XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2644




        Onorevoli Colleghi! - L'istituto del segreto nel procedimento penale è da anni al centro di un'accesa polemica: il diritto-dovere di informazione sembra doversi inevitabilmente scontrare, nella delicata fase di raccolta delle prove, con le esigenze della giustizia e con i diritti del cittadino-imputato.
        In verità, il legislatore dell'epoca fascista fece una scelta di campo univoca e precisa, in linea con l'assetto politico e istituzionale del tempo: il segreto istruttorio fu infatti delineato in termini rigidi, a tutela esclusiva degli interessi della giustizia.
        A seguito però dell'evoluzione democratica della nostra società, la disciplina del segreto, innovata con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, ha visto diminuire di fatto i propri spazi di operatività, a seguito di una crescente domanda di informazione sui processi penali in corso. Si è assistito, cioè, ad una progressiva presa di coscienza, da parte dell'opinione pubblica, del ruolo centrale della giustizia nello Stato di diritto, cui è naturalmente seguita una sempre maggiore richiesta di informazione, specie sul delicato ed essenziale momento iniziale del processo.
        Nel contempo, gli stessi magistrati non si sono sempre dimostrati fedeli tutori del segreto, ed anzi alcuni di essi hanno più volte rilasciato interviste sui contenuti delle proprie indagini, o comunque sollecitato la diffusione di notizie in merito.
        In tale quadro, venuto a mancare il presupposto sociale e istituzionale del segreto in questione, l'ordinamento legale ha lasciato il passo a quello materiale: all'assolutezza della disciplina di legge è così corrisposta una costante e diffusa pratica di violazioni, a fronte della quale i comportamenti della magistratura non sono stati uniformi, ed anzi hanno creato una sempre maggiore incertezza interpretativa e giurisprudenziale.
        Conseguenza di ciò è stata la violazione non solo della disciplina legale, ma anche di fondamentali interessi dei soggetti inquisiti, esposti, fin dai primi atti istruttori, a forme di cronaca che, a volte, intaccano sostanzialmente la loro riservatezza ed onorabilità.
        Per di più, molto spesso gli articoli di stampa hanno espresso ed esprimono apprezzamenti sulla condotta delle persone inquisite, sulle prove raccolte, sul probabile esito dei procedimenti e, in generale, sui fatti rispetto ai quali è chiamato a pronunciarsi il magistrato, in una logica quasi da "giustizia parallela". Sono chiare allora le ragioni per cui il rapporto fra giustizia e informazione ha assunto, nella fase preliminare dei procedimenti, carattere conflittuale: manca un riferimento etico-giuridico conforme alle mutate condizioni culturali, istituzionali e politiche del rapporto stampa-magistratura, in relazione all'evoluzione democratica del nostro Paese. Di qui la necessità di un intervento legislativo che offra dei parametri di comportamento sicuri ai soggetti interessati e disciplini armonicamente la delicata materia, in un'ottica di componimento degli interessi e dei valori coinvolti.
        Le norme penali che riguardano direttamente o indirettamente il segreto sono previste dagli articoli 326, 622 e 623 del codice penale, nonché dagli articoli 114 e 329 del codice di procedura penale.
        L'articolo 329 del codice di procedura penale impone l'obbligo del segreto per gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria. Tale disposizione è sanzionata dall'articolo 326 del codice penale (rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio) per i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio, e dall'articolo 622 del codice penale (rivelazione di segreto professionale) per i soggetti privati qualificati (escludendo le parti e i testimoni). Come norma speciale, l'articolo 114 del codice di procedura penale vieta poi la pubblicazione del contenuto di atti o documenti relativi alla fase preliminare del processo, pena la sanzione stabilita dall'articolo 684 del codice penale.
        Ciò posto, va rilevato che le finalità del segreto sono essenzialmente le seguenti:

            a) garantire la riservatezza per il soggetto inquisito;

            b) concorrere al buon esito delle indagini, impedendo la diffusione di notizie di cui possano profittare i rei;

            c) costituire i presupposti per la piena indipendenza del giudice, evitando
il rischio che questi, nella delicata fase di raccolta delle prove, possa essere influenzato o fuorviato dalle reazioni esterne al suo operato.

        In tale quadro, la via prescelta dalla presente proposta di legge è quella di una riforma complessiva della normativa che, direttamente o indirettamente, riguarda l'istituto del segreto (riconosciuto peraltro legittimo, nella vigenza del vecchio codice di procedura penale, dalla Corte costituzionale con sentenze nn. l8 del 1966 e 18 del 1981, in relazione agli articoli 3 e 21 della Carta fondamentale), operando nel contempo alcuni interventi legislativi su aspetti della problematica giudiziaria che non possono attendere ulteriormente una disciplina più conforme al momento sociale che si sta vivendo, il tutto nella prospettiva di una più compiuta attuazione delle finalità dell'istituto.
        Le linee di fondo della proposta di legge sono le seguenti.
        Si è innanzitutto ritenuto di rendere più rigorose le disposizioni relative al segreto sugli atti delle indagini preliminari. Per la medesima fase iniziale è stato disposto il divieto di pubblicazione dei nomi dei soggetti inquisiti, a tutela del loro diritto alla riservatezza.
        Di converso, è stata ridotta nel tempo la portata complessiva del segreto ed è stata fatta espressa previsione delle ipotesi in cui l'avvenuto dibattimento a porte chiuse comporta la segretezza degli atti istruttori e del giudizio.
        Come ulteriore bilanciamento degli interessi a favore delle esigenze di informazione, si è prevista l'istituzione di un canale informativo pubblico sulle indagini in corso, affidato alla collaborazione tra stampa e magistratura, fondata su un preciso obbligo informativo da parte di quest'ultima: tale canale dovrà operare fin dai primi atti e soddisfare nel modo più ampio possibile la domanda d'informazione.
        Nello stesso quadro, in relazione all'esigenza di reprimere la fuga delle notizie alla fonte, si è disposto un aggravamento di pena per la violazione del segreto da parte dei soggetti pubblici, e si è previsto espressamente il vincolo del segreto anche per tutti i soggetti privati che comunque concorrono alla fase preliminare.
        A tutela del fondamentale diritto-dovere di informazione, si propone poi di stabilire che il giornalista non possa essere sospeso dalla professione per pendenza di procedimento penale: e ciò in considerazione del ruolo essenziale dell'informazione nella nostra società democratica, e della sostanziale inutilità ai fini istruttori della sospensione stessa.
        Nel contempo, si è ritenuto inoltre di porre mano a uno degli aspetti più appariscenti e preoccupanti del rapporto magistratura-stampa-società: il personalismo della funzione. In tal senso, si propone di vietare la divulgazione dei nomi dei magistrati procedenti, prevedendo un'autonoma fattispecie sanzionatoria. La riservatezza sui nomi eviterà rischi maggiori per i magistrati esposti in procedimenti penali "pericolosi" e combatterà efficacemente certe forme di protagonismo. Nella stessa logica, è prevista un'ipotesi di reato specifica per chi divulga nomi di magistrati procedenti indicando la loro posizione nell'ambito di scelte collegiali: la credibilità sociale e istituzionale della funzione giurisdizionale si difende anche evitando inutili quanto spiacevoli polemiche o insinuazioni sulle posizioni dei singoli magistrati, nel quadro della difesa dell'unitarietà del ministero.
        Di particolare rilevanza è infine l'innovazione riguardante il divieto sanzionato di pubblicare apprezzamenti sulle responsabilità penali di un soggetto indiziato o imputato di un delitto, fino alla sentenza, ancorché non irrevocabile: si tratta di salvaguardare concretamente l'onorabilità del cittadino inquisito e di evitare pericolosi tentativi di condizionamento del giudizio del magistrato.
              Passando all'analisi delle singole norme, va rilevato innanzitutto che l'articolo 1 della proposta di legge sostituisce l'articolo 114 del codice di procedura penale, disponendo il divieto di pubblicazione dei nomi degli indiziati o degli imputati, sino alla emissione nei loro confronti di un ordine o di un mandato di comparizione, di accompagnamento, di cattura, di arresto. La finalità della norma è di garantire espressamente la riservatezza dell'inquisito fin tanto che non vi siano elementi processuali tali da richiedere un atto del giudice direttamente incidente sul singolo soggetto. Entro lo stesso termine viene fatto divieto di portare a pubblica conoscenza l'avvenuto compimento di atti preliminari, nella logica dell'individuazione di una fase processuale di più ampia e pregnante segretezza.
        Lo stesso articolo 1 propone poi una nuova formulazione della normativa concernente il cosiddetto "segreto esterno", abbreviando il termine di operatività del segreto (fino alla fase finale delle indagini preliminari), e limitando le ipotesi di segreto conseguenti al dibattimento a porte chiuse.
        L'articolo 2, sostituendo l'articolo 329 del codice di procedura penale, estende l'obbligo del segreto anche alle parti private e ai testimoni che concorrono a compiere atti istruttori o vi assistono (soggetti che nell'attuale testo sono esentati da tale obbligo) onde evitare ogni rischio di fughe di notizie.
        L'articolo 3 introduce, nel titolo I del libro V del codice di procedura penale, recante le disposizioni generali relative alle indagini preliminari e all'udienza preliminare, l'articolo 329-bis, con il quale si prevede l'obbligo del magistrato procedente di trasmettere al capo del proprio ufficio una informativa settimanale sulle indagini in corso, da diramare successivamente alla stampa, comprendente tutte le notizie divulgabili senza danno per le indagini o per la personalità e l'onorabilità dell'indiziato, dell'imputato o di altri soggetti.
        Si tratta di una importante innovazione, già attuata in Francia con positivi risultati. La previsione di un canale informativo istituzionale, fondato su un preciso obbligo di informazione, mira a soddisfare, nei termini più ampi possibili, la domanda di notizie sin dai primi atti (per i quali, fatta eccezione per le informative, è previsto un segreto assai ampio). Nel contempo, l'informativa limita le possibilità di fughe di notizie "pilotate", e sottrae ai singoli magistrati procedenti l'esclusiva dell'informazione pubblica sui procedimenti di loro competenza, riducendo così i rischi di protagonismo di taluni magistrati, nonché di strumentalizzazione delle notizie.
        L'obbligo di informativa impone al magistrato di divulgare le notizie essenziali del procedimento, evitando che di un soggetto inquisito (tanto più se arrestato) si finisca per non sapere più nulla, con la conseguenza di lasciare spazio a ogni ipotesi, dalla più completa innocenza alla più infamante colpevolezza: sono in gioco i fondamentali diritti civili del cittadino imputato, attualmente di fatto subordinati alla sensibilità del singolo magistrato.
        Esaurite le innovazioni da apportare al codice di procedura penale (articoli 114, 329 e 329-bis), si propongono, con i successivi sei articoli, quelle di diritto sostanziale, in relazione agli articoli 326, 684 e 685 e in relazione, altresì, alle ipotesi previste nella formulazione dei nuovi articoli 326-bis, 596-ter e 685-bis.
        L'articolo 4 introduce un comma al vigente articolo 326 del codice penale per aumentare la pena prevista per la rivelazione del segreto di ufficio ad opera di pubblici ufficiali o di persone incaricate di pubblico servizio, nel caso in cui tale rivelazione riguardi il segreto nel procedimento penale.
        Non sfugge come la violazione del segreto di ufficio, allorché compiuta da magistrati, cancellieri, segretari o altre persone addette, e avente ad oggetto il compimento di atti delle indagini preliminari, rivesta particolare gravità e denoti, con la violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio o con l'abuso delle qualità, riprovevole spreco di ogni sensibilità e delle stesse superiori finalità di giustizia cui deve tendere ogni indagine. Il maggior rigore che si propone nella misura della sanzione trova, peraltro, motivo anche nello speciale incarico ricoperto, che dovrebbe essere esso stesso garanzia di serietà e di riserbo.
        L'articolo 5, che introduce il nuovo articolo 326-bis, in relazione alla funzione del modificato articolo 329 del codice di procedura penale (che per la prima volta prevede l'obbligo del segreto, per ciò che concerne gli atti preliminari, anche nei confronti delle parti private e dei testimoni che compiono o concorrono a compiere quegli atti), sanziona la violazione di quell'obbligo per tutte le persone che compiono o assistono ad atti preliminari, stabilendo una pena detentiva non superiore ad un anno, in considerazione della minore gravità del fatto rispetto all'analoga violazione commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 326.
        L'innovazione è stata dettata dalla riconosciuta esigenza di evitare che i testimoni o altri soggetti, che abbiano comunque concorso a compiere atti delle indagini preliminari (in particolare in caso di confronti, ricognizioni, ispezioni, sequestri, perquisizioni, eccetera), possano impunemente divulgarne le modalità e i risultati, pregiudicando così il buon esito delle indagini e, a volte, ledendo i diritti di riservatezza e di onorabilità dell'inquisito.
        L'articolo 6 introduce un articolo aggiuntivo al capo II del titolo XII del libro II del codice penale, relativo ai delitti contro l'onore, concernente il reato di divulgazione arbitraria dei nomi di indiziati o imputati di reato: si tratta della norma sanzionatrice del precetto posto al comma 1 del nuovo articolo 114 del codice di procedura penale, e per tale reato viene prevista la procedibilità a querela, in considerazione del bene giuridico primario leso dalla divulgazione del nome dell'inquisito, e cioè l'onorabilità del soggetto interessato.
        Per lo stesso motivo, è cioè per il riflesso del bene primario leso, si è ritenuto di porre la nuova ipotesi fra i delitti contro la persona (e precisamente fra quelli contro l'onore, di cui al citato capo II del titolo XII) anziché fra i delitti contro l'amministrazione della giustizia (titolo III).
        L'articolo 7 propone la modifica dell'articolo 684 del codice penale, e cioè della norma sanzionatrice del segreto esterno, nei termini precisati dal nuovo articolo 114 del codice di procedura penale e come diretta conseguenza della nuova formulazione dello stesso.
        La norma prevede, a titolo contravvenzionale, come per il passato, la pena dell'arresto o dell'ammenda per la divulgazione dell'avvenuto compimento di atti preliminari o di polizia giudiziaria prima che sia stato emesso mandato o ordine di comparizione, di accompagnamento, di cattura o arresto, a carico dell'interessato, nonché per la pubblicazione, in qualsiasi modo, del contenuto di atti o documenti segreti di un procedimento penale.
        Le pene sono aumentate rispetto alla precedente previsione, in considerazione dell'accresciuto allarme sociale che il fatto comporta, della sua frequenza e della sua incontrollata perpetrazione, e viene introdotta un'aggravante nell'ipotesi di violazione del segreto concernente la informazione di garanzia, in ragione della diffusione e della gravità di tale ipotesi di violazione.
        L'articolo 8 sostituisce il vigente articolo 685 del codice penale (indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale), introducendo per la prima volta una norma che sanziona espressamente anche la divulgazione dei nomi dei magistrati che procedono ad istruttorie di procedimenti penali (sommarie o formali).
        Si è ritenuto così, da una parte, di instaurare un maggiore e doveroso riserbo nei confronti delle persone investite della delicata funzione delle indagini preliminari, onde far risalire questa esclusivamente all'ufficio ed evitare nel contempo atteggiamenti di protagonismo o di personalizzazione delle indagini da parte di taluni magistrati; e si è voluto, d'altra parte, proteggere coloro che sono più esposti per le indagini da essi condotte per delitti di terrorismo, di mafia, di camorra o di delinquenza organizzata in genere, in quanto la conoscenza del nome del magistrato procedente può costituire il primo passo per un'operazione di rappresaglia o di vendetta.
        Il conseguimento di entrambe le finalità non potrà che recare giovamento all'opera della giustizia, nonché alla stessa serietà e incolumità dei magistrati.
        Con l'articolo 9, infine, si introduce dopo l'articolo 685 del codice penale, la nuova ipotesi contravvenzionale delle "indebite interferenze sull'attività giudiziaria", recata dall'articolo 685-bis, con cui si punisce la pubblicazione di apprezzamenti sulle responsabilità penali di un soggetto indiziato o imputato di delitto, fino a che non sia stata emessa una sentenza, ancorché non irrevocabile. Si tratta, anche in questo caso, di difendere il diritto dell'inquisito a essere sottoposto a un procedimento penale libero da condizionamenti esterni (almeno sino all'emissione di una sentenza), e ad essere considerato dai mezzi di comunicazione di massa concretamente non colpevole fino a che non intervenga almeno una prima decisione giurisdizionale; nel contempo, si tutela l'interesse della giustizia a non subire pressioni di sorta, costituendo i presupposti sostanziali per una vera indipendenza morale e giuridica del magistrato nella delicata fase iniziale del processo.




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