XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2642




        Onorevoli Colleghi! - E' un dato di fatto che da anni si assiste al progressivo deteriorarsi del rapporto tra stampa e magistratura, come espressione del conflitto tra la libertà di informazione e le esigenze della giustizia. Uno dei punti critici di tale conflitto riguarda senza dubbio il segreto professionale del giornalista, e cioè il diritto-dovere di questi di mantenere il segreto su persone e fatti conosciuti in ragione della sua professione.
        In base alla vigente normativa, il giornalista è tenuto "a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse" (articolo 2, terzo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69 sull'ordinamento della professione di giornalista). Finalità evidente dell'istituto è di garantire i canali informativi del giornalista attraverso una "copertura" della persona che comunica le notizie riservate, e ciò in nome e a vantaggio della libertà e completezza della informazione.
        Si configura così una sorta di diritto all'anonimato, strumentale rispetto al diritto del cittadino di avvalersi dell'opera del giornalista per divulgare determinate notizie, e rispetto all'interesse generale alla piena e libera informazione. Per converso, si delinea un preciso diritto-dovere di riservatezza per il giornalista, come aspetto essenziale della deontologia professionale. Lungi dal costituire un privilegio di categoria, il segreto giornalistico si appalesa semplicemente come uno strumento di tutela delle libertà democratiche e dei diritti individuali.
        Allo stato, il giornalista appare soggetto anche al segreto professionale comune (articolo 622 del codice penale), risultando tenuto, nella sua qualità di giornalista, a non rivelare, senza giusta causa, un segreto di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo ufficio.
        Ora, nel momento in cui il giornalista viene chiamato a deporre avanti al magistrato e non intende, spontaneamente, rivelare il segreto, si delinea immediatamente il conflitto tra due comandi opposti e concorrenti: l'uno, che impone il mantenimento del segreto (sui fatti conosciuti in ragione della professione o sulla fonte delle notizie fiduciarie) e l'altro che obbliga alla deposizione.
        Prima della riforma del codice di procedura penale l'ordinamento risolveva il conflitto subordinando la libertà di informazione (di cui è presupposto essenziale il segreto giornalistico) agli interessi della giustizia. In base a quella disciplina, infatti, il giornalista aveva l'obbligo di "testimoniare", e cioè di dire la verità, pena l'incriminazione per falso o reticenza.
        Tale situazione si verificava perché il giornalista non godeva di alcuna guarentigia per il ministero svolto, a differenza di altri professionisti: l'articolo 351 del codice di procedura penale (richiamato nel procedimento civile dall'articolo 249 del codice di procedura civile) non prevedeva infatti la figura di giornalista tra quelle dei soggetti che hanno diritto di astenersi dal testimoniare su quanto appreso in ragione della propria professione e per i quali vi è il divieto di coattiva escussione testimoniale. E la Corte costituzionale, con la sentenza n. 1 del 1981, aveva ritenuto legittima la mancata previsione del diritto del giornalista di astenersi dal deporre in giudizio, affermando che non è opponibile in sede processuale il segreto giornalistico, ma invitando nel contempo il legislatore "a valutare se il segreto giornalistico sia talmente essenziale e di effettiva utilità strumentale alle esigenze dell'informazione al punto da prevalere - e in quali limiti - sugli interessi della giustizia".
        Il legislatore sembra aver proceduto su questa strada in quanto il comma 3 dell'articolo 200 del nuovo codice di procedura penale contempla una migliore garanzia del segreto professionale dei giornalisti, purché siano iscritti nel loro albo professionale.
        La linea direttrice della riforma sostenuta nella presente proposta di legge è quella di dare una disciplina certa ed organica al segreto giornalistico, individuando forme di regolamentazione processuale della posizione del giornalista-testimone, tali da garantire nel migliore dei modi sia le esigenze della giustizia che quelle della libertà di informazione.
        In tale contesto, la proposta di modifica riguarda la norma costitutiva del segreto giornalistico (e cioè l'articolo 2, terzo comma, della legge n. 69 del 1963), per la quale sembra opportuno che sia prevista una ipotesi di esimente analoga a quella della "giusta causa" prevista dall'articolo 622 del codice penale per il segreto professionale comune: ciò, al fine di ricreare un equilibrio normativo e di valori, imponendo, anche per il segreto giornalistico (come per il segreto professionale comune), la valutazione di quegli interessi e valori che possono giustificare la rivelazione del segreto. Non è infatti pensabile che il giornalista sia costretto a mantenere, sempre e comunque, il segreto sulla fonte delle notizie fiduciarie, essendovi delle situazioni in cui l'ordinamento, e prima ancora la coscienza civile, esige la rivelazione del segreto. Del resto, l'attuale disciplina impone al giornalista chiamato a deporre la rivelazione del segreto. Risulta quindi necessario prevedere per legge che il giornalista possa, per giusta causa (in particolare, in caso di testimonianza), rivelare il segreto, onde evitare che il professionista stesso sia costretto a violare un precetto (quello del segreto giornalistico) per rispettarne un altro (quello dell'obbligo di deposizione testimoniale).




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