XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2655




        Onorevoli Colleghi! - La delicata questione dei seggi rimasti troppo a lungo vacanti alla Camera dei deputati rappresenta un problema di grande rilevanza politica ed istituzionale in quanto non ha consentito ad un ramo del Parlamento di svolgere le proprie funzioni con il plenum dei suoi componenti.
        In primo luogo, vi è da sottolineare che i problemi derivano, in buona sostanza, dalla presenza di un vuoto legislativo che si manifesta, nel caso in questione, nella assenza di una norma di legge che abbia carattere residuale e di chiusura e che ponga criteri ulteriori rispetto a quelli già previsti dall'articolo 86, comma 4, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'assegnazione completa dei seggi nel pieno rispetto della volontà degli elettori.
        Secondo l'articolo 12 delle preleggi del codice civile, la sfera volitiva non espressa nel testo scritto della legge, cioè le intenzioni del legislatore, assume rilevanza nel mondo del diritto soltanto se desumibile dalla legge stessa. In buona sostanza, si vuole sancire il principio che il legislatore ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit.
        L'articolo 48 della Costituzione prevede in materia elettorale il principio della riserva di legge e, conseguentemente, il divieto assoluto ad alcuno di pervenire in questa materia a soluzioni che si fondino su norme giuridiche che, secondo la gerarchia delle fonti normative, sono alla legge subordinate, quali i regolamenti.
        Quindi la soluzione, in linea con quanto finora considerato ed in particolare con quanto previsto dal citato articolo 48 della Costituzione, non può essere altra se non quella di varare una norma di legge avente carattere residuale rispetto a quanto previsto dall'articolo 86, comma 4, del citato testo unico.
        Questa norma, nel suo contenuto, dovrà essere necessariamente in linea con il principio costituzionale del pieno rispetto della volontà degli elettori, così come risultante dal combinato disposto degli articoli 1, 3 e 48 della Costituzione.
        La presente proposta di legge rappresenta sotto tutti questi aspetti una soluzione perfettamente in linea con i princìpi costituzionali esposti nonché con le esigenze correlate alla logica giuridica, in quanto pone un meccanismo ulteriore rispetto a quanto previsto dall'articolo 86, comma 4, del citato testo unico, un meccanismo snello e completamente scevro da tutti quegli inconvenienti che si sono manifestati nell'assegnazione di taluni seggi nel corso della XIV legislatura.




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