XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2651




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Le lettere i) ed m) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, sono abrogate.
        2. All'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        "1-bis. Coloro che sono abilitati a difendere il contribuente innanzi alle commissioni tributarie e che svolgono la funzione di giudice tributario non possono rappresentare, assistere o difendere il contribuente dinanzi alla commissione tributaria a cui appartengono. Il divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge al convivente, ai parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado".



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