XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2653
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge 27 luglio
2000, n. 212, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Il contribuente che, per impossibilità
materiale, non sia venuto effettivamente a conoscenza di un
atto dell'Amministrazione finanziaria a lui destinato, secondo
quanto previsto dagli articoli 6 e 14 della presente legge,
può chiedere la rimessione in termini ai fini della
proposizione del ricorso giurisdizionale di cui al decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive
modificazioni, avverso il predetto atto, qualora al
contribuente medesimo sia richiesto il pagamento di una somma,
comprensiva di sanzioni ed interessi, superiore a 10.000 euro.
La relativa istanza è presentata, in carta libera, alla
competente Agenzia delle entrate ovvero al Ministro
dell'economia e delle finanze. In caso di istanza al Ministro
dell'economia e delle finanze, il contribuente deve dichiarare
di non aver presentato la medesima ad altro ufficio; in caso
di presentazione di una pluralità di istanze, il contribuente
decade immediatamente dagli eventuali benefici concessi.
L'Agenzia delle entrate e il Ministro dell'economia e delle
finanze non sono obbligati a fornire risposta all'istanza
presentata ai sensi del presente comma; la mancata risposta
non rientra nelle ipotesi di impugnabilità di cui all'articolo
19, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546. L'Agenzia delle entrate o il Ministro
dell'economia e delle finanze dispongono la rimessione in
termini con provvedimento da notificare all'istante; dalla
data di notificazione del provvedimento decorre il termine per
la proposizione del ricorso giurisdizionale. Nel caso in cui
l'atto impugnato dia luogo a litisconsorzio facoltativo, la
rimessione in termini consente al contribuente di intervenire
in ogni stato e grado del processo instaurato da altro
ricorrente, senza possibilità di dedurre nuovi motivi
d'impugnazione".