XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2643
Onorevoli Colleghi! - Le profonde trasformazioni
avvenute nel nostro Paese (trasformazioni di ogni genere: di
tipo culturale, sociale, economico, urbanistico) hanno
certamente inciso sulla tradizionale struttura della famiglia.
Non è qui il caso di soffermarci sui molti aspetti positivi di
queste trasformazioni. Qui a noi interessa un aspetto la cui
importanza non può sfuggire, ed è la condizione degli anziani.
Indubbiamente le molte trasformazioni avvenute hanno provocato
lacerazioni, appunto, nella struttura familiare, creando
situazioni sempre più difficili per gli anziani, anche nei
casi in cui questi hanno dei figli e quindi in teoria
potrebbero fruire del loro sostegno.
A volersi soffermare soltanto sulle conseguenze del
processo di urbanizzazione, che in questi ultimi anni in
verità si va interrompendo, è accaduto per esempio che le
esigenze economiche hanno indotto
molti figli a lasciare i genitori nei paesi di origine per
raggiungere le città; per altro verso, l'organizzazione dei
centri urbani ha limitato, per la sua stessa natura, la
possibilità che i figli diano personalmente sostegno ai propri
genitori, contribuendo cosi alla crescente emarginazione degli
anziani. A ciò si aggiunga che il contesto urbano ha
indebolito e indebolisce vieppiù, culturalmente e
materialmente, i vincoli con la famiglia di origine; il tutto,
peraltro, in un momento di crisi generale del valore
famiglia.
In queste condizioni - lo dimostrano episodi e fatti di
ogni giorno - si registrano convinzioni e comportamenti dei
figli che spesso penalizzano il genitore anziano, negandogli
quel conforto affettivo e materiale che invece gli spetta.
Si ritiene giunto il momento di prestare attenzione alla
figura del genitore anziano, quale nuovo soggetto debole della
società italiana: un soggetto i cui problemi si vogliono
tenere distinti, in questa sede, da quelli dell'anziano in
generale, in relazione alla peculiarità dello status di
genitore, rivisto nell'ambito dell'ordinamento giuridico ed
affettivo della famiglia, in particolare riferimento al
rapporto con i figli.
Non vi è chi non convenga che ripugna alla comune
coscienza civile ed umana constatare come tanto spesso il
genitore anziano sia di fatto abbandonato a se stesso, e non
abbia dai figli un congruo sostegno. Di qui la necessità che
il legislatore si faccia carico, seppur con ritardo, della
condizione del genitore anziano; e perciò, ancor prima di
prevedere nuove forme di assistenza pubblica, o di sollecitare
una migliore realizzazione di quelle presenti, è necessario
adeguare la disciplina dei rapporti tra figlio e genitore
anziano, allo stato - come si vedrà - alquanto sperequata ai
danni del genitore.
L'attuale disciplina dei diritti e degli obblighi relativi
al rapporto tra genitore e figlio, è delineata dall'articolo
30 della Costituzione, dalle disposizioni di cui agli articoli
147, 261, 277, 283, 290 e 433 del codice civile, e norme
connesse, nonché dall'articolo 570 del codice penale.
Da tale disciplina, integrata dalla giurisprudenza di
legittimità, si desume che l'ordinamento impone al genitore i
seguenti obblighi:
a) mantenere, istruire ed educare i figli
(legittimi, naturali, legittimati o adottivi) fino alla
maggiore età (articoli 30 della Costituzione; 147, 261, 277,
283 e 290 del codice civile; legge 4 maggio 1983, n. 184);
b) mantenere i figli anche oltre la maggiore età,
fino a che questi non abbiano raggiunto una propria
indipendenza economica (vedi, per tutte, Cassazione civile,
sezione I, 30 agosto 1999, n. 9109);
c) prestare gli alimenti ai figli (legittimi,
legittimati, naturali od adottivi), nel caso in cui questi
versino in stato di bisogno (articolo 433 del codice
civile).
Quanto ai figli, le richiamate disposizioni impongono i
seguenti obblighi:
a) rispettare i genitori e contribuire, in
relazione alle proprie spettanze e al proprio reddito, al
mantenimento della famiglia finché convivono con essa
(articolo 315 del codice civile);
b) prestare gli alimenti ai genitori nei casi di
legge (articolo 433 del codice civile).
I genitori vedono poi sanzionata dall'articolo 570 del
codice penale la sottrazione agli obblighi di assistenza
inerenti alla patria potestà; mentre sia per i genitori che
per i figli è prevista dal medesimo articolo la sanzione nei
casi in cui essi facciano mancare, rispettivamente ai
discendenti e agli ascendenti, i mezzi di sussistenza.
Ora, dalla disciplina sommariamente esposta si rileva che
sussiste una sperequazione di trattamento tra genitori e figli
in relazione a situazioni pressoché assimilabili.
In primo luogo, infatti, alla posizione di soggetto debole
del figlio (presunta sino alla maggiore età) corrisponde un
triplice obbligo dei genitori (mantenere, istruire, educare);
mentre, allorquando sia il genitore a divenire in ipotesi
soggetto debole (se anziano, malato, o comunque sofferente nel
corpo o nello spirito), compete al figlio adulto non
convivente il mero ed eventuale obbligo di prestare gli
alimenti in caso di bisogno. Tuttavia, ben altra portata ha,
rispetto all'obbligo di garantire gli alimenti, l'impegno del
genitore di mantenere il figlio (impegno senza dubbio gravoso
e complesso) e di istruirlo ed educarlo (prestando tutta una
serie di attività continuative ed onerose, protratte per anni,
con personale sacrificio, non solo economico). Per non dire
del fatto che l'obbligazione alimentare ha come presupposto lo
stato di bisogno e si esaurisce nel garantire il necessario
alla vita dell'alimentato, avuto riguardo alla sua posizione
sociale; mentre l'obbligo al mantenimento del figlio si
esplica di norma offrendo più del necessario, a prescindere
dallo stato di bisogno del figlio. E si consideri, infine,
incidentalmente, che la situazione economica degli anziani è
oggi sempre più difficile per la compressione dei redditi da
pensione, che pone gli anziani medesimi in situazioni
economiche spesso al limite della povertà sostanziale.
In secondo luogo, l'attuale disciplina, sulla base di
criteri obiettivi, individua dei momenti della vita in cui il
discendente necessita di una tutela particolare (e cioè fino
alla maggiore età); mentre non considera meritevole di tutela
particolare alcuna fase della vita del genitore, nonostante
che in età avanzata la posizione personale e sociale del
genitore stesso tenda obiettivamente a indebolirsi e necessiti
vieppiù di sostegno esterno, umano e materiale.
In terzo luogo, la normativa vigente è tale per cui
allorché viene meno la tutela del figlio quale soggetto
presuntivamente e istituzionalmente debole in quanto di minore
età, non cessa l'obbligo del genitore al mantenimento, in
relazione ad una accertata debolezza di fatto (incapacità non
colpevole del figlio maggiorenne di soddisfare le proprie
esigenze con una appropriata collocazione sociale). Al
contrario, in presenza di una situazione obiettiva di
debolezza del genitore (per ragioni di età, di salute, o
altro) non scatta alcun obbligo per il figlio maggiorenne,
oltre il già richiamato e limitato obbligo alimentare, ove
ricorrano i presupposti.
Inoltre, l'ordinamento impone al genitore l'obbligo di
educare i figli, e cioè di sostenerli nel loro progressivo
inserimento sociale e nella loro crescita umana: un obbligo
per sua natura a contorni indefiniti e indefinibili, ma a
forte componente personale. Al contrario, l'ordinamento nulla
dice quanto al dovere che ciascun figlio ha, secondo la comune
coscienza, di confortare nello spirito i genitori nel
difficile cammino sicuramente più duro, di quello della
crescita del giovane. Certo, l'obbligo di educazione che
compete al genitore non trova sanzione allorché non viene
rispettato in tutta la sua complessiva portata: eppure
l'ordinamento lo prevede, e ciò facendo indica una strada,
stabilisce un valore, incidendo per ciò stesso nella cultura e
nella vita della nostra società. Parimenti, l'ordinamento
dovrebbe recepire in norme precettive, inevitabilmente non
sanzionate, l'obbligo del figlio di confortare e sostenere il
genitore negli anni dell'età avanzata; obbligo corrispondente
a quello del genitore stesso di dare al giovane discendente la
necessaria educazione, innanzitutto umana.
Da quanto sin qui brevemente esposto, appare pressante
l'esigenza di ristabilire un equilibrio normativo nella
materia in questione, affinché il cittadino, e ancor prima
l'uomo, sia giustamente tutelato nelle varie fasi del suo
essere individuo sociale calato in una famiglia: il figlio di
oggi è il genitore di domani; ed oggi come domani si tratta di
un individuo che l'ordinamento deve saper accompagnare e
tutelare nei momenti difficili della sua esistenza.
Nel merito degli articoli della presente proposta di
legge, si osserva innanzitutto che con essi si intendono
inserire nel codice civile alcune disposizioni integratrici
della disciplina degli obblighi dei figli nei confronti dei
genitori.
In particolare, con l'articolo 1, si propone l'inserimento
dell'articolo 148-bis del codice civile con il quale si
sancisce che il figlio (legittimo, legittimato, naturale o
adottivo) è tenuto a contribuire economicamente al
mantenimento dei genitori ultrasessagenari, allorché questi,
pur non versando in stato di bisogno, risultino non in grado
di provvedere alle proprie esigenze di vita: si tratta di
individuare per l'anziano una situazione simile a quella della
"minore età", in relazione alla quale prevedere un
allargamento degli obblighi economici incombenti sul
discendente, in conformità alla volontà di riequilibrare tali
obblighi a quelli propri del genitore nei confronti del
figlio. Si noti che il riferimento contenuto nella norma alle
personali capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni,
riproduce quanto previsto nell'articolo 147 del codice civile,
circa l'obbligo dei genitori di "tirar su" i figli rispettando
le loro caratteristiche personali.
Al secondo comma del medesimo articolo 148-bis si
impegnano, altresì, i figli a prestare assistenza materiale ai
genitori ultrasessagenari, personalmente o a mezzo terzi, in
nome di quei princìpi di solidarietà cui non è possibile venir
meno in rapporti di parentela cosi intimi come quelli tra
genitori e figli.
Al terzo comma si dispone poi l'impegno, a forte contenuto
etico, per cui i figli risultano tenuti a prestare conforto
non materiale ai genitori ultrasessagenari, nei casi in cui
questi ultimi si trovino in obiettiva situazione di isolamento
sociale a loro non imputabile: si intende con tale
disposizione postulare normativamente un valore ed una
indicazione etica, in relazione alla capacità di impulso e di
stimolo culturale e sociale che l'ordinamento ha nei confronti
della collettività nazionale.
Con gli articoli 2 e 3 si disciplinano poi le materie
dell'inadempimento dei doveri dei figli e del concorso negli
oneri in caso di più discendenti, conformandosi in linea di
massima ai princìpi vigenti in materie analoghe.