XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2656
Onorevoli Colleghi! - Nel corso della XIII legislatura
il Senato della Repubblica ha trasmesso alla Camera dei
deputati un testo risultante dall'unificazione di due progetti
di legge (atto Senato n. 44, di iniziativa dei senatori
Bertoni e Loreto, e atto Senato n. 1065 di iniziativa del
senatore Palombo). Tale testo è stato esaminato dalla
Commissione difesa della Camera dei deputati che vi ha
apportato alcune modificazioni. L'esame in Commissione difesa
si è svolto unitamente alle abbinate proposte di legge atti
Camera nn. 1282 (Gasparri), 1661 (Giovanardi ed altri), 1908
(Benedetti Valentini, Neri), 2150 (Spini), vertenti
sull'identica materia.
In ordine al testo elaborato dalla Commissione difesa, che
è qui ripresentato con le opportune modificazioni si rilevano
i seguenti profili.
La materia delle ricompense per meriti al valor civile è
regolata dalla legge 2 gennaio 1958, n. 13, recante "Norme per
la concessione di ricompense al valor civile", che individua
(articolo 3) gli atti meritevoli di decorazione (anche alla
memoria) con medaglia d'oro, d'argento, di bronzo o con
attestato di pubblica benemerenza. Il comune denominatore di
tali atti è costituito dall'esposizione consapevole della
propria vita a un pericolo manifesto per fini degni di
pubblico onore. Le ricompense al valor civile possono essere
concesse anche a reparti militari, enti e corpi i cui membri
abbiano collettivamente acquisito le relative benemerenze.
La concessione del beneficio è subordinata alla
valutazione di una Commissione nominata con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'interno, salvo che l'atto compiuto e la sua risonanza
palesemente dimostrino l'opportunità della ricompensa.
Le medaglie al valor civile vengono conferite con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'interno, mentre l'attestato di pubblica benemerenza viene
concesso dal Ministro dell'interno.
E' prevista (articolo 12) l'attribuzione
dell'onorificenza, quando essa sia stata conferita alla
memoria, non solo ai congiunti aventi diritto al trattamento
di reversibilità, ma, in loro mancanza, anche al maggiore dei
fratelli o, in mancanza di fratelli, alla maggiore delle
sorelle. Le normali disposizioni di legge sulle successioni
regolano invece la trasmissione del beneficio in caso di morte
del decorato successiva al conferimento. In data 6 novembre
1960 è stato approvato il regolamento di esecuzione della
citata legge n. 13 del 1958 (decreto del Presidente della
Repubblica n. 1616 del 1960).
Materia affine a quella in esame è quella regolata dalla
legge 20 giugno 1956, n. 658, recante "Istituzione di una
ricompensa al merito civile".
Tale legge regolamenta la concessione di onorificenze a
chi abbia dimostrato eccezionale senso di abnegazione nel
soccorrere le persone bisognose o sofferenti. Identici sono i
tipi di onorificenze conferibili, e la citata Commissione di
cui alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, può proporre di
commutare una ricompensa al valor civile in un'onorificenza al
merito civile.
Il regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, recante "Nuove
disposizioni per la concessione delle medaglie e della croce
al valor militare" individua invece la tipologia degli atti
che possono dare luogo ad un'onorificenza al valor militare, e
segnatamente di quegli atti di coraggio in imprese belliche,
non richiesti dal puro e semplice compimento del dovere che
comportano un grave rischio personale, e costituenti esempi da
imitare.
Il citato regio decreto n. 1423 del 1923 contempla la
concessione di analogo riconoscimento anche per atti della
stessa specie compiuti in tempi di pace. La disciplina delle
ricompense connesse alla decorazione al valor militare è stata
da ultimo modificata, e i relativi assegni rivalutati, dalla
legge 27 giugno 1991, n. 199, recante "Riordino e
rivalutazione degli assegni straordinari annessi alle
decorazioni al valor militare".
La legge in questione ha disposto che, a decorrere dal 1^
luglio 1991, tali assegni straordinari, anche se conferiti in
tempo di pace, siano considerati esenti da ogni imposizione
fiscale e corrisposti nella misura annua di 4.500.000 lire per
la medaglia d'oro, di 800.000 lire per quella d'argento, di
250.000 lire per la medaglia di bronzo e di 150.000 lire per
la croce di guerra.
L'articolo 2 della citata legge n. 199 del 1991 ha inoltre
stabilito che, in caso di decorati alla memoria o deceduti
successivamente al conferimento del beneficio, gli assegni
siano devoluti ai congiunti aventi diritto al trattamento di
reversibilità. Resta ferma, in mancanza di altri aventi
diritto, la spettanza dell'assegno a favore dei genitori,
collaterali ed assimilati, ai sensi dell'articolo 81 della
legge 18 marzo 1968, n. 313.
L'esame da parte della Commissione difesa della Camera dei
deputati del testo trasmesso dal Senato della Repubblica aveva
avuto inizio il 28 ottobre 1997. Sul testo della proposta di
legge si sono registrati larghi consensi al punto che la
Commissione stessa, nella medesima seduta, era pervenuta alla
definizione di un nuovo testo differente da quello approvato
dal Senato della Repubblica solo allo scopo di aggiornare la
copertura finanziaria.
Sul nuovo testo erano stati acquisiti i pareri favorevoli
delle Commissioni I Affari costituzionali e VI Finanze, nonché
quello favorevole della V Bilancio a condizione che
l'approvazione definitiva del provvedimento intervenisse dopo
l'approvazione della legge finanziaria per il 1998.
Conseguentemente nella seduta del 2 dicembre 1997 era
stata avanzata richiesta di trasferimento in sede legislativa
del testo definito dalla Commissione.
Il Governo ha comunicato solo il 6 ottobre 1998 il proprio
parere contrario al trasferimento di sede.
La Commissione difesa ha pertanto ritenuto di insistere
sul testo definito in precedenza, invitando la Commissione
bilancio a riesaminare il parere da essa espresso nel novembre
1997 alla luce della manovra finanziaria per il 1999. La
Commissione bilancio si è pronunciata con parere favorevole,
condizionato all'aggiornamento della copertura finanziaria e -
analogamente al parere espresso nel novembre 1997 - al fatto
che l'approvazione definitiva del provvedimento intervenisse
dopo l'approvazione della legge finanziaria per il 1999.
Data la portata circoscritta dell'intervento normativo non
si sono rivelati necessari ulteriori adempimenti
istruttori.
La fine della XIII legislatura ha tuttavia impedito
l'approvazione definitiva della proposta di legge.
L'articolo 1 della proposta di legge che si propone
prevede che, a decorrere dal 1^ gennaio 2002, gli assegni
straordinari di cui all'articolo 1 della legge n. 199 del
1991, esenti da imposizione fiscale, siano corrisposti anche
ai decorati al valor civile ai sensi della legge n. 13 del
1958.
L'articolo 2 estende la devoluzione degli assegni di cui
all'articolo 1, nella stessa misura e alle medesime
condizioni, anche ai congiunti, aventi titolo al trattamento
di reversibilità, di coloro che sono stati decorati alla
memoria o di coloro che sono deceduti successivamente al
conferimento della ricompensa.
L'articolo 3 individua la copertura degli oneri
finanziari, valutati in 2.065.000 euro per l'anno 2002 e in
2.325.000 euro a decorrere dall'anno 2003, a valere sullo
stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.