XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2652
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 49 della Costituzione
stabilisce che tutti i cittadini hanno diritto di associarsi
liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a
determinare la politica nazionale.
Il successivo articolo 51 sancisce che "Tutti i cittadini
dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici
pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza,
secondo i requisiti stabiliti dalla legge". All'articolo 54,
secondo comma, si sancisce, altresì, che "I cittadini cui sono
affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con
disciplina ed onore (...)".
Nell'ampia materia dell'elettorato passivo, ovvero della
capacità giuridica di ogni soggetto di accedere alla carica
elettiva, ricorrendone i presupposti di legge, il legislatore
ordinario è intervenuto più volte per definire i requisiti
positivi e negativi regolanti l'accesso alle cariche
elettive.
Anche da ciò risulta chiaro che non c'è un diritto
indiscriminato all'elettorato passivo, ma esso è condizionato
al possesso dei requisiti che le leggi elettorali stabiliscono
e che possono, quindi, subire inasprimenti o mitigazioni da
parte del legislatore ordinario.
Con il testo unico sugli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i requisiti suddetti sono
stati fissati nell'articolo 58, comma 1, lettere a), b),
c), d) ed e), relativamente, però, alle elezioni
negli enti locali.
Non si comprende perché tali requisiti e limitazioni non
debbano essere previsti anche per la elezione a deputato o
senatore della Repubblica.
Si rende necessario approvare le norme di omogeneità
legislativa contenute nella presente proposta di legge, non
soltanto per garantire il massimo di onorabilità e moralità
nel Parlamento, ma anche e soprattutto per eliminare una
discriminazione tra i titolari del diritto all'elettorato
passivo.