XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2656
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. A decorrere dal 1^ gennaio 2002 gli assegni
straordinari annessi alle decorazioni al valor militare, di
cui all'articolo 1 della legge 27 giugno 1991, n. 199, esenti
da imposizione fiscale, competono anche per le corrispondenti
decorazioni al valor civile.
Art. 2.
1. Gli assegni straordinari di cui all'articolo 1 sono
devoluti, nella stessa misura ed alle medesime condizioni, in
favore dei congiunti, aventi titolo al trattamento di
reversibilità, dei decorati successivamente al conferimento
della ricompensa.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 2.065.000 euro per l'anno 2002 e a 2.325.000
euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.