XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2640




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' fatto divieto ai soggetti elencati al comma 2 di accettare somme di denaro o beni, servizi o altre utilità economicamente valutabili, per un valore superiore a 500 euro o, qualora il valore del bene o dell'utilità non sia immediatamente percettibile, per un valore che tali soggetti in buona fede e ragionevolmente ritengano superiore a 500 euro. Il limite indicato è riferito all'anno solare ed a ciascun donatore.
        2. Le disposizioni del comma 1 si applicano:

                a) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

                b) al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri, ai sottosegretari di Stato;

                c) ai consiglieri regionali;

                d) ai presidenti e ai membri delle giunte regionali;

                e) ai membri delle Autorità di garanzia;

                f) ai consiglieri provinciali;

                g) ai presidenti e ai membri delle giunte provinciali;

                h) ai consiglieri comunali dei comuni capoluogo di provincia o dei comuni con popolazione superiore a 25 mila abitanti;

                i) ai sindaci e ai membri delle giunte comunali dei comuni capoluogo di provincia o dei comuni con popolazione superiore a 25 mila abitanti;

                l) ai dirigenti di cui agli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli ufficiali superiori dell'amministrazione militare, al personale inquadrato nell'area funzionale C, posizioni economiche C2 e C3, delle amministrazioni pubbliche ed al personale civile dell'amministrazione militare inquadrato nelle stesse posizioni, o, comunque, formalmente assegnato a mansioni proprie delle posizioni citate;

                m) ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati e ai direttori generali di istituti ed enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta, designazione o approvazione di nomina è demandata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Consiglio dei ministri o a singoli Ministri; ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati e ai direttori generali delle società al cui capitale concorrono lo Stato o gli enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al 20 per cento; ai direttori generali delle aziende autonome dello Stato;

                n) ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili, tributari e militari di ogni ordine e grado;

                o) ai docenti universitari di ruolo.

        3. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1 i doni offerti pubblicamente in occasione di incontri con personalità o con delegazioni straniere o in occasione di celebrazioni ufficiali. Sono altresì esclusi le somme, i beni, i servizi o le altre utilità ceduti in conformità alla legislazione vigente in materia di finanziamento dei partiti politici.
        4. Salvo reato più grave, la violazione delle disposizioni del comma 1 comporta l'applicazione di una multa fino al triplo del valore del bene o dell'utilità ricevuti, per i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e m) del comma 2, e l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti, fino alla risoluzione del rapporto di pubblico impiego, per i soggetti di cui alle lettere l), n) ed o) del medesimo comma 2.
        5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni amministrazione interessata sono individuati gli organi di verifica dell'attuazione della presente legge. Le funzioni dei suddetti organi sono trasferite e centralizzate nel caso in cui sia costituito un organismo unico nazionale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione.



Frontespizio Relazione