XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2644




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

              1. L'articolo 114 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 114. - (Divieto di pubblicazione dei nomi degli indiziati o imputati e di determinati atti). - 1. E' fatto divieto di pubblicare i nomi di coloro nei cui confronti sono in corso indagini di polizia giudiziaria o vengono compiuti atti preliminari, e comunque fatti o commenti ad essi relativi, in modo da rendere individuabili i medesimi, fino a che non venga emesso a loro carico ordine o mandato di comparizione, di accompagnamento, di cattura o di arresto. Entro lo stesso termine è vietato portare a pubblica conoscenza l'avvenuto compimento di atti preliminari o di polizia giudiziaria.
            2. E' vietata altresì la pubblicazione, totale o parziale, anche per riassunto o in guisa di informazione, del contenuto di qualunque documento o atto, scritto od orale, relativo:

            a) alle indagini di polizia giudiziaria fino al deposito degli atti o all'emissione del decreto che dispone il giudizio;

            b) alle indagini preliminari chiuse con richiesta di archiviazione fino a che sia possibile la riapertura;

            c) alle indagini preliminari o al giudizio, se il dibattimento è tenuto a porte chiuse, nei casi in cui ciò sia disposto perché la pubblicità può nuocere alla sicurezza dello Stato o all'ordine pubblico ovvero al diritto di riservatezza delle parti private o di soggetti estranei alla causa, fino a che siano decorsi i termini stabiliti dalle norme sugli Archivi di Stato.

            3. Nei casi previsti dalle lettere b) e c) del comma 2 è fatta eccezione per le sentenze e per le ordinanze purché non si tratti di sentenze pronunciate in seguito a dibattimento a porte chiuse ai sensi dell'articolo 472".


Art. 2.

        1. L'articolo 329 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 329. - (Obbligo del segreto). - 1. I magistrati, anche se appartenenti al pubblico ministero, i cancellieri, i segretari, i periti, gli interpreti, i difensori delle parti, i consulenti tecnici e le altre persone, compresi le parti private e i testimoni, che compiono o concorrono a compiere atti preliminari o assistono al compimento di essi, sono obbligati al segreto per tutto ciò che concerne gli atti medesimi e i loro risultati".


Art. 3.

        1. Al titolo I del libro V del codice di procedura penale, dopo l'articolo 329 è inserito il seguente:

        "Art. 329-bis. - (Obbligo di informativa per il magistrato procedente). - 1. Il giudice per le indagini preliminari, fin dai primi atti del procedimento, ha l'obbligo di trasmettere settimanalmente al capo del proprio ufficio una nota informativa sulle indagini di maggiore rilevanza in corso, comprendente tutte le notizie di rilievo assoggettabili a pubblica conoscenza senza nocumento per le indagini o per la personalità e l'onorabilità dell'inquisito, delle parti private, dei testimoni o di soggetti estranei al procedimento.
            2. L'informativa è diramata senza ritardo alla stampa dal capo dell'ufficio, con le modifiche che questi ritiene eventualmente di apportarvi. La diramazione dell'informativa, operata nei termini e con le modalità di cui al comma 1, priva ad ogni effetto i fatti in essa indicati del carattere della segretezza".

Art. 4.

        1. All'articolo 326 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "La pena è aumentata nel caso di violazione dell'obbligo di segretezza circa il compimento o il contenuto di atti preliminari o di polizia giudiziaria".


Art. 5.

              1. Dopo l'articolo 326 del codice penale, è inserito il seguente:

        "Art. 326-bis. - (Rivelazione di segreti nel procedimento penale). - Le parti private, i testimoni e le altre persone che hanno compiuto o hanno concorso a compiere atti preliminari in un procedimento penale ovvero hanno assistito al compimento di essi sono puniti, ove violino l'obbligo del segreto per tutto ciò che concerne gli atti medesimi e i loro risultati, con la pena della reclusione da tre mesi ad un anno".


Art. 6.

        1. Dopo l'articolo 596-bis del codice penale, è inserito il seguente:

        "Art. 596-ter. - (Pubblicazione arbitraria dei nomi di inquisiti in procedimenti penali). - Chiunque pubblica, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo, i nomi di coloro nei cui confronti si procede con indagini di polizia giudiziaria, ovvero fatti o commenti in guisa da rendere individuabili i medesimi, prima della emissione a loro carico di informazione di garanzia, è punito con la reclusione da due a sei mesi o con la multa da 258 euro a 1.032 euro.
        Il delitto è punibile a querela del soggetto attinto dalla pubblicazione".

Art. 7.

        1. L'articolo 684 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 684. - (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). - Chiunque porta a pubblica conoscenza, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo, l'avvenuto compimento nei confronti di un soggetto di atti preliminari o di polizia giudiziaria prima che a carico del medesimo sia stata emessa informazione di garanzia, è punito con l'arresto da quindici a sessanta giorni o con l'ammenda da 258 euro a 1.032 euro".
        Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque pubblica, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo, in tutto o in parte, anche per riassunto o in guisa di informazione, il contenuto di atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione. Se la pubblicazione riguarda, in tutto o in parte, la informazione di garanzia, la pena è dell'arresto da uno a quattro mesi o dell'ammenda da 516 euro a 2.065 euro".


Art. 8.

        1. L'articolo 685 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 685. - (Indebita pubblicazione di nomi di magistrati e di notizie concernenti un procedimento penale). - Chiunque, nel corso di indagini preliminari, pubblica, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo, i nomi dei magistrati procedenti, è punito con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da 516 euro a 1.549 euro.
        Chiunque pubblica, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo, i nomi dei magistrati procedenti, con l'indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale, è punito con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da 1.032 euro a 2.582 euro".

Art. 9.

        1. Dopo l'articolo 685 del codice penale è inserito il seguente:

        "Art. 685-bis. - (Indebite interferenze sull'attività giudiziaria). - Chiunque pubblica, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo, apprezzamenti circa le responsabilità penali di un soggetto indiziato o imputato di un delitto, fino a che nei confronti del medesimo non sia stata emessa una sentenza, ancorché non irrevocabile, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto da trenta a novanta giorni o con l'ammenda da 516 euro a 1.549 euro".



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