XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2653
Onorevoli Colleghi! - Lo "statuto dei diritti del
contribuente" costituisce uno strumento importante per la
difesa del cittadino-contribuente nel rapporto con lo
Stato-fisco. Con l'approvazione della legge 27 luglio 2000, n.
212, infatti, è stato finalmente emanato lo statuto che
costituisce una sorta di magna charta dei diritti che i
privati cittadini vantano nei confronti dell'Amministrazione
finanziaria in quanto contribuenti e nel rispetto dei quali
dovranno essere improntati i futuri rapporti con il fisco. Si
tratta di un provvedimento che, entrato in vigore il 1^ agosto
2000 ed atteso da lungo tempo, avrebbe dovuto soddisfare una
fondamentale esigenza di civiltà e di rispetto reciproco nei
rapporti tra fisco e cittadino-contribuente, ma che per
diverse ragioni si è tradotto, almeno per il momento, in un
nulla di fatto.
La dimostrazione di alcune lacune della citata legge è
evidente nell'articolo 6, comma 1, che dispone:
"L'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva
conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui
destinati" e al contempo: "Restano ferme le disposizioni in
materia di notifica degli atti tributari". L'intento della
norma è quello evidente di riconoscere al
cittadino-contribuente il diritto di poter conoscere gli atti
che lo riguardano e le conseguenze che ne possono derivare.
Soltanto con la materiale ricezione di un atto il
cittadino-contribuente può esercitare il proprio diritto alla
difesa, sancito dall'articolo 24 della Costituzione. La norma,
però, anche per esigenze di certezza del diritto, evita il
conflitto con le norme che disciplinano la notificazione degli
atti, che nello specifico sono gli articoli 137 e seguenti del
codice di procedura civile e l'articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
Conseguentemente, per quanto sia stato importante
approvare la legge sullo "statuto dei diritti del
contribuente", essa deve però considerarsi "monca". Esistono
infatti casi specifici in cui il cittadino-contribuente ha
modificato la sua abitazione o comunque i suoi recapiti,
esattamente nello stesso arco temporale in cui
l'Amministrazione finanziaria gli sta notificando un atto. In
ipotesi del genere, quantunque i casi debbano essere
analizzati singolarmente, il cittadino contribuente deve avere
la possibilità di essere rimesso in termini, ovvero di poter
nuovamente disporre dei sessanta giorni di cui all'articolo 21
del decreto legislativo n. 546 del 1992 per proporre ricorso
giurisdizionale.
Con la presente proposta di legge, che tende a modificare
l'articolo 9 della legge n. 212 del 2000, si prevede
un'istanza a seguito della quale l'Amministrazione finanziaria
ha facoltà di emettere un provvedimento che rimetta in termini
il cittadino-contribuente in ambito processual-civilistico,
fermo restando che non vi è obbligo di risposta e che
l'eventuale silenzio-rifiuto non rientra nei casi di
impugnabilità di cui all'articolo 19, comma 1, lettera
h), del decreto legislativo n. 546 del 1992.