XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2642
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 3 febbraio
1963, n. 69, č sostituito dal seguente:
"Giornalisti ed editori sono tenuti a non rivelare, senza
giusta causa, la fonte delle notizie, quando ciņ sia richiesto
dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di
collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti
ed editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori".