XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2640
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' fatto divieto ai soggetti elencati al comma 2 di
accettare somme di denaro o beni, servizi o altre utilità
economicamente valutabili, per un valore superiore a 500 euro
o, qualora il valore del bene o dell'utilità non sia
immediatamente percettibile, per un valore che tali soggetti
in buona fede e ragionevolmente ritengano superiore a 500
euro. Il limite indicato è riferito all'anno solare ed a
ciascun donatore.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano:
a) ai membri del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati;
b) al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
Ministri, ai sottosegretari di Stato;
c) ai consiglieri regionali;
d) ai presidenti e ai membri delle giunte
regionali;
e) ai membri delle Autorità di garanzia;
f) ai consiglieri provinciali;
g) ai presidenti e ai membri delle giunte
provinciali;
h) ai consiglieri comunali dei comuni capoluogo di
provincia o dei comuni con popolazione superiore a 25 mila
abitanti;
i) ai sindaci e ai membri delle giunte comunali
dei comuni capoluogo di provincia o dei comuni con popolazione
superiore a 25 mila abitanti;
l) ai dirigenti di cui agli articoli 23 e 26 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli ufficiali
superiori dell'amministrazione militare, al personale
inquadrato nell'area funzionale C, posizioni economiche C2 e
C3, delle amministrazioni pubbliche ed al personale civile
dell'amministrazione militare inquadrato nelle stesse
posizioni, o, comunque, formalmente assegnato a mansioni
proprie delle posizioni citate;
m) ai presidenti, ai vicepresidenti, agli
amministratori delegati e ai direttori generali di istituti ed
enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta,
designazione o approvazione di nomina è demandata al
Presidente del Consiglio dei ministri, al Consiglio dei
ministri o a singoli Ministri; ai presidenti, ai
vicepresidenti, agli amministratori delegati e ai direttori
generali delle società al cui capitale concorrono lo Stato o
gli enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di
partecipazione, per un importo superiore al 20 per cento; ai
direttori generali delle aziende autonome dello Stato;
n) ai magistrati ordinari, amministrativi,
contabili, tributari e militari di ogni ordine e grado;
o) ai docenti universitari di ruolo.
3. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1 i doni
offerti pubblicamente in occasione di incontri con personalità
o con delegazioni straniere o in occasione di celebrazioni
ufficiali. Sono altresì esclusi le somme, i beni, i servizi o
le altre utilità ceduti in conformità alla legislazione
vigente in materia di finanziamento dei partiti politici.
4. Salvo reato più grave, la violazione delle disposizioni
del comma 1 comporta l'applicazione di una multa fino al
triplo del valore del bene o dell'utilità ricevuti, per i
soggetti di cui alle lettere a), b), c),
d), e), f), g), h), i) e
m) del comma 2, e l'applicazione delle sanzioni
disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti, fino alla
risoluzione del rapporto di pubblico impiego, per i soggetti
di cui alle lettere l), n) ed o) del
medesimo comma 2.
5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, presso ogni amministrazione interessata sono
individuati gli organi di verifica dell'attuazione della
presente legge. Le funzioni dei suddetti organi sono
trasferite e centralizzate nel caso in cui sia costituito un
organismo unico nazionale per la prevenzione e il contrasto
della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno
della pubblica amministrazione.