XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2655




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Qualora per qualsiasi causa anche sopravvenuta, rimanga vacante il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e non si possa procedere ai sensi di quanto disposto dall'articolo 86, comma 4, dello stesso testo unico, il seggio medesimo è assegnato al candidato che ha conseguito la migliore cifra individuale tra quelli non eletti nei collegi uninominali nell'ambito della medesima circoscrizione e che appartiene alla coalizione politica di cui fa parte la lista nella quale si è verificata l'insufficienza di candidature. Qualora nelle medesime circoscrizioni non vi siano candidati non eletti appartenenti alla coalizione politica di cui fa parte la lista nella quale si è verificata l'insufficienza di candidature, il seggio è attribuito nella circoscrizione individuata ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo, del citato testo unico, applicato alla lista nella quale si è verificata l'insufficienza di candidature.
        2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, la dichiarazione di collegamento resa dal candidato ai sensi dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è ininfluente.
        3. La cifra individuale ottenuta da ciascun candidato nei collegi uninominali e la relativa graduatoria nazionale sono determinate secondo le modalità previste dall'articolo 77 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.
        4. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, la prova della appartenenza ad una coalizione politica della lista di cui al comma 1 è data dal fatto che almeno un candidato di tale lista si è presentato anche in un collegio uninominale di una qualsiasi circoscrizione, distinguendo la propria candidatura uninominale con il contrassegno della coalizione medesima.



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