XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2654
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 2-quater del decreto-legge 30
settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"1-sexies. Qualora al contribuente sia richiesto
il pagamento di una somma, comprensiva di sanzioni ed
interessi, superiore a dieci milioni di euro, il contribuente
può presentare istanza di annullamento d'ufficio o di revoca
del relativo atto dell'Amministrazione finanziaria, in carta
libera, direttamente al Ministro dell'economia e delle
finanze. Nell'istanza, il contribuente deve dichiarare di non
avere presentato la medesima ad altro ufficio della pubblica
amministrazione; in caso di presentazione di una pluralità di
istanze, il contribuente decade immediatamente dagli eventuali
benefici concessi. Il Ministro dell'economia e delle finanze
non è obbligato a fornire risposta all'istanza. La mancata
risposta del Ministro dell'economia e delle finanze non
rientra nelle ipotesi di impugnabilità di cui all'articolo 19,
comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546.
1-septies. In caso di presentazione dell'istanza di
cui al comma 1-sexies, i termini per la proposizione del
ricorso giurisdizionale di cui all'articolo 21 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono sospesi per quattro
mesi dalla data di presentazione dell'istanza".