XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2643
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 148 del codice civile è inserito il
seguente:
"Art. 148-bis. - (Obblighi dei figli verso i genitori
ultrasessagenari). - Le persone di cui al numero 2)
dell'articolo 433 che siano maggiorenni sono obbligate, in
proporzione alle loro sostanze ed ai loro redditi, a
contribuire economicamente al mantenimento dei genitori
ultrasessagenari allorché questi, pur non versando in stato di
bisogno, risultino non in grado di provvedere alle proprie
esigenze di vita, da valutare con riguardo alla loro posizione
sociale e alle personali capacità, inclinazioni naturali ed
aspirazioni, sempreché la situazione economica dei medesimi
non derivi dalla loro ingiustificata inattività ovvero dalla
cattiva gestione del loro patrimonio agli stessi imputabile.
L'obbligazione è autonoma e alternativa a quella
alimentare.
I soggetti di cui al primo comma sono tenuti a prestare
assistenza ai genitori ultrasessagenari, personalmente o a
mezzo di terzi e nei limiti delle proprie possibilità,
ogniqualvolta i medesimi, per ragioni di età o di salute, o
per qualsiasi impedimento, risultino bisognosi di assistenza
materiale.
I soggetti di cui al primo comma sono tenuti, ove
richiesti e nei limiti delle loro possibilità, a prestare
personalmente assistenza morale ai genitori ultrasessagenari,
nei casi in cui questi ultimi si trovino in obiettiva
situazione di isolamento sociale, a loro non imputabile".
Art. 2.
1. Dopo l'articolo 148-bis del codice civile,
introdotto dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il
seguente:
"Art. 148-ter. - (Inadempimento dei doveri dei figli).
- In caso di inadempimento degli obblighi a contenuto
economico di cui all'articolo 148-bis, il presidente del
tribunale, su istanza del genitore, sentite le parti e assunte
informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei
redditi degli obbligati, in proporzione agli stessi, sia
versata direttamente al genitore beneficiario.
Al decreto, da notificare a cura dell'interessato, si
applicano, in quanto compatibili, le norme relative ai decreti
di ingiunzione di pagamento previste dal codice di procedura
civile.
Le parti possono chiedere in ogni tempo con ricorso la
modificazione e la revoca dei provvedimenti. Il tribunale
provvede in camera di consiglio sentite le parti".
Art. 3.
1. Dopo l'articolo 148-ter del codice civile,
introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il
seguente:
"Art. 148-quater. - (Concorso negli oneri da parte dei
figli). - Nel caso di più figli, ognuno deve adempiere le
obbligazioni a carattere economico previste all'articolo
148-bis in proporzione alle rispettive sostanze e ai
rispettivi redditi. Ove i figli non siano in grado di
sopportare l'onere, in tutto o in parte, la relativa
obbligazione è posta a carico degli altri discendenti.
Gli obblighi a carattere non economico incombono
indistintamente e autonomamente su ciascun figlio, fatta salva
la possibilità di accordo tra i figli stessi per prestare
continuativamente ma disgiuntamente conforto o assistenza ai
genitori nei casi di legge.
In caso di inadempimento degli obblighi a carattere
economico gravanti sui figli, il presidente del tribunale, su
istanza di chiunque vi abbia interesse, sentite le parti e
assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota
dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia
versata direttamente al genitore o a chi sopporta le spese a
favore del medesimo ai sensi dell'articolo l48-bis".