XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2641
Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge vuole
cogliere la necessità di riforma dell'ordinamento minorile e
del processo civile minorile derivanti dalla più recente
elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, dalle emergenze
dettate dalla prassi e dal dovere di adeguamento al nuovo
dettato dell'articolo 111 della Costituzione.
Resta fermo, nell'elaborazione della riforma, il quadro di
princìpi e valori che, in approssimazione successiva e nei
settanta anni trascorsi dall'istituzione dei tribunali
minorili, ha composto l'insieme dei riferimenti - anche di
fonte internazionale - cui ancora riteniamo di doverci
attenere.
Questo vale, in particolare, per l'assunzione della
soggettività minorile come non assimilabile, per difetto di
personalità, a quella dell'adulto, e questo tanto più oggi,
epoca in cui la cultura scientifica che dei minori si occupa
ci mostra la necessità di evitare ogni sbrigativa
assimilazione, inidonea a lavorare sulla delicatissima e
preziosa materia della vita e del destino di ciascun
minorenne.
Da questa premessa derivano, direttamente, la
valorizzazione dell'esperienza specialistica dei magistrati
minorili, togati e non, ed una più rigorosa determinazione
degli ambiti della giurisdizione che è necessario restino
riservati alla magistratura togata.
Ci è poi sembrato di dovere prescrivere che analoghi
criteri di specializzazione connotino l'ufficio del pubblico
ministero.
Opzione di fondo della presente proposta di legge è quella
riguardante la possibilità di incardinare il nuovo ufficio
unico giudiziario per la famiglia, il minore e la persona, di
seguito denominato "tribunale per la famiglia", esclusivamente
nell'ambito del tribunale ordinario, escludendo tuttavia i
tribunali medio-piccoli nei quali vi sarebbe il rischio, visto
il numero esiguo dell'organico, che la specializzazione dei
magistrati si vanifichi, e collegando invece il nuovo ufficio
giudiziario a quel circuito intermedio, peraltro già
collaudato a proposito degli uffici di sorveglianza, che
permetterebbe di limitare il numero a 56 in luogo dei
possibili 164 nuovi tribunali per la famiglia. Questa
soluzione consentirebbe di evitare la eccessiva
burocratizzazione che la istituzione di un nuovo tribunale
causerebbe: solo nelle procure della Repubblica presso il
nuovo tribunale vi sarebbe necessità di insediare almeno un
procuratore capo e due sostituti, con una moltiplicazione di
incarichi e un organico eccessivo rispetto ai bacini di utenza
dei tribunali minori, e con una ulteriore difficoltà per il
regime transitorio da adottare, nel quale si verificherebbe il
primo caso di soppressione di un ufficio (l'attuale tribunale
per i minorenni, che resterebbe operante per i procedimenti
pendenti, ma con un volume di affari progressivamente tendente
a zero) prima che quello nuovo sia costituito e con il dilemma
della destinazione al vecchio o al nuovo tribunale delle cause
sopravvenute dopo la data di entrata in vigore della legge. La
scelta adottata consente, ad opinione dei firmatari, di
evitare tali problemi di diritto transitorio, consentendo ai
preposti agli uffici, nelle more della entrata a regime delle
istituende sezioni, di attribuire al personale già operante la
competenza a trattare dei nuovi procedimenti.
E' in questa logica che all'articolo 1 si prevede
l'istituzione del tribunale per la famiglia, nelle sedi di cui
alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, con competenze in ambito civile per
tutte le materie relative al diritto di famiglia e della
persona previste dagli articoli 79 e seguenti del libro I del
codice civile. Nello stesso articolo 1, al comma 4, si
affronta il problema della composizione collegiale o
monocratica del giudice, con una scelta volta a contemperare
le esigenze di snellezza con le garanzie di specializzazione
del giudice del nuovo tribunale per la famiglia. Optando per
una composizione esclusivamente monocratica sparirebbe la
componente laica del giudice minorile, che invece i promotori
intendono mantenere e valorizzare, mentre la scelta per un
giudice esclusivamente collegiale avrebbe travolto la
filosofia di base della riforma del giudice unico, che buona
prova di sé ha già dato in questi primi anni di
applicazione.
Conseguentemente si sono individuate determinate materie
da sottoporre al giudizio monocratico, e in esse, essendo
illogico ipotizzare una doppia monocraticità (togata e laica),
e d'altro canto avendo esse un limitato contenuto
specialistico, si è prevista la presenza del solo giudice
togato.
L'articolo 2 riguarda l'ufficio del pubblico ministero
presso il tribunale per la famiglia, nel senso già detto di
avvalersi della professionalità di magistrati ordinari e
onorari che vantino requisiti di professionalità dettati
dall'articolo 2 del regio decreto-legge 20 luglio 1934,
n. 1404, convertito con modificazioni, dalla legge 27 maggio
1935, n. 835, mentre l'articolo 3 istituisce le sezioni
specializzate presso le corti di appello e la Corte di
cassazione, competenti a decidere sulle impugnazioni proposte
avverso i provvedimenti del tribunale per la famiglia.
Nell'ambito della istituzione del nuovo tribunale per la
famiglia e delle sezioni specializzate presso le corti di
appello, l'articolo 4 attribuisce al Consiglio superiore della
magistratura la competenza a valutare le specifiche competenze
e attitudini dei magistrati da assegnare all'istituendo
tribunale per la famiglia, stabilendo altresì che tali
magistrati non debbano cumulare altri incarichi, salvo il caso
di supplenze o di applicazioni disposte in caso di necessità
non altrimenti fronteggiabili.
L'articolo 5 indica analiticamente le materie nelle quali
il tribunale per la famiglia giudica in composizione
monocratica, ferma restando la composizione collegiale in
tutte le materie non espressamente elencate.
L'articolo 6 chiarisce che il tribunale per la famiglia in
materia penale opera sempre in composizione collegiale e che
in caso di parità di opinioni all'interno del collegio prevale
quella più favorevole all'imputato. Nello stesso articolo
viene prevista la possibilità di disporre la riunione con
procedimenti connessi relativi ad imputati maggiorenni, purché
tale riunione possa non nuocere agli interessi del minore, e
ciò al fine di evitare al minore la doppia esperienza:
imputato nel suo processo e imputato connesso in quello dei
coimputati maggiorenni.
L'articolo 7 reca norme in materia di competenza
amministrativa del tribunale per la famiglia.
L'articolo 8 detta norme per l'individuazione della
competenza territoriale dell'organo di cui all'articolo 1. Gli
articoli 9 e 10 dettano le procedure da adottare innanzi
all'organo in composizione monocratica e collegiale: in
particolare, l'articolo 10 introduce la necessità di
specializzazione del difensore d'ufficio.
Le norme processuali che seguono assumono i princìpi del
contraddittorio e dell'oralità sanciti dall'articolo 111 della
Costituzione, disciplinano l'audizione del minore "capace di
discernimento", e le tutele necessarie ad arginare
l'invasività del processo nei confronti del minore (articoli
18 e 19).
All'articolo 24 viene disciplinato l'istituto della
mediazione, ritenuto, anche alla stregua dei più recenti
orientamenti adottati in sede internazionale, strumento
efficace ai fini della responsabilizzazione e della
rieducazione del minorenne autore di reato.
L'articolo 25 sostituisce l'articolo 403 del codice
civile, dettando norme per l'intervento della pubblica
autorità a protezione dei minori.
Gli articoli 26 e seguenti fissano le disposizioni
transitorie e finali indicando in due mesi il termine entro il
quale il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio
superiore della magistratura, individua gli organici delle
sezioni specializzate e nel più ampio termine di duecento
giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
il momento in cui cessa la operatività degli attuali tribunali
per i minorenni di cui al citato regio decreto-legge 20 luglio
1934, n. 1404, e avviene il trasferimento degli affari penali
pendenti alle nuove sezioni specializzate del tribunale per la
famiglia competente.
Per quanto concerne, invece, i procedimenti civili
pendenti alla data di entrata in vigore della legge, essi
proseguono davanti all'ufficio originario, mentre le domande
presentate dopo tale data sono proposte davanti al nuovo
ufficio, competente ai sensi dell'articolo 1.
L'articolo 28 disciplina il regime transitorio relativo ai
magistrati appartenenti all'attuale tribunale per i minorenni,
chiarendo che coloro che svolgono la propria attività
all'interno di questa struttura possono, su loro domanda e con
precedenza sulle altre, essere destinati, assumendo le
medesime funzioni, al nuovo tribunale per la famiglia e alle
nuove sezioni specializzate.