XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2655
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Qualora per qualsiasi causa anche sopravvenuta, rimanga
vacante il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 84 del
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla
Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni,
e non si possa procedere ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 86, comma 4, dello stesso testo unico, il seggio
medesimo è assegnato al candidato che ha conseguito la
migliore cifra individuale tra quelli non eletti nei collegi
uninominali nell'ambito della medesima circoscrizione e che
appartiene alla coalizione politica di cui fa parte la lista
nella quale si è verificata l'insufficienza di candidature.
Qualora nelle medesime circoscrizioni non vi siano candidati
non eletti appartenenti alla coalizione politica di cui fa
parte la lista nella quale si è verificata l'insufficienza di
candidature, il seggio è attribuito nella circoscrizione
individuata ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4),
ultimo periodo, del citato testo unico, applicato alla lista
nella quale si è verificata l'insufficienza di candidature.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1 del presente
articolo, la dichiarazione di collegamento resa dal candidato
ai sensi dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
e successive modificazioni, è ininfluente.
3. La cifra individuale ottenuta da ciascun candidato nei
collegi uninominali e la relativa graduatoria nazionale sono
determinate secondo le modalità previste dall'articolo 77 del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive
modificazioni.
4. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, la
prova della appartenenza ad una coalizione politica della
lista di cui al comma 1 è data dal fatto che almeno un
candidato di tale lista si è presentato anche in un collegio
uninominale di una qualsiasi circoscrizione, distinguendo la
propria candidatura uninominale con il contrassegno della
coalizione medesima.