XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2655
Onorevoli Colleghi! - La delicata questione dei seggi
rimasti troppo a lungo vacanti alla Camera dei deputati
rappresenta un problema di grande rilevanza politica ed
istituzionale in quanto non ha consentito ad un ramo del
Parlamento di svolgere le proprie funzioni con il plenum
dei suoi componenti.
In primo luogo, vi è da sottolineare che i problemi
derivano, in buona sostanza, dalla presenza di un vuoto
legislativo che si manifesta, nel caso in questione, nella
assenza di una norma di legge che abbia carattere residuale e
di chiusura e che ponga criteri ulteriori rispetto a quelli
già previsti dall'articolo 86, comma 4, del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, per l'assegnazione completa dei seggi nel pieno
rispetto della volontà degli elettori.
Secondo l'articolo 12 delle preleggi del codice civile, la
sfera volitiva non espressa nel testo scritto della legge,
cioè le intenzioni del legislatore, assume rilevanza nel mondo
del diritto soltanto se desumibile dalla legge stessa. In
buona sostanza, si vuole sancire il principio che il
legislatore ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit.
L'articolo 48 della Costituzione prevede in materia
elettorale il principio della riserva di legge e,
conseguentemente, il divieto assoluto ad alcuno di pervenire
in questa materia a soluzioni che si fondino su norme
giuridiche che, secondo la gerarchia delle fonti normative,
sono alla legge subordinate, quali i regolamenti.
Quindi la soluzione, in linea con quanto finora
considerato ed in particolare con quanto previsto dal citato
articolo 48 della Costituzione, non può essere altra se non
quella di varare una norma di legge avente carattere residuale
rispetto a quanto previsto dall'articolo 86, comma 4, del
citato testo unico.
Questa norma, nel suo contenuto, dovrà essere
necessariamente in linea con il principio costituzionale del
pieno rispetto della volontà degli elettori, così come
risultante dal combinato disposto degli articoli 1, 3 e 48
della Costituzione.
La presente proposta di legge rappresenta sotto tutti
questi aspetti una soluzione perfettamente in linea con i
princìpi costituzionali esposti nonché con le esigenze
correlate alla logica giuridica, in quanto pone un meccanismo
ulteriore rispetto a quanto previsto dall'articolo 86, comma
4, del citato testo unico, un meccanismo snello e
completamente scevro da tutti quegli inconvenienti che si sono
manifestati nell'assegnazione di taluni seggi nel corso della
XIV legislatura.