XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2640




        Onorevoli Colleghi! - Nello scorcio iniziale della precedente legislatura fu approvata, tramite deliberazione dell'Assemblea della Camera dei deputati, l'istituzione di una Commissione speciale per l'esame dei progetti di legge rivolti a contrastare la corruzione politico-amministrativa.
        Dal lavoro di quell'organismo sortirono un gruppo di testi unificati che per molto tempo rimasero all'ordine del giorno dell'Assemblea senza giungere a discussione, segno inequivocabile della scarsa volontà della maggioranza di centro-sinistra a giungere alla definizione di un quadro organico di norme anticorruzione.
        L'unico provvedimento che tra molte difficoltà giunse all'approvazione della Camera dei deputati riguardava l'istituzione di un Garante che avrebbe dovuto raccogliere le dichiarazioni patrimoniali di un'amplia platea di soggetti (tutte le figure di Governo, nazionali e locali, nonché le figure dirigenziali della pubblica amministrazione, compresi docenti universitari e magistrati), esaminandone la congruità.
        Nel recente disegno di legge collegato sulla pubblica amministrazione (atto Camera n. 2122), emanato dal Governo Berlusconi, è stata prevista la creazione di una figura similare: l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione. Il raffronto tra questi due organi ci consente di avere un esempio illuminante tramite il quale illustrare le differenze di approccio al problema tra centro-destra e centro-sinistra: mentre, infatti, la figura del Garante della scorsa legislatura aveva un carattere prevalentemente recettizio, in quanto raccoglieva ed esaminava alcune migliaia di dichiarazioni patrimoniali, l'Alto Commissario è una figura agile, con compiti essenzialmente investigativi, non gravato da pastoie burocratiche.
        La differenza sta nella impostazione concettuale con cui centro-sinistra e centro-destra affrontano il problema: il primo con una sostanziale sfiducia nella capacità di autoregolazione anche delle stesse persone che danno vita alle più alte Istituzioni; il secondo con un approccio fiduciario, confidando nell'autocontrollo dei soggetti interessati, salva la possibilità di agire velocemente qualora si abbia notizia di fatti corruttivi.
        In un certo qual modo l'impostazione del centro-destra si avvicina a quella dei Paesi anglosassoni, nei quali la gran parte delle limitazioni imposte a coloro che ricoprono i ruoli più importanti della vita delle Istituzioni pubbliche è affidata al giudizio dei diretti interessati.
        La presente proposta di legge, composta di un solo articolo, segue questa falsariga, ispirandosi alle norme sui doni della Camera dei rappresentanti e del Senato statunitensi. Le disposizioni citate contengono una serie di prescrizioni, anche minuziose, sul valore e sulla tipologia di beni o di altre utilità che i soggetti politici dei due organi legislativi, ma anche i funzionari, possono o non possono accettare sotto forma di regalo. Ma per il rispetto delle stesse ci si affida essenzialmente al loro autocontrollo.
        Con il comma 1 si stabilisce il divieto di accettare somme di denaro o beni, servizi o altre utilità economicamente valutabili, per un valore superiore a 500 euro. Tale limite è riferito all'anno solare ed a ciascun donatore.
        Il comma 2 indica i soggetti tenuti all'osservanza della disposizione di cui al comma 1: titolari di cariche politiche, di alte cariche amministrative, magistrati, docenti universitari. L'elenco è dedotto dal testo unificato della scorsa legislatura (atto Camera n. 244-A), recante "Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione" che prevedeva la sottoposizione di tutti questi soggetti all'anagrafe patrimoniale. Lungamente discusso nella citata Commissione speciale, esso costituisce una buona base di lavoro, eventualmente aggiornabile o modificabile.
        Il comma 3 prevede le esclusioni del divieto disposto al comma 1: i doni offerti in occasione di incontri con personalità o con delegazioni straniere o in occasione di celebrazioni ufficiali, le somme, i beni, i servizi o le altre utilità ceduti in conformità alla legislazione vigente in materia di finanziamento dei partiti politici.
        Il comma 4 prevede le sanzioni: una multa fino al triplo del valore del bene o dell'utilità indebitamente ricevuti per i soggetti titolari di cariche politiche; sanzioni disciplinari, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro, per i pubblici dipendenti.
        Il comma 5 individua gli organi deputati alla verifica dello stato di attuazione della legge.




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