XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2642
Onorevoli Colleghi! - E' un dato di fatto che da anni
si assiste al progressivo deteriorarsi del rapporto tra stampa
e magistratura, come espressione del conflitto tra la libertà
di informazione e le esigenze della giustizia. Uno dei punti
critici di tale conflitto riguarda senza dubbio il segreto
professionale del giornalista, e cioè il diritto-dovere di
questi di mantenere il segreto su persone e fatti conosciuti
in ragione della sua professione.
In base alla vigente normativa, il giornalista è tenuto "a
rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie,
quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse"
(articolo 2, terzo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69
sull'ordinamento della professione di giornalista). Finalità
evidente dell'istituto è di garantire i canali informativi del
giornalista attraverso una "copertura" della persona che
comunica le notizie riservate, e ciò in nome e a vantaggio
della libertà e completezza della informazione.
Si configura così una sorta di diritto all'anonimato,
strumentale rispetto al diritto del cittadino di avvalersi
dell'opera del giornalista per divulgare determinate notizie,
e rispetto all'interesse generale alla piena e libera
informazione. Per converso, si delinea un preciso
diritto-dovere di riservatezza per il giornalista, come
aspetto essenziale della deontologia professionale. Lungi dal
costituire un privilegio di categoria, il segreto
giornalistico si appalesa semplicemente come uno strumento di
tutela delle libertà democratiche e dei diritti
individuali.
Allo stato, il giornalista appare soggetto anche al
segreto professionale comune (articolo 622 del codice penale),
risultando tenuto, nella sua qualità di giornalista, a non
rivelare, senza giusta causa, un segreto di cui sia venuto a
conoscenza in ragione del suo ufficio.
Ora, nel momento in cui il giornalista viene chiamato a
deporre avanti al magistrato e non intende, spontaneamente,
rivelare il segreto, si delinea immediatamente il conflitto
tra due comandi opposti e concorrenti: l'uno, che impone il
mantenimento del segreto (sui fatti conosciuti in ragione
della professione o sulla fonte delle notizie fiduciarie) e
l'altro che obbliga alla deposizione.
Prima della riforma del codice di procedura penale
l'ordinamento risolveva il conflitto subordinando la libertà
di informazione (di cui è presupposto essenziale il segreto
giornalistico) agli interessi della giustizia. In base a
quella disciplina, infatti, il giornalista aveva l'obbligo di
"testimoniare", e cioè di dire la verità, pena
l'incriminazione per falso o reticenza.
Tale situazione si verificava perché il giornalista non
godeva di alcuna guarentigia per il ministero svolto, a
differenza di altri professionisti: l'articolo 351 del codice
di procedura penale (richiamato nel procedimento civile
dall'articolo 249 del codice di procedura civile) non
prevedeva infatti la figura di giornalista tra quelle dei
soggetti che hanno diritto di astenersi dal testimoniare su
quanto appreso in ragione della propria professione e per i
quali vi è il divieto di coattiva escussione testimoniale. E
la Corte costituzionale, con la sentenza n. 1 del 1981, aveva
ritenuto legittima la mancata previsione del diritto del
giornalista di astenersi dal deporre in giudizio, affermando
che non è opponibile in sede processuale il segreto
giornalistico, ma invitando nel contempo il legislatore "a
valutare se il segreto giornalistico sia talmente essenziale e
di effettiva utilità strumentale alle esigenze
dell'informazione al punto da prevalere - e in quali limiti -
sugli interessi della giustizia".
Il legislatore sembra aver proceduto su questa strada in
quanto il comma 3 dell'articolo 200 del nuovo codice di
procedura penale contempla una migliore garanzia del segreto
professionale dei giornalisti, purché siano iscritti nel loro
albo professionale.
La linea direttrice della riforma sostenuta nella presente
proposta di legge è quella di dare una disciplina certa ed
organica al segreto giornalistico, individuando forme di
regolamentazione processuale della posizione del
giornalista-testimone, tali da garantire nel migliore dei modi
sia le esigenze della giustizia che quelle della libertà di
informazione.
In tale contesto, la proposta di modifica riguarda la
norma costitutiva del segreto giornalistico (e cioè l'articolo
2, terzo comma, della legge n. 69 del 1963), per la quale
sembra opportuno che sia prevista una ipotesi di esimente
analoga a quella della "giusta causa" prevista dall'articolo
622 del codice penale per il segreto professionale comune:
ciò, al fine di ricreare un equilibrio normativo e di valori,
imponendo, anche per il segreto giornalistico (come per il
segreto professionale comune), la valutazione di quegli
interessi e valori che possono giustificare la rivelazione del
segreto. Non è infatti pensabile che il giornalista sia
costretto a mantenere, sempre e comunque, il segreto sulla
fonte delle notizie fiduciarie, essendovi delle situazioni in
cui l'ordinamento, e prima ancora la coscienza civile, esige
la rivelazione del segreto. Del resto, l'attuale disciplina
impone al giornalista chiamato a deporre la rivelazione del
segreto. Risulta quindi necessario prevedere per legge che il
giornalista possa, per giusta causa (in particolare, in caso
di testimonianza), rivelare il segreto, onde evitare che il
professionista stesso sia costretto a violare un precetto
(quello del segreto giornalistico) per rispettarne un altro
(quello dell'obbligo di deposizione testimoniale).