XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2651
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le lettere i) ed m) del comma 1
dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
545, e successive modificazioni, sono abrogate.
2. All'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è
inserito il seguente:
"1-bis. Coloro che sono abilitati a difendere il
contribuente innanzi alle commissioni tributarie e che
svolgono la funzione di giudice tributario non possono
rappresentare, assistere o difendere il contribuente dinanzi
alla commissione tributaria a cui appartengono. Il divieto si
applica anche agli associati di studio, al coniuge al
convivente, ai parenti fino al secondo grado o gli affini
entro il primo grado".