XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2656




        Onorevoli Colleghi! - Nel corso della XIII legislatura il Senato della Repubblica ha trasmesso alla Camera dei deputati un testo risultante dall'unificazione di due progetti di legge (atto Senato n. 44, di iniziativa dei senatori Bertoni e Loreto, e atto Senato n. 1065 di iniziativa del senatore Palombo). Tale testo è stato esaminato dalla Commissione difesa della Camera dei deputati che vi ha apportato alcune modificazioni. L'esame in Commissione difesa si è svolto unitamente alle abbinate proposte di legge atti Camera nn. 1282 (Gasparri), 1661 (Giovanardi ed altri), 1908 (Benedetti Valentini, Neri), 2150 (Spini), vertenti sull'identica materia.
        In ordine al testo elaborato dalla Commissione difesa, che è qui ripresentato con le opportune modificazioni si rilevano i seguenti profili.
        La materia delle ricompense per meriti al valor civile è regolata dalla legge 2 gennaio 1958, n. 13, recante "Norme per la concessione di ricompense al valor civile", che individua (articolo 3) gli atti meritevoli di decorazione (anche alla memoria) con medaglia d'oro, d'argento, di bronzo o con attestato di pubblica benemerenza. Il comune denominatore di tali atti è costituito dall'esposizione consapevole della propria vita a un pericolo manifesto per fini degni di pubblico onore. Le ricompense al valor civile possono essere concesse anche a reparti militari, enti e corpi i cui membri abbiano collettivamente acquisito le relative benemerenze.
        La concessione del beneficio è subordinata alla valutazione di una Commissione nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, salvo che l'atto compiuto e la sua risonanza palesemente dimostrino l'opportunità della ricompensa.
        Le medaglie al valor civile vengono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, mentre l'attestato di pubblica benemerenza viene concesso dal Ministro dell'interno.
        E' prevista (articolo 12) l'attribuzione dell'onorificenza, quando essa sia stata conferita alla memoria, non solo ai congiunti aventi diritto al trattamento di reversibilità, ma, in loro mancanza, anche al maggiore dei fratelli o, in mancanza di fratelli, alla maggiore delle sorelle. Le normali disposizioni di legge sulle successioni regolano invece la trasmissione del beneficio in caso di morte del decorato successiva al conferimento. In data 6 novembre 1960 è stato approvato il regolamento di esecuzione della citata legge n. 13 del 1958 (decreto del Presidente della Repubblica n. 1616 del 1960).
        Materia affine a quella in esame è quella regolata dalla legge 20 giugno 1956, n. 658, recante "Istituzione di una ricompensa al merito civile".
        Tale legge regolamenta la concessione di onorificenze a chi abbia dimostrato eccezionale senso di abnegazione nel soccorrere le persone bisognose o sofferenti. Identici sono i tipi di onorificenze conferibili, e la citata Commissione di cui alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, può proporre di commutare una ricompensa al valor civile in un'onorificenza al merito civile.
        Il regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, recante "Nuove disposizioni per la concessione delle medaglie e della croce al valor militare" individua invece la tipologia degli atti che possono dare luogo ad un'onorificenza al valor militare, e segnatamente di quegli atti di coraggio in imprese belliche, non richiesti dal puro e semplice compimento del dovere che comportano un grave rischio personale, e costituenti esempi da imitare.
        Il citato regio decreto n. 1423 del 1923 contempla la concessione di analogo riconoscimento anche per atti della stessa specie compiuti in tempi di pace. La disciplina delle ricompense connesse alla decorazione al valor militare è stata da ultimo modificata, e i relativi assegni rivalutati, dalla legge 27 giugno 1991, n. 199, recante "Riordino e rivalutazione degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare".
        La legge in questione ha disposto che, a decorrere dal 1^ luglio 1991, tali assegni straordinari, anche se conferiti in tempo di pace, siano considerati esenti da ogni imposizione fiscale e corrisposti nella misura annua di 4.500.000 lire per la medaglia d'oro, di 800.000 lire per quella d'argento, di 250.000 lire per la medaglia di bronzo e di 150.000 lire per la croce di guerra.
        L'articolo 2 della citata legge n. 199 del 1991 ha inoltre stabilito che, in caso di decorati alla memoria o deceduti successivamente al conferimento del beneficio, gli assegni siano devoluti ai congiunti aventi diritto al trattamento di reversibilità. Resta ferma, in mancanza di altri aventi diritto, la spettanza dell'assegno a favore dei genitori, collaterali ed assimilati, ai sensi dell'articolo 81 della legge 18 marzo 1968, n. 313.
        L'esame da parte della Commissione difesa della Camera dei deputati del testo trasmesso dal Senato della Repubblica aveva avuto inizio il 28 ottobre 1997. Sul testo della proposta di legge si sono registrati larghi consensi al punto che la Commissione stessa, nella medesima seduta, era pervenuta alla definizione di un nuovo testo differente da quello approvato dal Senato della Repubblica solo allo scopo di aggiornare la copertura finanziaria.
        Sul nuovo testo erano stati acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni I Affari costituzionali e VI Finanze, nonché quello favorevole della V Bilancio a condizione che l'approvazione definitiva del provvedimento intervenisse dopo l'approvazione della legge finanziaria per il 1998.
        Conseguentemente nella seduta del 2 dicembre 1997 era stata avanzata richiesta di trasferimento in sede legislativa del testo definito dalla Commissione.
        Il Governo ha comunicato solo il 6 ottobre 1998 il proprio parere contrario al trasferimento di sede.
        La Commissione difesa ha pertanto ritenuto di insistere sul testo definito in precedenza, invitando la Commissione bilancio a riesaminare il parere da essa espresso nel novembre 1997 alla luce della manovra finanziaria per il 1999. La Commissione bilancio si è pronunciata con parere favorevole, condizionato all'aggiornamento della copertura finanziaria e - analogamente al parere espresso nel novembre 1997 - al fatto che l'approvazione definitiva del provvedimento intervenisse dopo l'approvazione della legge finanziaria per il 1999.
        Data la portata circoscritta dell'intervento normativo non si sono rivelati necessari ulteriori adempimenti istruttori.
        La fine della XIII legislatura ha tuttavia impedito l'approvazione definitiva della proposta di legge.
        L'articolo 1 della proposta di legge che si propone prevede che, a decorrere dal 1^ gennaio 2002, gli assegni straordinari di cui all'articolo 1 della legge n. 199 del 1991, esenti da imposizione fiscale, siano corrisposti anche ai decorati al valor civile ai sensi della legge n. 13 del 1958.
        L'articolo 2 estende la devoluzione degli assegni di cui all'articolo 1, nella stessa misura e alle medesime condizioni, anche ai congiunti, aventi titolo al trattamento di reversibilità, di coloro che sono stati decorati alla memoria o di coloro che sono deceduti successivamente al conferimento della ricompensa.
        L'articolo 3 individua la copertura degli oneri finanziari, valutati in 2.065.000 euro per l'anno 2002 e in 2.325.000 euro a decorrere dall'anno 2003, a valere sullo stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.




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