XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2651
Onorevoli Colleghi! - In materia di contenzioso
tributario ed in particolare nei casi di incompatibilità per
la nomina di giudice tributario, l'articolo 8, comma 1,
lettere i) ed m), del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545, prevede due vincoli che hanno privato
l'organo di giurisdizione tributaria di consulenti ed esperti
della materia, prevedendo la loro nomina solo al termine
dell'esercizio della propria attività professionale quando,
ormai anziani, non hanno più alcuno stimolo all'aggiornamento
della materia.
La preclusione all'accesso alla carica di componente delle
commissioni tributarie ai dottori ed ai ragionieri
commercialisti, da parte del legislatore del 1992, è nata
dall'idea che potesse insorgere un conflitto d'interessi
prescindendo dal comportamento del soggetto nominato, mentre
nessuna preclusione è stata disposta per la nomina dei giudici
di pace che, si ricorda, possono essere anche avvocati
d'esercizio.
L'articolo 10 del citato decreto legislativo, n. 545 del
1992, dispone che il giudice tributario quando assume il suo
ufficio presta giuramento, impegnandosi a compiere il proprio
dovere con serenità, imparzialità ed a tener lontano da sé
ogni sentimento di avversione o di favore, affinché la
sentenza corrisponda a verità e giustizia.
All'articolo 15 dello stesso decreto legislativo n. 545
del 1992, è previsto l'esercizio da parte del presidente di
ciascuna commissione tributaria della vigilanza sugli altri
componenti; inoltre sono previste sanzioni e procedimenti
disciplinari per quei giudici che si sono resi colpevoli di
parzialità; ad essi si applicano le disposizioni sul
procedimento disciplinare vigenti per i magistrati ordinari,
in quanto compatibili.
Tanto premesso, si ritiene che le commissioni tributarie
debbano essere integrate con professionisti esperti della
materia tributaria, uniformando ai giudici tributari le norme
sulle incompatibilità in vigore per i giudici di pace.