XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2649
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge č
finalizzata a disciplinare le attivitā di videosorveglianza
del territorio svolte dai comuni per la tutela della sicurezza
pubblica e la prevenzione dei reati.
Giā attualmente molti comuni italiani svolgono attivitā di
videosorveglianza le quali si sono rivelate di grande utilitā
per il conseguimento di finalitā di sicurezza, di protezione
civile, di tutela del patrimonio artistico, di controllo del
traffico. Si tratta di attivitā che non sono regolate da una
disciplina specifica, se non per quanto riguarda
l'installazione e l'esercizio degli impianti per la
rilevazione dei veicoli nei centri storici (su questo
argomento č intervenuto il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250).
In mancanza di una disciplina specifica, si applicano i
princėpi dettati dalla normativa generale in materia di tutela
della privacy contenuti nella legge 31 dicembre 1996, n.
675. A fronte dei numerosi quesiti e problemi applicativi
posti dai comuni e da altri enti interessati a svolgere
attivitā di videosorveglianza, il Garante per la protezione
dei dati personali ha, inoltre, recentemente emanato (con
provvedimento generale del 29 novembre 2000) un "decalogo" al
quale si devono attenere tutti coloro che intendono svolgere
attivitā di videosorveglianza per non violare i princėpi in
materia di tutela della riservatezza. Il provvedimento del
Garante č stato, peraltro, espressamente adottato "in attesa
di una specifica legislazione".
La presente proposta di legge intende appunto definire un
quadro normativo chiaro per lo svolgimento di un'attivitā
sempre pių necessaria a livello locale per la tutela della
sicurezza dei cittadini e per la prevenzione dei reati.
La proposta di legge č incentrata su tre punti.
In primo luogo, i sindaci dei comuni sono individuati come
le autoritā cui č attribuita la facoltā di promuovere e
realizzare i piani di videosorveglianza sul territorio
comunale.
In secondo luogo, si detta una disciplina finalizzata a
coordinare le attivitā di sorveglianza svolte dai comuni con i
compiti di istituto della autoritā di pubblica sicurezza. I
piani di videosorveglianza devono, infatti, essere adottati
dai sindaci d'intesa con i prefetti e in coordinamento con i
piani di controllo del territorio previsti dalla legge n. 128
del 2001.
Infine, si dettano le disposizioni finalizzate ad
assicurare che le attivitā di videosorveglianza si svolgano
nel pių scrupoloso rispetto dei princėpi della tutela della
privacy dettati dalla legge n. 675 del 1996 e dal citato
provvedimento del Garante. In particolare i commi 2 e 3
dell'articolo 1, e gli articoli 2 e 3 recepiscono a livello
legislativo gli indirizzi definiti dal Garante per quanto
riguarda il rispetto dei princėpi di pertinenza e di non
eccedenza nella raccolta dei dati, la finalizzazione delle
riprese esclusivamente a fini di sicurezza e di repressione
dei reati, la cancellazione entro un breve termine delle
immagini registrate, salve specifiche esigenze di polizia
giudiziaria e di indagine penale, la apposizione di avvisi
riguardanti lo svolgimento delle riprese, la individuazione
delle persone responsabili della gestione degli impianti e del
trattamento dei dati. L'articolo 3 rinvia alle disposizioni
della legge n. 675 del 1996 in modo da sottoporre comunque le
iniziative avviate dai comuni in questo settore ai controlli
del Garante per la protezione dei dati personali.
In conclusione, si ritiene che la disciplina proposta
realizzi un buon bilanciamento tra la necessitā di rendere
possibile lo svolgimento da parte dei comuni delle attivitā di
videosorveglianza in un quadro di chiarezza normativa e di
massima semplificazione amministrativa e l'esigenza,
altrettanto irrinunciabile, di assicurare la piena garanzia
dei diritti alla riservatezza i cittadini.