XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2652




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 49 della Costituzione stabilisce che tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
        Il successivo articolo 51 sancisce che "Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge". All'articolo 54, secondo comma, si sancisce, altresì, che "I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore (...)".
        Nell'ampia materia dell'elettorato passivo, ovvero della capacità giuridica di ogni soggetto di accedere alla carica elettiva, ricorrendone i presupposti di legge, il legislatore ordinario è intervenuto più volte per definire i requisiti positivi e negativi regolanti l'accesso alle cariche elettive.
        Anche da ciò risulta chiaro che non c'è un diritto indiscriminato all'elettorato passivo, ma esso è condizionato al possesso dei requisiti che le leggi elettorali stabiliscono e che possono, quindi, subire inasprimenti o mitigazioni da parte del legislatore ordinario.
        Con il testo unico sugli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i requisiti suddetti sono stati fissati nell'articolo 58, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), relativamente, però, alle elezioni negli enti locali.
        Non si comprende perché tali requisiti e limitazioni non debbano essere previsti anche per la elezione a deputato o senatore della Repubblica.
        Si rende necessario approvare le norme di omogeneità legislativa contenute nella presente proposta di legge, non soltanto per garantire il massimo di onorabilità e moralità nel Parlamento, ma anche e soprattutto per eliminare una discriminazione tra i titolari del diritto all'elettorato passivo.




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