XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2641
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
ISTITUZIONE DELL'UFFICIO
E SUA COMPETENZA
Art. 1.
(Istituzione dell'ufficio unico
per la famiglia, il minore e la persona).
1. E' istituito l'ufficio unico giudiziario per la
famiglia, il minore e la persona, di seguito denominato
"tribunale per la famiglia", avente competenza, nell'ambito
civile, per tutte le materie previste dal libro I del codice
civile, ed in particolare dagli articoli 79 e seguenti, nonché
dalla legge 1^ dicembre 1970, n. 898, dalla legge 4 maggio
1983, n. 184, e successive modificazioni, e dalla legge 4
aprile 2001, n. 154; nell'ambito amministrativo, per le
materie e le situazioni previste dalla parte III del regio
decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e
successive modificazioni; nell'ambito penale, per tutti i
reati commessi da persona minore di età.
2. Il tribunale per la famiglia è ubicato in ciascuna
delle sedi di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni, ed ha giurisdizione
sul territorio ricompreso nella competenza di ciascuno degli
uffici considerati dalla tabella medesima.
3. Il tribunale per la famiglia costituisce sezione
specializzata del tribunale situato nelle sedi di cui alla
tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni. Esso è presieduto da un magistrato
avente qualifica non inferiore a magistrato di appello, ed è
composto da magistrati ordinari e da magistrati onorari.
Questi ultimi devono possedere i requisiti di cui all'articolo
2 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e
successive modificazioni.
4. Il tribunale per la famiglia giudica in composizione
collegiale e monocratica. Quando giudica in composizione
collegiale è composto da due magistrati ordinari, uno dei
quali è il presidente, ovvero il magistrato avente maggiore
anzianità, con funzioni di presidente, e da due magistrati
onorari, un uomo e una donna. Quando giudica in composizione
monocratica, esso è costituito da un magistrato ordinario.
Art. 2.
(Ufficio del pubblico ministero).
1. La procura della Repubblica situata presso ogni
tribunale per la famiglia, esercita le proprie attribuzioni,
relativamente alle materie di cui all'articolo 1, avvalendosi
di magistrati ordinari e di magistrati onorari. I magistrati
onorari possono essere delegati, oltre che all'espletamento
delle funzioni previste dall'articolo 72 dell'ordinamento
giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, a compiere direttamente ovvero avvalendosi degli
uffici della sicurezza pubblica o dei servizi sociali, gli
accertamenti sulle condizioni dei minori e delle famiglie
interessate.
Art. 3.
(Sezioni specializzate presso le corti
di appello e la Corte di cassazione).
1. Presso ciascuna corte di appello e presso la Corte di
cassazione sono istituite sezioni specializzate competenti a
decidere sulle impugnazioni proposte avverso i provvedimenti
del tribunale per la famiglia.
2. La sezione della corte di appello giudica con la
presenza di due magistrati ordinari e di due magistrati
onorari, un uomo e una donna, aventi i requisiti di cui
all'articolo 2 del regio decreto-legge 20 luglio 1934,
n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio
1935, n. 835, e successive modificazioni.
Art. 4.
(Assegnazione dei magistrati).
1. Il Consiglio superiore della magistratura assegna ai
tribunale per la famiglia, alle procure della Repubblica
presso i medesimi e alle sezioni specializzate delle corti di
appello di cui all'articolo 3 magistrati aventi specifica
competenza e attitudine, risultanti o da precedente positiva
esperienza nella funzione, o dalla partecipazione a corsi di
qualificazione professionale.
2. I magistrati del tribunale per la famiglia non devono
essere adibiti ad altre funzioni, salvo che per supplenze o
applicazioni disposte in caso di necessità non altrimenti
fronteggiabile.
Art. 5.
(Competenza monocratica o collegiale
in materia civile).
1. Il tribunale per la famiglia giudica in composizione
monocratica nelle materie previste dai seguenti articoli del
codice civile: articoli 84 e 90, in materia di autorizzazione
del minore a contrarre matrimonio; articolo 145, in materia di
intervento del giudice in situazione di disaccordo coniugale;
articolo 158, in materia di separazione consensuale, in
assenza di figli; articolo 171, in materia di attribuzione del
fondo patrimoniale; articolo 252, in materia di affidamento
del figlio naturale; articoli 262 e 264, in materia di
assunzione del cognome del padre, e relativa impugnazione;
articolo 273, in materia di autorizzazione dell'azione per la
dichiarazione giudiziale di paternità; articolo 316, in
materia di contrasti nell'esercizio della potestà dei
genitori. Giudica, altresì, in composizione monocratica, nel
caso di attribuzioni già assegnate al giudice tutelare ai
sensi degli articoli 344 e seguenti del medesimo codice civile
ed, inoltre, nelle materie di cui all'articolo 3 della legge
21 novembre 1967, n. 1185, e successive modificazioni;
all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194,
all'articolo 4, commi 1 e 5, della legge 4 maggio 1983,
n. 184, e successive modificazioni.
2. Il tribunale per la famiglia giudica in composizione
collegiale in tutte le materie non individuate dal comma 1. In
caso di parità di opinioni prevale quella del presidente del
collegio giudicante.
3. La competenza appartiene comunque al tribunale per la
famiglia quando la domanda ha ad oggetto, insieme ad altre,
una delle materie di cui all'articolo 1, comma 1. La
competenza non può essere derogata per accordo tra le
parti.
Art. 6.
(Competenza penale).
1. Nel procedimento penale a carico di minorenni il
tribunale per la famiglia e la procura della Repubblica
osservano le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e successive
modificazioni, in quanto compatibili.
2. Il tribunale per la famiglia nella materia penale opera
in composizione collegiale. In caso di parità di opinioni
prevale quella più favorevole all'imputato.
3. Presso ogni ufficio del quale fa parte il tribunale per
la famiglia, nella sezione o fra i giudici per le indagini
preliminari sono individuati uno o più giudici aventi le
caratteristiche di cui all'articolo 4, i quali sono incaricati
dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per
la fase delle indagini preliminari. L'organizzazione del
lavoro dei predetti giudici è attribuita al giudice più
anziano.
4. Le funzioni di giudice dell'udienza preliminare sono
svolte da un collegio costituito da un magistrato ordinario e
da due giudici onorari, un uomo e una donna.
5. Può essere disposta, davanti al tribunale per la
famiglia, al giudice per le indagini preliminari e al giudice
dell'udienza preliminare presso il medesimo tribunale, la
riunione con procedimenti relativi ad imputati maggiorenni in
caso di connessione, quando la relativa competenza appartenga
al medesimo ufficio e il giudice ritenga che la riunione non
nuoccia agli interessi dei minori.
6. Le funzioni del magistrato di sorveglianza sono
esercitate da un giudice facente parte del tribunale per la
famiglia. Le funzioni del tribunale di sorveglianza sono
svolte da un collegio avente la composizione di cui al
comma 4.
Art. 7.
(Competenza amministrativa).
1. Nei casi previsti dalla parte III del regio
decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e
successive modificazioni, il tribunale per la famiglia adotta,
in composizione collegiale, i provvedimenti ivi stabiliti ed
effettua gli accertamenti necessari per mezzo di uno dei suoi
componenti a tale fine designato.
Capo II
PROCEDIMENTO
Art. 8.
(Competenza territoriale del tribunale
per la famiglia).
1. Per i procedimenti civili attribuiti al tribunale per
la famiglia è competente il giudice del luogo in cui ha
residenza il convenuto, salvo che al procedimento sia
interessato un minorenne, nel quale caso è competente il
giudice del luogo in cui il minore ha la residenza
abituale.
Art. 9.
(Procedura dinanzi al tribunale per la famiglia in
composizione monocratica).
1. La domanda al tribunale per la famiglia è introdotta
con ricorso di parte. Il giudice può assumere d'ufficio le
informazioni ritenute necessarie. Il giudice, sentite le parti
ed il pubblico ministero, decide con decreto o con sentenza ai
sensi della legislazione vigente in materia.
Art. 10.
(Procedura dinanzi al tribunale
per la famiglia e in composizione collegiale).
1. I procedimenti di adattabilità, di affidamento, di
potestà, di inabilitazione, di interdizione, di
amministrazioni di sostegno e i relativi provvedimenti sono
esenti da imposte di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa
e diritto dovuti ai pubblici uffici.
2. Le parti devono stare in giudizio con il ministero di
un avvocato legalmente esercente. Il giudice nomina un
difensore di ufficio qualora la parte ne sia sprovvista.
3. Il difensore di ufficio deve essere specializzato ai
sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 272.
4. Legittimate ad agire sono le persone che vi hanno
interesse e, nelle materie relative alla potestà dei genitori,
alla dichiarazione dello stato di adottabilità ed
all'affidamento dei minori sono legittimati anche il pubblico
ministero e i parenti dei minori fino al terzo grado.
Art. 11.
(Iniziativa del pubblico ministero).
1. I pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico
servizio, nonché gli esercenti un servizio di pubblica
necessità, i quali in ragione del loro ufficio abbiano notizia
di minorenni in situazione di abbandono o che siano parti
offese di reati o che versino in condizioni tali da richiedere
l'intervento di provvedimenti soppressivi o modificativi della
potestà genitoriale, al fine di consentire al pubblico
ministero di esercitare l'azione in materia civile nei casi
previsti dalla legge, gli trasmettono una relazione nella
quale espongono i fatti di cui sono venuti a conoscenza e le
fonti di tale conoscenza, e indicano le persone che sono in
grado di riferire sui fatti medesimi.
2. Ai fini dell'esercizio dell'azione civile ai sensi del
comma 1, il pubblico ministero dispone, entro il termine di un
mese, tramite i servizi locali o gli organi di pubblica
sicurezza, accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto
del minore e sulle condizioni in cui vive, ed acquisisce
eventuali proposte e programmi di intervento dai servizi
sociali territoriali competenti ai sensi della legge 8
novembre 2000, n. 328, circa la prevenzione e il recupero del
minore.
Art. 12.
(Forma della domanda).
1. La domanda è proposta con ricorso, il quale deve
contenere:
a) l'indicazione dell'ufficio giudiziario;
b) il nome, il cognome, la residenza o il
domicilio eletto del ricorrente nella circoscrizione del
giudice adito e il nome, il cognome, la residenza, il
domicilio, o la dimora del convenuto, se ricorrente, e del
pubblico ministero; il ricorso deve altresì indicare l'ufficio
di procura cui appartiene la competenza a trattare;
c) l'oggetto della domanda o dell'istanza con
esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che ne
costituiscono fondamento;
d) l'indicazione dei mezzi di prova ed in
particolare l'indicazione del nome, del cognome e della
residenza delle persone informate sui fatti nonché dei
documenti che si allegano al ricorso.
Art. 13.
(Deposizione del ricorso e decreto
di fissazione dell'udienza).
1. Il ricorso è depositato nella cancelleria del giudice
di competenza insieme ai documenti ad esso allegati. La parte
deve dichiarare o eleggere un domicilio per le notificazioni
ai sensi di quanto previsto dall'articolo 161 del codice di
procedura penale.
2. Il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale
delle cause civili del tribunale per la famiglia e istituisce
il fascicolo d'ufficio.
3. Il fascicolo di cui al comma 2 viene senza indugio
presentato al presidente del tribunale per la famiglia che
entro dieci giorni, con decreto scritto in calce al ricorso,
fissa l'udienza di comparizione del ricorrente e delle altre
persone interessate davanti al collegio. Tra la data di
deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono
decorrere più di due mesi.
4. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono
notificati a cura del tribunale per la famiglia almeno venti
giorni prima della data fissata per l'udienza. Su istanza
motivata della parte, tale termine può essere ridotto della
metà.
Art. 14.
(Costituzione del convenuto).
1. Il procedimento dinanzi al tribunale per la famiglia è
connotato dall'oralità. Le memorie scritte sono autorizzate e
sono escluse preclusioni e decadenze.
Art. 15.
(Intervento del pubblico ministero).
1. Il pubblico ministero presso il tribunale per la
famiglia interviene nelle cause e negli affari di competenza
del tribunale medesimo per i quali è prevista la trattazione
collegiale.
2. Al fine di consentire l'intervento del pubblico
ministero, il presidente del tribunale per la famiglia dispone
la comunicazione allo stesso di tutti i ricorsi.
3. Il pubblico ministero dispone dei poteri di indagine di
cui al comma 1 dell'articolo 16 per tutta la durata del
processo. Ha gli stessi poteri che competono alle altre parti
e li esercita nelle stesse forme che la legge stabilisce per
queste ultime.
Art. 16.
(Attività istruttoria).
1. Alla deduzione e all'assunzione dei mezzi di prova si
applicano, per quanto non espressamente previsto dalla
presente legge, le norme previste in materia dal libro II del
codice di procedura civile.
2. Qualora sia dichiarata l'ammissione di mezzi di prova
non disciplinata dalle norme del libro II del codice di
procedura civile o l'assunzione di forme differenti da quelle
ivi previste, il giudice, sentite le parti, li ammette se
risultano idonei ad assicurare l'accertamento dei fatti e non
pregiudicano la libertà morale della persona, dando
disposizioni sulle relative modalità di assunzione.
3. Il collegio può delegare l'assunzione dei mezzi di
prova ad un suo componente; questi può risolvere ogni
incidente che sorga durante l'assunzione dei mezzi di prova ed
in particolare in ordine alla capacità dei testi, ai poteri
dei consulenti d'ufficio e di parte, alla decadenza della
prova.
4. Il giudice procede anche d'ufficio nella ricerca della
prova avvertendo le parti, sotto pena di nullità, della data
della loro assunzione, salvo che, in relazione all'oggetto
della prova stessa e alla personalità del soggetto da
escutere, ritenga che la presenza delle parti o l'avviso alle
stesse possa pregiudicare la genuinità della prova o
comportare pericolo concreto per il minore interessato. Per
gli stessi motivi il giudice può disporre l'allontanamento
delle parti precedentemente avvisate o ammesse.
Art. 17.
(Poteri del giudice).
1. Il giudice, anche d'ufficio, può acquisire dai servizi
sociali territoriali informazioni e notizie circa le
condizioni e le risorse personali, familiari, sociali ed
ambientali dei minori nel cui interesse deve provvedere. Deve
inoltre acquisire dagli stessi servizi proposte di possibili
percorsi di sostegno e programmi di ausilio atti a rimuovere
gli ostacoli personali, familiari e sociali che si frappongono
alla sicurezza e al benessere del minore. L'acquisizione di
informazioni, di notizie e di proposte di possibili percorsi
dai servizi sociali territoriali deve essere comunicata
immediatamente alle parti le quali hanno diritto di prenderne
visione, di estrarne copia e di replicare nel termine di
quindici giorni dalla comunicazione.
Art. 18.
(Audizione del minore).
1. Il minore capace di discernimento ha diritto ad essere
sentito e ad esprimere liberamente la sua opinione su ogni
questione che lo interessa e, ai fini della decisione, il
giudice deve prendere in considerazione tale opinione tenendo
conto dell'età e del grado di maturità del minore.
2. Quando procede all'audizione del minore, sia per
ascoltare l'opinione sulle questioni che lo riguardano sia
quale persona informata sui fatti, il giudice può farsi
assistere da un esperto appositamente nominato, cui può anche
delegare l'audizione se le circostanze lo richiedono.
3. Per garantire la migliore riuscita dell'atto, il
giudice può altresì disporre, sentite le parti, che
l'audizione avvenga ai di fuori dell'ufficio giudiziario in
locali a ciò idonei e che la medesima, oltre che verbalizzata,
sia registrata con mezzi audiovisivi.
4. Il pubblico ministero, le parti e il difensore non
possono assistere direttamente all'audizione del minore in
qualunque fase e forma la stessa sia disposta.
Art. 19.
(Fascicolo d'ufficio e copia degli atti).
1. Le parti ed i loro difensori hanno diritto di prendere
visione degli atti e dei verbali contenuti nel fascicolo
d'ufficio e degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di
parte e di estrarne copia. Al rilascio delle copie provvede il
cancelliere.
2. Qualora il minore sia persona offesa di un reato per il
quale sia indagata una delle parti del procedimento ovvero
comunque ricorra un concreto pericolo per il minore, il
giudice, d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o delle
altre parti, può disporre con decreto motivato non impugnabile
che determinati atti e documenti non possano essere esaminati
o non se ne possa estrarre copia per un tempo massimo di due
mesi prorogabile una sola volta per ulteriori due mesi. Le
parti hanno comunque diritto all'esame e all'estrazione di
copia degli atti prima dell'udienza fissata per la discussione
di cui al comma 2 dell'articolo 20. Gli atti trasmessi
dall'autorità giudiziaria penale ed acquisiti al fascicolo
civile presso il tribunale per la famiglia possono essere
esaminati se non secretati in sede penale.
Art. 20.
(Trattamento e decisione).
1. All'udienza fissata, se ritiene che non sia necessario
procedere a istruttoria, il collegio invita le parti a
discutere ugualmente il ricorso e trattiene la causa in
decisione; altrimenti dispone, anche d'ufficio, l'assunzione
dei mezzi di prova che sono ammissibili e rilevanti ai fini
della decisione e fissa l'udienza davanti al giudice delegato
per la loro assunzione.
2. Terminata l'istruttoria le parti discutono oralmente la
causa innanzi al collegio, in una udienza a tale fine
eventualmente fissata. Qualora una delle parti ne faccia
richiesta, il collegio può assegnare un termine non superiore
a venti giorni per la presentazione di memorie ed un
successivo termine non superiore a dieci giorni per le
repliche.
3. Esaurita la discussione il collegio trattiene la causa
in decisione. La decisione è depositata in cancelleria nel
termine di un mese dall'udienza di discussione. Qualora la
redazione della motivazione sia particolarmente complessa, il
collegio, se ritiene di non poter depositare la decisione
entro tale termine, può stabilire un termine più lungo, non
eccedente quarantacinque giorni.
Art. 21.
(Impugnazioni).
1. Contro le sentenze del tribunale per la famiglia può
essere proposta impugnazione innanzi alla sezione
specializzata della corte di appello di cui all'articolo 3.
2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 433 e
seguenti del codice di procedura civile.
3. Avverso le sentenze pronunciate in grado di appello è
esperibile ricorso per cassazione per violazione di legge.
Art. 22.
(Esecuzione).
1. L'esecuzione delle sentenze aventi ad oggetto somme di
denaro avviene ai sensi degli articoli 474 e seguenti del
codice di procedura civile.
2. L'esecuzione delle decisioni aventi ad oggetto obblighi
di consegna, di rilascio, di fare o non fare, avviene sotto il
controllo del collegio che le ha emesse o di un giudice o del
delegato, il quale ne determina le modalità di attuazione e,
ove sorgano difficoltà o contestazioni, decide con ordinanza i
provvedimenti opportuni, sentite le parti.
Art. 23.
(Provvedimenti d'urgenza).
1. In caso di urgente necessità il tribunale per la
famiglia, su istanza del pubblico ministero o delle parti, può
in qualunque momento assumere provvedimenti temporanei
nell'interesse del minore in tutti i procedimenti che lo
riguardano.
2. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente
legge si applicano gli articoli 669-bis e seguenti del
codice di procedura civile.
3. La trattazione e la decisione del ricorso sono
collegiali.
4. Nei casi di particolare urgenza il presidente del
tribunale per la famiglia può designare un magistrato del
collegio, il quale, assunte se occorre sommarie informazioni,
provvede con decreto motivato. In tale caso il magistrato
fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle
parti davanti al collegio entro un termine non superiore a
quindici giorni. In tale udienza il collegio, con ordinanza,
conferma, modifica o revoca il decreto.
Art. 24.
(Mediazione).
1. Quando il pubblico ministero o una delle parti ne
facciano richiesta, il giudice, con il consenso delle parti
interessate, può sospendere il processo per consentire lo
svolgimento di attività di mediazione e di sostegno innanzi
all'autorità amministrativa, al fine di ricercare le soluzioni
che attuano in maggior misura l'interesse del minore, nonché
verificare la necessità o l'opportunità di misure di sostegno
nei confronti delle parti e del minore.
2. La parte che per qualsiasi causa non ritenga di dover
continuare l'attività di mediazione può sempre chiedere, con
comparsa di riassunzione, la prosecuzione del processo. Il
giudice dispone la prosecuzione del giudizio.
3. Quando l'attività di mediazione è conclusa le parti ne
informano conseguentemente il giudice, il quale fissa con
decreto l'udienza per la prosecuzione del giudizio.
Art. 25.
(Intervento urgente a protezione
dei minori).
1. L'articolo 403 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 403. (Intervento urgente a protezione dei
minori). - Quando ricorrano esigenze di assoluta urgenza di
protezione del minore che si trovi in una situazione di grave
pregiudizio o dalla quale stia per derivare grave pregiudizio
per lo stesso, i servizi locali e gli organi di pubblica
sicurezza possono collocare il minore in un luogo sicuro. Le
spese per il collocamento del minore e quelle conseguenti alla
sua permanenza sono poste a carico del bilancio dello
Stato.
Del provvedimento assunto l'autorità che lo ha deliberato
informa immediatamente, e non oltre le quarantotto ore, il
pubblico ministero, il quale, entro le successive quarantotto
ore, deve richiedere alla sezione specializzata per la
famiglia l'emanazione di provvedimenti d'urgenza ovvero dare
le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione
precedente".
Capo III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 26.
(Entrata in vigore e termine per
la istituzione dei tribunali per la famiglia).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della giustizia, sentito il
Consiglio superiore della magistratura, individua e definisce
con decreto gli organici delle sezioni specializzate dei
tribunali per la famiglia di cui all'articolo 3 e delle
relative procure della Repubblica.
3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 2 i magistrati interessati possono
proporre domanda di trasferimento. Entro ulteriori due mesi il
Consiglio superiore della magistratura provvede alle relative
nomine.
4. Il Ministro della giustizia provvede affinché le
sezioni specializzate dei tribunali per la famiglia siano
istituite e operanti entro il termine di cui al comma 5.
5. A decorrere dal duecentesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore della presente legge, cessano di
operare i tribunali per i minorenni di cui al regio
decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e
successive modificazioni, e gli affari penali pendenti davanti
agli stessi sono trasferiti alla sezione specializzata del
tribunale per la famiglia competente.
Art. 27.
(Disposizioni transitorie).
1. I procedimenti civili in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge proseguono davanti all'ufficio
presso il quale sono pendenti. Le domande successive a tale
data sono proposte davanti all'ufficio presso il quale è
istituito il tribunale per la famiglia competente ai sensi
dell'articolo 1.
2. I procedimenti penali per i quali, alla data di entrata
in vigore della presente legge, sia in corso l'udienza
preliminare o la celebrazione del dibattimento, proseguono
davanti al tribunale per i minorenni che ne esaurisce la
celebrazione entro il termine di cui al comma 5 dell'articolo
26.
3. In ogni altro caso la competenza appartiene o è
trasferita al tribunale per la famiglia a decorrere dal
termine di cui al comma 5 dell'articolo 26.
Art. 28.
(Disposizioni relative ai magistrati).
1. I presidenti dei tribunali per i minorenni sono
destinati, a loro domanda e con priorità su ogni altra
richiesta, alle funzioni di presidente del tribunale per la
famiglia in uno degli uffici presso i quali lo stesso è
istituito.
2. I procuratori della Repubblica presso il tribunale per
i minorenni sono destinati, a loro domanda, anche in
soprannumero riassorbibile con le successive vacanze, alle
funzioni di aggiunto presso una procura della Repubblica che
contempli tale funzione ed esercitano funzioni di
coordinamento dei magistrati che si occupano degli affari di
competenza del tribunale per la famiglia.
3. I giudici ed i sostituti dei tribunali per i minorenni
e delle relative procure della Repubblica sono destinati, a
loro domanda e con priorità su ogni altra richiesta, alle
sezioni specializzate dei tribunali per la famiglia di cui
all'articolo 3 ed alle procure della Repubblica
corrispondenti, nei limiti degli organici definiti ai sensi
del comma 2 dell'articolo 26.
4. Qualora non sia proposta domanda ai sensi dei commi 1 e
2, i magistrati ivi considerati possono chiedere, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed
anche in deroga al disposto dell'articolo 194 dell'ordinamento
giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1942,
n. 12, e successive modificazioni, l'assegnazione a posti
vacanti pubblicati.
5. La destinazione prevista dal presente articolo non
costituisce trasferimento ad altri effetti ed in particolare
agli effetti previsti dall'articolo 194 dell'ordinamento
giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, e successive modificazioni, e dall'articolo 13 della
legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni.
6. I giudici onorari presso i tribunali per i minorenni
sono assegnati, a loro domanda, alle sezioni specializzate dei
tribunali per la famiglia, entro i limiti di organico definiti
dal Consiglio superiore della magistratura.