XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2652
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Non possono essere candidati alle elezioni politiche e
non possono comunque ricoprire le cariche di senatore o di
deputato coloro che si trovino nelle condizioni previste
dall'articolo 58, comma 1, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 2.
1. In sede di prima applicazione della presente legge,
coloro che sono stati eletti deputato o senatore, e che si
trovano nelle condizioni previste dall'articolo 58, comma 1,
del testo unico di cui al decreto legislativo n 267 del 2000,
decadono dalla carica e sono sostituiti secondo le norme
elettorali vigenti.