XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2654
Onorevoli Colleghi! - In base a quanto disposto da una
legge fondamentale dello Stato italiano, la legge n. 241 del
1990, la pubblica amministrazione ha il dovere di essere
efficiente, imparziale e "trasparente". Trasparenza vuol dire
che il cittadino-contribuente ha il diritto di conoscere quali
sono le procedure attraverso le quali l'amministrazione
agisce, quali sono i documenti che essa considera e
soprattutto quali sono i tempi in cui i suoi procedimenti
devono concludersi e chi ne risponde. La pubblica
amministrazione ha il dovere quindi di applicare la legge
correttamente e in modo imparziale.
Quando l'amministrazione verifica di aver commesso un
errore, danneggiando ingiustificamente il
cittadino-contribuente, può annullare il proprio operato e
correggere l'errore senza necessità di una decisione del
giudice. Questo potere di auto-correzione si chiama
"autotutela" e nel campo fiscale è disciplinato dal
decreto-legge n.564 del 1994, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 656 del 1994, e dal regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze n. 97 del 1997.
Accade sovente che il cittadino-contribuente cosideri
"palese" l'errore dell'amministrazione in relazione ad un
determinato atto e presenti l'istanza di annullamento
lasciando decorrere i termini per instaurare il contenzioso di
cui al decreto legislativo n. 546 del 1992. Decorsi tali
termini, l'Amministrazione finanziaria gli oppone un diniego o
non risponde all'istanza, lasciando al cittadino-contribuente
un'unica strada: pagare, presentare istanza di rimborso e
ricorrere contro il silenzio-rifiuto.
Allo stato attuale, dunque, la legge sull'autotutela non
appare equa per il cittadino-contribuente che vuol evitare
inutili e lunghi contenziosi con l'erario e che al tempo
stesso si vede precludere la tutela dei suoi diritti nelle
sedi appropriate.
Con la presente proposta di legge, composta da un solo
articolo, si prevede che il cittadino-contribuente,
presentando l'istanza di annullamento per autotutela, sospende
i termini per la proposizione di un eventuale ricorso
giurisdizionale. Resta fermo il principio per il quale
l'Amministrazione finanziaria non ha l'obbligo di rispondere e
che trascorsi 120 giorni dalla proposizione dell'istanza, in
caso di mancata concessione della sospensione, ricominceranno
a decorrere i termini per l'impugnazione. L'eventuale
silenzio-rifiuto non rientrerebbe nei casi di impugnabilità di
cui all'articolo 19, comma 1, lettera h), del decreto
legislativo n. 546 del 1992.