XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2649
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I sindaci possono definire piani per la
videosorveglianza di zone del territorio comunale al fine
della tutela della sicurezza pubblica e della prevenzione dei
reati. I piani sono adottati di intesa con i prefetti e in
coordinamento con i piani di controllo del territorio di cui
all'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128.
2. I piani di cui al comma 1 devono essere definiti e
realizzati nel rispetto dei princìpi di pertinenza e di non
eccedenza, prevedendo la raccolta dei dati strettamente
necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, la
registrazione delle sole immagini indispensabili, la
limitazione dell'angolo di visuale delle riprese, evitando,
quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o
dettagli non rilevanti, e stabilendo in modo conseguente la
localizzazione delle telecamere e delle modalità di
ripresa.
3. Le immagini registrate devono essere utilizzate
esclusivamente per i fini di cui al comma 1 e devono essere
cancellate entro un mese dalla data della ripresa. La loro
conservazione è ammessa da parte delle competenti autorità
solo per specifiche esigenze di polizia giudiziaria e di
indagine penale.
Art. 2.
1. Nelle zone sottoposte alle attività di
videosorveglianza, o sulle telecamere utilizzate per le
riprese, devono essere apposti avvisi che rendano noto lo
svolgimento di tale attività.
Art. 3.
1. Il sindaco designa e nomina, ai sensi dell'articolo 8
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, un responsabile per la
gestione e il trattamento dei dati rilevati con gli impianti
di videosorveglianza.
2. Il sindaco individua, altresì, con designazione
scritta, le persone che possono utilizzare gli impianti di
videosorveglianza e prendere visione delle registrazioni.
L'accesso alle immagini da parte di altri soggetti è vietato,
salvo in caso di indagini giudiziarie o di polizia.
Art. 4.
1. Alle attività di videosorveglianza di cui alla presente
legge si applicano gli articoli 7, 9, 15, 17, 18, 31, 32 e 34
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni.