XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2649




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge č finalizzata a disciplinare le attivitā di videosorveglianza del territorio svolte dai comuni per la tutela della sicurezza pubblica e la prevenzione dei reati.
        Giā attualmente molti comuni italiani svolgono attivitā di videosorveglianza le quali si sono rivelate di grande utilitā per il conseguimento di finalitā di sicurezza, di protezione civile, di tutela del patrimonio artistico, di controllo del traffico. Si tratta di attivitā che non sono regolate da una disciplina specifica, se non per quanto riguarda l'installazione e l'esercizio degli impianti per la rilevazione dei veicoli nei centri storici (su questo argomento č intervenuto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250).
        In mancanza di una disciplina specifica, si applicano i princėpi dettati dalla normativa generale in materia di tutela della privacy contenuti nella legge 31 dicembre 1996, n. 675. A fronte dei numerosi quesiti e problemi applicativi posti dai comuni e da altri enti interessati a svolgere attivitā di videosorveglianza, il Garante per la protezione dei dati personali ha, inoltre, recentemente emanato (con provvedimento generale del 29 novembre 2000) un "decalogo" al quale si devono attenere tutti coloro che intendono svolgere attivitā di videosorveglianza per non violare i princėpi in materia di tutela della riservatezza. Il provvedimento del Garante č stato, peraltro, espressamente adottato "in attesa di una specifica legislazione".
        La presente proposta di legge intende appunto definire un quadro normativo chiaro per lo svolgimento di un'attivitā sempre pių necessaria a livello locale per la tutela della sicurezza dei cittadini e per la prevenzione dei reati.
        La proposta di legge č incentrata su tre punti.
        In primo luogo, i sindaci dei comuni sono individuati come le autoritā cui č attribuita la facoltā di promuovere e realizzare i piani di videosorveglianza sul territorio comunale.
        In secondo luogo, si detta una disciplina finalizzata a coordinare le attivitā di sorveglianza svolte dai comuni con i compiti di istituto della autoritā di pubblica sicurezza. I piani di videosorveglianza devono, infatti, essere adottati dai sindaci d'intesa con i prefetti e in coordinamento con i piani di controllo del territorio previsti dalla legge n. 128 del 2001.
        Infine, si dettano le disposizioni finalizzate ad assicurare che le attivitā di videosorveglianza si svolgano nel pių scrupoloso rispetto dei princėpi della tutela della privacy dettati dalla legge n. 675 del 1996 e dal citato provvedimento del Garante. In particolare i commi 2 e 3 dell'articolo 1, e gli articoli 2 e 3 recepiscono a livello legislativo gli indirizzi definiti dal Garante per quanto riguarda il rispetto dei princėpi di pertinenza e di non eccedenza nella raccolta dei dati, la finalizzazione delle riprese esclusivamente a fini di sicurezza e di repressione dei reati, la cancellazione entro un breve termine delle immagini registrate, salve specifiche esigenze di polizia giudiziaria e di indagine penale, la apposizione di avvisi riguardanti lo svolgimento delle riprese, la individuazione delle persone responsabili della gestione degli impianti e del trattamento dei dati. L'articolo 3 rinvia alle disposizioni della legge n. 675 del 1996 in modo da sottoporre comunque le iniziative avviate dai comuni in questo settore ai controlli del Garante per la protezione dei dati personali.
        In conclusione, si ritiene che la disciplina proposta realizzi un buon bilanciamento tra la necessitā di rendere possibile lo svolgimento da parte dei comuni delle attivitā di videosorveglianza in un quadro di chiarezza normativa e di massima semplificazione amministrativa e l'esigenza, altrettanto irrinunciabile, di assicurare la piena garanzia dei diritti alla riservatezza i cittadini.




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