XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2640
Onorevoli Colleghi! - Nello scorcio iniziale della
precedente legislatura fu approvata, tramite deliberazione
dell'Assemblea della Camera dei deputati, l'istituzione di una
Commissione speciale per l'esame dei progetti di legge rivolti
a contrastare la corruzione politico-amministrativa.
Dal lavoro di quell'organismo sortirono un gruppo di testi
unificati che per molto tempo rimasero all'ordine del giorno
dell'Assemblea senza giungere a discussione, segno
inequivocabile della scarsa volontà della maggioranza di
centro-sinistra a giungere alla definizione di un quadro
organico di norme anticorruzione.
L'unico provvedimento che tra molte difficoltà giunse
all'approvazione della Camera dei deputati riguardava
l'istituzione di un Garante che avrebbe dovuto raccogliere le
dichiarazioni patrimoniali di un'amplia platea di soggetti
(tutte le figure di Governo, nazionali e locali, nonché le
figure dirigenziali della pubblica amministrazione, compresi
docenti universitari e magistrati), esaminandone la
congruità.
Nel recente disegno di legge collegato sulla pubblica
amministrazione (atto Camera n. 2122), emanato dal Governo
Berlusconi, è stata prevista la creazione di una figura
similare: l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto
della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno
della pubblica amministrazione. Il raffronto tra questi due
organi ci consente di avere un esempio illuminante tramite il
quale illustrare le differenze di approccio al problema tra
centro-destra e centro-sinistra: mentre, infatti, la figura
del Garante della scorsa legislatura aveva un carattere
prevalentemente recettizio, in quanto raccoglieva ed esaminava
alcune migliaia di dichiarazioni patrimoniali, l'Alto
Commissario è una figura agile, con compiti essenzialmente
investigativi, non gravato da pastoie burocratiche.
La differenza sta nella impostazione concettuale con cui
centro-sinistra e centro-destra affrontano il problema: il
primo con una sostanziale sfiducia nella capacità di
autoregolazione anche delle stesse persone che danno vita alle
più alte Istituzioni; il secondo con un approccio fiduciario,
confidando nell'autocontrollo dei soggetti interessati, salva
la possibilità di agire velocemente qualora si abbia notizia
di fatti corruttivi.
In un certo qual modo l'impostazione del centro-destra si
avvicina a quella dei Paesi anglosassoni, nei quali la gran
parte delle limitazioni imposte a coloro che ricoprono i ruoli
più importanti della vita delle Istituzioni pubbliche è
affidata al giudizio dei diretti interessati.
La presente proposta di legge, composta di un solo
articolo, segue questa falsariga, ispirandosi alle norme sui
doni della Camera dei rappresentanti e del Senato
statunitensi. Le disposizioni citate contengono una serie di
prescrizioni, anche minuziose, sul valore e sulla tipologia di
beni o di altre utilità che i soggetti politici dei due organi
legislativi, ma anche i funzionari, possono o non possono
accettare sotto forma di regalo. Ma per il rispetto delle
stesse ci si affida essenzialmente al loro autocontrollo.
Con il comma 1 si stabilisce il divieto di accettare somme
di denaro o beni, servizi o altre utilità economicamente
valutabili, per un valore superiore a 500 euro. Tale limite è
riferito all'anno solare ed a ciascun donatore.
Il comma 2 indica i soggetti tenuti all'osservanza della
disposizione di cui al comma 1: titolari di cariche politiche,
di alte cariche amministrative, magistrati, docenti
universitari. L'elenco è dedotto dal testo unificato della
scorsa legislatura (atto Camera n. 244-A), recante "Misure per
la prevenzione dei fenomeni di corruzione" che prevedeva la
sottoposizione di tutti questi soggetti all'anagrafe
patrimoniale. Lungamente discusso nella citata Commissione
speciale, esso costituisce una buona base di lavoro,
eventualmente aggiornabile o modificabile.
Il comma 3 prevede le esclusioni del divieto disposto al
comma 1: i doni offerti in occasione di incontri con
personalità o con delegazioni straniere o in occasione di
celebrazioni ufficiali, le somme, i beni, i servizi o le altre
utilità ceduti in conformità alla legislazione vigente in
materia di finanziamento dei partiti politici.
Il comma 4 prevede le sanzioni: una multa fino al triplo
del valore del bene o dell'utilità indebitamente ricevuti per
i soggetti titolari di cariche politiche; sanzioni
disciplinari, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro,
per i pubblici dipendenti.
Il comma 5 individua gli organi deputati alla verifica
dello stato di attuazione della legge.