XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2656




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. A decorrere dal 1^ gennaio 2002 gli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare, di cui all'articolo 1 della legge 27 giugno 1991, n. 199, esenti da imposizione fiscale, competono anche per le corrispondenti decorazioni al valor civile.


Art. 2.

        1. Gli assegni straordinari di cui all'articolo 1 sono devoluti, nella stessa misura ed alle medesime condizioni, in favore dei congiunti, aventi titolo al trattamento di reversibilità, dei decorati successivamente al conferimento della ricompensa.


Art. 3.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2.065.000 euro per l'anno 2002 e a 2.325.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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