XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2644
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 114 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 114. - (Divieto di pubblicazione dei nomi degli
indiziati o imputati e di determinati atti). - 1. E' fatto
divieto di pubblicare i nomi di coloro nei cui confronti sono
in corso indagini di polizia giudiziaria o vengono compiuti
atti preliminari, e comunque fatti o commenti ad essi
relativi, in modo da rendere individuabili i medesimi, fino a
che non venga emesso a loro carico ordine o mandato di
comparizione, di accompagnamento, di cattura o di arresto.
Entro lo stesso termine è vietato portare a pubblica
conoscenza l'avvenuto compimento di atti preliminari o di
polizia giudiziaria.
2. E' vietata altresì la pubblicazione, totale o
parziale, anche per riassunto o in guisa di informazione, del
contenuto di qualunque documento o atto, scritto od orale,
relativo:
a) alle indagini di polizia giudiziaria fino al
deposito degli atti o all'emissione del decreto che dispone il
giudizio;
b) alle indagini preliminari chiuse con richiesta
di archiviazione fino a che sia possibile la riapertura;
c) alle indagini preliminari o al giudizio, se il
dibattimento è tenuto a porte chiuse, nei casi in cui ciò sia
disposto perché la pubblicità può nuocere alla sicurezza dello
Stato o all'ordine pubblico ovvero al diritto di riservatezza
delle parti private o di soggetti estranei alla causa, fino a
che siano decorsi i termini stabiliti dalle norme sugli
Archivi di Stato.
3. Nei casi previsti dalle lettere b) e c)
del comma 2 è fatta eccezione per le sentenze e per le
ordinanze purché non si tratti di sentenze pronunciate in
seguito a dibattimento a porte chiuse ai sensi dell'articolo
472".
Art. 2.
1. L'articolo 329 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 329. - (Obbligo del segreto). - 1. I
magistrati, anche se appartenenti al pubblico ministero, i
cancellieri, i segretari, i periti, gli interpreti, i
difensori delle parti, i consulenti tecnici e le altre
persone, compresi le parti private e i testimoni, che compiono
o concorrono a compiere atti preliminari o assistono al
compimento di essi, sono obbligati al segreto per tutto ciò
che concerne gli atti medesimi e i loro risultati".
Art. 3.
1. Al titolo I del libro V del codice di procedura penale,
dopo l'articolo 329 è inserito il seguente:
"Art. 329-bis. - (Obbligo di informativa per il
magistrato procedente). - 1. Il giudice per le indagini
preliminari, fin dai primi atti del procedimento, ha l'obbligo
di trasmettere settimanalmente al capo del proprio ufficio una
nota informativa sulle indagini di maggiore rilevanza in
corso, comprendente tutte le notizie di rilievo assoggettabili
a pubblica conoscenza senza nocumento per le indagini o per la
personalità e l'onorabilità dell'inquisito, delle parti
private, dei testimoni o di soggetti estranei al
procedimento.
2. L'informativa è diramata senza ritardo alla
stampa dal capo dell'ufficio, con le modifiche che questi
ritiene eventualmente di apportarvi. La diramazione
dell'informativa, operata nei termini e con le modalità di cui
al comma 1, priva ad ogni effetto i fatti in essa indicati del
carattere della segretezza".
Art. 4.
1. All'articolo 326 del codice penale è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"La pena è aumentata nel caso di violazione dell'obbligo
di segretezza circa il compimento o il contenuto di atti
preliminari o di polizia giudiziaria".
Art. 5.
1. Dopo l'articolo 326 del codice penale, è inserito il
seguente:
"Art. 326-bis. - (Rivelazione di segreti nel
procedimento penale). - Le parti private, i testimoni e le
altre persone che hanno compiuto o hanno concorso a compiere
atti preliminari in un procedimento penale ovvero hanno
assistito al compimento di essi sono puniti, ove violino
l'obbligo del segreto per tutto ciò che concerne gli atti
medesimi e i loro risultati, con la pena della reclusione da
tre mesi ad un anno".
Art. 6.
1. Dopo l'articolo 596-bis del codice penale, è
inserito il seguente:
"Art. 596-ter. - (Pubblicazione arbitraria dei nomi di
inquisiti in procedimenti penali). - Chiunque pubblica, con
qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo, i nomi di coloro nei cui
confronti si procede con indagini di polizia giudiziaria,
ovvero fatti o commenti in guisa da rendere individuabili i
medesimi, prima della emissione a loro carico di informazione
di garanzia, è punito con la reclusione da due a sei mesi o
con la multa da 258 euro a 1.032 euro.
Il delitto è punibile a querela del soggetto attinto dalla
pubblicazione".
Art. 7.
1. L'articolo 684 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 684. - (Pubblicazione arbitraria di atti di un
procedimento penale). - Chiunque porta a pubblica
conoscenza, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo,
l'avvenuto compimento nei confronti di un soggetto di atti
preliminari o di polizia giudiziaria prima che a carico del
medesimo sia stata emessa informazione di garanzia, è punito
con l'arresto da quindici a sessanta giorni o con l'ammenda da
258 euro a 1.032 euro".
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque
pubblica, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo, in tutto o
in parte, anche per riassunto o in guisa di informazione, il
contenuto di atti o documenti di un procedimento penale, di
cui sia vietata per legge la pubblicazione. Se la
pubblicazione riguarda, in tutto o in parte, la informazione
di garanzia, la pena è dell'arresto da uno a quattro mesi o
dell'ammenda da 516 euro a 2.065 euro".
Art. 8.
1. L'articolo 685 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 685. - (Indebita pubblicazione di nomi di
magistrati e di notizie concernenti un procedimento penale). -
Chiunque, nel corso di indagini preliminari, pubblica, con
qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo, i nomi dei magistrati
procedenti, è punito con l'arresto da uno a tre mesi o con
l'ammenda da 516 euro a 1.549 euro.
Chiunque pubblica, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi
modo, i nomi dei magistrati procedenti, con l'indicazione dei
voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle
deliberazioni prese in un procedimento penale, è punito con
l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da 1.032 euro a
2.582 euro".
Art. 9.
1. Dopo l'articolo 685 del codice penale è inserito il
seguente:
"Art. 685-bis. - (Indebite interferenze sull'attività
giudiziaria). - Chiunque pubblica, con qualsiasi mezzo e in
qualsiasi modo, apprezzamenti circa le responsabilità penali
di un soggetto indiziato o imputato di un delitto, fino a che
nei confronti del medesimo non sia stata emessa una sentenza,
ancorché non irrevocabile, è punito, salvo che il fatto
costituisca più grave reato, con l'arresto da trenta a novanta
giorni o con l'ammenda da 516 euro a 1.549 euro".