XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2649




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. I sindaci possono definire piani per la videosorveglianza di zone del territorio comunale al fine della tutela della sicurezza pubblica e della prevenzione dei reati. I piani sono adottati di intesa con i prefetti e in coordinamento con i piani di controllo del territorio di cui all'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128.
        2. I piani di cui al comma 1 devono essere definiti e realizzati nel rispetto dei princìpi di pertinenza e di non eccedenza, prevedendo la raccolta dei dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, la registrazione delle sole immagini indispensabili, la limitazione dell'angolo di visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, e stabilendo in modo conseguente la localizzazione delle telecamere e delle modalità di ripresa.
        3. Le immagini registrate devono essere utilizzate esclusivamente per i fini di cui al comma 1 e devono essere cancellate entro un mese dalla data della ripresa. La loro conservazione è ammessa da parte delle competenti autorità solo per specifiche esigenze di polizia giudiziaria e di indagine penale.


Art. 2.

        1. Nelle zone sottoposte alle attività di videosorveglianza, o sulle telecamere utilizzate per le riprese, devono essere apposti avvisi che rendano noto lo svolgimento di tale attività.


Art. 3.

        1. Il sindaco designa e nomina, ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, un responsabile per la gestione e il trattamento dei dati rilevati con gli impianti di videosorveglianza.
        2. Il sindaco individua, altresì, con designazione scritta, le persone che possono utilizzare gli impianti di videosorveglianza e prendere visione delle registrazioni. L'accesso alle immagini da parte di altri soggetti è vietato, salvo in caso di indagini giudiziarie o di polizia.


Art. 4.

        1. Alle attività di videosorveglianza di cui alla presente legge si applicano gli articoli 7, 9, 15, 17, 18, 31, 32 e 34 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.



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