XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2642




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, č sostituito dal seguente:

        "Giornalisti ed editori sono tenuti a non rivelare, senza giusta causa, la fonte delle notizie, quando ciņ sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti ed editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori".



Frontespizio Relazione