XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2643




        Onorevoli Colleghi! - Le profonde trasformazioni avvenute nel nostro Paese (trasformazioni di ogni genere: di tipo culturale, sociale, economico, urbanistico) hanno certamente inciso sulla tradizionale struttura della famiglia. Non è qui il caso di soffermarci sui molti aspetti positivi di queste trasformazioni. Qui a noi interessa un aspetto la cui importanza non può sfuggire, ed è la condizione degli anziani. Indubbiamente le molte trasformazioni avvenute hanno provocato lacerazioni, appunto, nella struttura familiare, creando situazioni sempre più difficili per gli anziani, anche nei casi in cui questi hanno dei figli e quindi in teoria potrebbero fruire del loro sostegno.
        A volersi soffermare soltanto sulle conseguenze del processo di urbanizzazione, che in questi ultimi anni in verità si va interrompendo, è accaduto per esempio che le esigenze economiche hanno indotto
molti figli a lasciare i genitori nei paesi di origine per raggiungere le città; per altro verso, l'organizzazione dei centri urbani ha limitato, per la sua stessa natura, la possibilità che i figli diano personalmente sostegno ai propri genitori, contribuendo cosi alla crescente emarginazione degli anziani. A ciò si aggiunga che il contesto urbano ha indebolito e indebolisce vieppiù, culturalmente e materialmente, i vincoli con la famiglia di origine; il tutto, peraltro, in un momento di crisi generale del valore famiglia.
        In queste condizioni - lo dimostrano episodi e fatti di ogni giorno - si registrano convinzioni e comportamenti dei figli che spesso penalizzano il genitore anziano, negandogli quel conforto affettivo e materiale che invece gli spetta.
        Si ritiene giunto il momento di prestare attenzione alla figura del genitore anziano, quale nuovo soggetto debole della società italiana: un soggetto i cui problemi si vogliono tenere distinti, in questa sede, da quelli dell'anziano in generale, in relazione alla peculiarità dello status di genitore, rivisto nell'ambito dell'ordinamento giuridico ed affettivo della famiglia, in particolare riferimento al rapporto con i figli.
        Non vi è chi non convenga che ripugna alla comune coscienza civile ed umana constatare come tanto spesso il genitore anziano sia di fatto abbandonato a se stesso, e non abbia dai figli un congruo sostegno. Di qui la necessità che il legislatore si faccia carico, seppur con ritardo, della condizione del genitore anziano; e perciò, ancor prima di prevedere nuove forme di assistenza pubblica, o di sollecitare una migliore realizzazione di quelle presenti, è necessario adeguare la disciplina dei rapporti tra figlio e genitore anziano, allo stato - come si vedrà - alquanto sperequata ai danni del genitore.
        L'attuale disciplina dei diritti e degli obblighi relativi al rapporto tra genitore e figlio, è delineata dall'articolo 30 della Costituzione, dalle disposizioni di cui agli articoli 147, 261, 277, 283, 290 e 433 del codice civile, e norme connesse, nonché dall'articolo 570 del codice penale.
        Da tale disciplina, integrata dalla giurisprudenza di legittimità, si desume che l'ordinamento impone al genitore i seguenti obblighi:

                a) mantenere, istruire ed educare i figli (legittimi, naturali, legittimati o adottivi) fino alla maggiore età (articoli 30 della Costituzione; 147, 261, 277, 283 e 290 del codice civile; legge 4 maggio 1983, n. 184);

                b) mantenere i figli anche oltre la maggiore età, fino a che questi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica (vedi, per tutte, Cassazione civile, sezione I, 30 agosto 1999, n. 9109);

                c) prestare gli alimenti ai figli (legittimi, legittimati, naturali od adottivi), nel caso in cui questi versino in stato di bisogno (articolo 433 del codice civile).

        Quanto ai figli, le richiamate disposizioni impongono i seguenti obblighi:

                a) rispettare i genitori e contribuire, in relazione alle proprie spettanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convivono con essa (articolo 315 del codice civile);

                b) prestare gli alimenti ai genitori nei casi di legge (articolo 433 del codice civile).

        I genitori vedono poi sanzionata dall'articolo 570 del codice penale la sottrazione agli obblighi di assistenza inerenti alla patria potestà; mentre sia per i genitori che per i figli è prevista dal medesimo articolo la sanzione nei casi in cui essi facciano mancare, rispettivamente ai discendenti e agli ascendenti, i mezzi di sussistenza.
        Ora, dalla disciplina sommariamente esposta si rileva che sussiste una sperequazione di trattamento tra genitori e figli in relazione a situazioni pressoché assimilabili.
        In primo luogo, infatti, alla posizione di soggetto debole del figlio (presunta sino alla maggiore età) corrisponde un triplice obbligo dei genitori (mantenere, istruire, educare); mentre, allorquando sia il genitore a divenire in ipotesi soggetto debole (se anziano, malato, o comunque sofferente nel corpo o nello spirito), compete al figlio adulto non convivente il mero ed eventuale obbligo di prestare gli alimenti in caso di bisogno. Tuttavia, ben altra portata ha, rispetto all'obbligo di garantire gli alimenti, l'impegno del genitore di mantenere il figlio (impegno senza dubbio gravoso e complesso) e di istruirlo ed educarlo (prestando tutta una serie di attività continuative ed onerose, protratte per anni, con personale sacrificio, non solo economico). Per non dire del fatto che l'obbligazione alimentare ha come presupposto lo stato di bisogno e si esaurisce nel garantire il necessario alla vita dell'alimentato, avuto riguardo alla sua posizione sociale; mentre l'obbligo al mantenimento del figlio si esplica di norma offrendo più del necessario, a prescindere dallo stato di bisogno del figlio. E si consideri, infine, incidentalmente, che la situazione economica degli anziani è oggi sempre più difficile per la compressione dei redditi da pensione, che pone gli anziani medesimi in situazioni economiche spesso al limite della povertà sostanziale.
        In secondo luogo, l'attuale disciplina, sulla base di criteri obiettivi, individua dei momenti della vita in cui il discendente necessita di una tutela particolare (e cioè fino alla maggiore età); mentre non considera meritevole di tutela particolare alcuna fase della vita del genitore, nonostante che in età avanzata la posizione personale e sociale del genitore stesso tenda obiettivamente a indebolirsi e necessiti vieppiù di sostegno esterno, umano e materiale.
        In terzo luogo, la normativa vigente è tale per cui allorché viene meno la tutela del figlio quale soggetto presuntivamente e istituzionalmente debole in quanto di minore età, non cessa l'obbligo del genitore al mantenimento, in relazione ad una accertata debolezza di fatto (incapacità non colpevole del figlio maggiorenne di soddisfare le proprie esigenze con una appropriata collocazione sociale). Al contrario, in presenza di una situazione obiettiva di debolezza del genitore (per ragioni di età, di salute, o altro) non scatta alcun obbligo per il figlio maggiorenne, oltre il già richiamato e limitato obbligo alimentare, ove ricorrano i presupposti.
        Inoltre, l'ordinamento impone al genitore l'obbligo di educare i figli, e cioè di sostenerli nel loro progressivo inserimento sociale e nella loro crescita umana: un obbligo per sua natura a contorni indefiniti e indefinibili, ma a forte componente personale. Al contrario, l'ordinamento nulla dice quanto al dovere che ciascun figlio ha, secondo la comune coscienza, di confortare nello spirito i genitori nel difficile cammino sicuramente più duro, di quello della crescita del giovane. Certo, l'obbligo di educazione che compete al genitore non trova sanzione allorché non viene rispettato in tutta la sua complessiva portata: eppure l'ordinamento lo prevede, e ciò facendo indica una strada, stabilisce un valore, incidendo per ciò stesso nella cultura e nella vita della nostra società. Parimenti, l'ordinamento dovrebbe recepire in norme precettive, inevitabilmente non sanzionate, l'obbligo del figlio di confortare e sostenere il genitore negli anni dell'età avanzata; obbligo corrispondente a quello del genitore stesso di dare al giovane discendente la necessaria educazione, innanzitutto umana.
        Da quanto sin qui brevemente esposto, appare pressante l'esigenza di ristabilire un equilibrio normativo nella materia in questione, affinché il cittadino, e ancor prima l'uomo, sia giustamente tutelato nelle varie fasi del suo essere individuo sociale calato in una famiglia: il figlio di oggi è il genitore di domani; ed oggi come domani si tratta di un individuo che l'ordinamento deve saper accompagnare e tutelare nei momenti difficili della sua esistenza.
        Nel merito degli articoli della presente proposta di legge, si osserva innanzitutto che con essi si intendono inserire nel codice civile alcune disposizioni integratrici della disciplina degli obblighi dei figli nei confronti dei genitori.
        In particolare, con l'articolo 1, si propone l'inserimento dell'articolo 148-bis del codice civile con il quale si sancisce che il figlio (legittimo, legittimato, naturale o adottivo) è tenuto a contribuire economicamente al mantenimento dei genitori ultrasessagenari, allorché questi, pur non versando in stato di bisogno, risultino non in grado di provvedere alle proprie esigenze di vita: si tratta di individuare per l'anziano una situazione simile a quella della "minore età", in relazione alla quale prevedere un allargamento degli obblighi economici incombenti sul discendente, in conformità alla volontà di riequilibrare tali obblighi a quelli propri del genitore nei confronti del figlio. Si noti che il riferimento contenuto nella norma alle personali capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, riproduce quanto previsto nell'articolo 147 del codice civile, circa l'obbligo dei genitori di "tirar su" i figli rispettando le loro caratteristiche personali.
        Al secondo comma del medesimo articolo 148-bis si impegnano, altresì, i figli a prestare assistenza materiale ai genitori ultrasessagenari, personalmente o a mezzo terzi, in nome di quei princìpi di solidarietà cui non è possibile venir meno in rapporti di parentela cosi intimi come quelli tra genitori e figli.
        Al terzo comma si dispone poi l'impegno, a forte contenuto etico, per cui i figli risultano tenuti a prestare conforto non materiale ai genitori ultrasessagenari, nei casi in cui questi ultimi si trovino in obiettiva situazione di isolamento sociale a loro non imputabile: si intende con tale disposizione postulare normativamente un valore ed una indicazione etica, in relazione alla capacità di impulso e di stimolo culturale e sociale che l'ordinamento ha nei confronti della collettività nazionale.
        Con gli articoli 2 e 3 si disciplinano poi le materie dell'inadempimento dei doveri dei figli e del concorso negli oneri in caso di più discendenti, conformandosi in linea di massima ai princìpi vigenti in materie analoghe.




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