XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2643




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo l'articolo 148 del codice civile è inserito il seguente:

        "Art. 148-bis. - (Obblighi dei figli verso i genitori ultrasessagenari). - Le persone di cui al numero 2) dell'articolo 433 che siano maggiorenni sono obbligate, in proporzione alle loro sostanze ed ai loro redditi, a contribuire economicamente al mantenimento dei genitori ultrasessagenari allorché questi, pur non versando in stato di bisogno, risultino non in grado di provvedere alle proprie esigenze di vita, da valutare con riguardo alla loro posizione sociale e alle personali capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, sempreché la situazione economica dei medesimi non derivi dalla loro ingiustificata inattività ovvero dalla cattiva gestione del loro patrimonio agli stessi imputabile. L'obbligazione è autonoma e alternativa a quella alimentare.
        I soggetti di cui al primo comma sono tenuti a prestare assistenza ai genitori ultrasessagenari, personalmente o a mezzo di terzi e nei limiti delle proprie possibilità, ogniqualvolta i medesimi, per ragioni di età o di salute, o per qualsiasi impedimento, risultino bisognosi di assistenza materiale.
        I soggetti di cui al primo comma sono tenuti, ove richiesti e nei limiti delle loro possibilità, a prestare personalmente assistenza morale ai genitori ultrasessagenari, nei casi in cui questi ultimi si trovino in obiettiva situazione di isolamento sociale, a loro non imputabile".


Art. 2.

        1. Dopo l'articolo 148-bis del codice civile, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

        "Art. 148-ter. - (Inadempimento dei doveri dei figli). - In caso di inadempimento degli obblighi a contenuto economico di cui all'articolo 148-bis, il presidente del tribunale, su istanza del genitore, sentite le parti e assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi degli obbligati, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente al genitore beneficiario.
        Al decreto, da notificare a cura dell'interessato, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative ai decreti di ingiunzione di pagamento previste dal codice di procedura civile.
        Le parti possono chiedere in ogni tempo con ricorso la modificazione e la revoca dei provvedimenti. Il tribunale provvede in camera di consiglio sentite le parti".


Art. 3.

        1. Dopo l'articolo 148-ter del codice civile, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

        "Art. 148-quater. - (Concorso negli oneri da parte dei figli). - Nel caso di più figli, ognuno deve adempiere le obbligazioni a carattere economico previste all'articolo 148-bis in proporzione alle rispettive sostanze e ai rispettivi redditi. Ove i figli non siano in grado di sopportare l'onere, in tutto o in parte, la relativa obbligazione è posta a carico degli altri discendenti.
        Gli obblighi a carattere non economico incombono indistintamente e autonomamente su ciascun figlio, fatta salva la possibilità di accordo tra i figli stessi per prestare continuativamente ma disgiuntamente conforto o assistenza ai genitori nei casi di legge.
        In caso di inadempimento degli obblighi a carattere economico gravanti sui figli, il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse, sentite le parti e assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente al genitore o a chi sopporta le spese a favore del medesimo ai sensi dell'articolo l48-bis".



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