XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2639-A




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 9 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999 ha introdotto il contributo unificato per le spese relative agli atti giudiziari, prevedendo che agli atti ed ai provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali ed amministrativi ed alla materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, non si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario.
        Tale norma mirava alla informatizzazione del processo e, quindi, a forfetizzare tutti i costi evitando l'apposizione delle marche sugli atti per la evidente sua incompatibilità con la trasmissione degli atti per via telematica. Tuttavia, nella fase applicativa della nuova disciplina sono insorti numerosi problemi.
        Il Governo, pertanto, è intervenuto con un decreto-legge che ha modificato in modo sostanziale la formulazione dell'articolo 9 della legge n. 488 del 1999.
        Il decreto, al quale il Senato ha apportato numerose modifiche, introduce una serie di innovazioni rilevanti. Tra queste, merita di essere segnalata in primo luogo l'eliminazione delle sanzioni della irricevibilità e della improcedibilità in caso di mancato o insufficiente pagamento del contributo. Tali sanzioni, previste dal testo originario dell'articolo 9, sono state eliminate - anche per i dubbi di incostituzionalità a cui si esponeva la norma - e sostituite dalla riscossione coattiva a mezzo iscrizione a ruolo previo invito al pagamento e concessione del termine di 30 giorni per l'adempimento. Ne consegue che la causa può essere iscritta a ruolo anche in difetto di pagamento del contributo o con versamento insufficiente.
        Altra novità è quella del ripristino del regime previsto dalla legge n. 488 del 1999 in merito alla possibilità di optare tra il pagamento del 50 per cento del contributo unificato o di continuare con il sistema previgente dei bolli e delle marche in relazione ai procedimenti pendenti alla data del 1^ marzo 2002. Il Senato ha eliminato l'obbligatorietà del nuovo regime fiscale ripristinando il previgente sistema basato sulla facoltatività. La parte il cui procedimento è già iscritto a ruolo prima del 1^ marzo 2002 potrà, pertanto, optare per il pagamento del 50 per cento del contributo unificato rilasciando l'apposita dichiarazione sul valore nella causa o continuare con il precedente regime delle marche e dei bolli.
        Per quanto riguarda le ulteriori modifiche in tema di esenzioni è da sottolineare che il dubbio interpretativo relativo alla qualificazione degli atti giudiziari (si pensi al precetto che, pur se con esso non ha inizio il processo di esecuzione, resta pur sempre un atto giudiziario) è stato risolto includendo nell'esenzione gli atti ed i provvedimenti necessari o funzionali ai procedimenti stessi anche se ad essi antecedenti e propedeutici.
        Inoltre, il provvedimento dispone l'esenzione dalle imposte di bollo delle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti civili, penali, amministrativi, tavolari, concorsuali e di volontaria giurisdizione.
        Al comma 5, che modifica il comma 8 dell'articolo 9 della legge n. 488 del 1999, attraverso la soppressione dell'inciso "di registro", è esteso il novero dei procedimenti esenti dal contributo unificato. L'esenzione opera anche nell'ipotesi in cui un procedimento, pur esente dall'imposta di bollo, sia soggetto al pagamento dei diritti. L'esenzione è estesa, inoltre, per i procedimenti di rettificazione di stato civile, per quelli in materia tavolare, nonché per i procedimenti cautelari in corso di causa, per i procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro, per i procedimenti in materia di assegno di mantenimento dei figli e più in generale per tutti i procedimenti in materia di famiglia e stato delle persone.
        L'esenzione è inoltre estesa ai procedimenti esecutivi di rilascio e consegna (articolo 605 del codice di procedura civile) in quanto l'intervento del giudice è solo eventuale.
        Infine, l'articolo 2 del decreto-legge, così come modificato dal Senato, modificando la legge 24 marzo 2001 n. 89 in materia di equa riparazione, prevede la espressa esenzione dal contributo unificato anche dei ricorsi inoltrati ai sensi della citata legge ovvero relativi ai procedimenti in materia di equa riparazione per violazione del principio costituzionale di cui all'articolo 111 della Costituzione durata ragionevole del processo.
        In ordine ai soggetti tenuti alla integrazione del contributo, è da rilevare che il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge espunge dal testo dell'articolo 9, comma 3, della legge n. 488 del 1999 il riferimento testuale alla parte che interviene nella procedura di esecuzione. In effetti, chi interviene nella procedura di esecuzione è tenuto al pagamento del contributo solo se è egli stesso a fare istanza di vendita o assegnazione del bene in ipotesi di inerzia del creditore procedente, primo pignorante. Il comma 5 dell'articolo 9 della citata legge prevedeva il pagamento del contributo nella sola ipotesi di modifica della domanda giudiziale, mentre la fattispecie viene estesa dal testo in esame anche alla domanda riconvenzionale, all'intervento autonomo e alla chiamata in causa che incidono sul valore della controversia facendo scattare scaglioni superiori di cui alla tabella 1 allegata alla legge. Il pagamento del contributo è dovuto nei limiti dell'aumento.
        Un tema oggetto del decreto è anche quello della determinazione della entità del contributo. Con la modifica apportata dal Senato vengono risolti problemi di interpretazione relativi allo scaglione da applicare per le cause in cui la parte non dichiara il valore della stessa. E vale a dire che la fattispecie della mancata dichiarazione non può essere equiparata alla ipotesi di indeterminabilità del valore, di cui alla lettera d) della tabella - 310 euro - ma applicazione dello scaglione massimo di cui alla lettera g) 930 euro.
        Il comma 7 dell'articolo 1 inserisce il comma 3-bis nella tabella che fissa in 672 euro l'entità del contributo dovuto per le procedure fallimentari, dalla sentenza dichiarativa del fallimento fino alla chiusura.
        Il comma 8 prevede la riduzione del contributo unificato previsto per i procedimenti sommari di cui al libro quarto, titolo I, del codice di procedura civile.
        Si tratta dei procedimenti d'ingiunzione, dei procedimenti cautelari, dei procedimenti possessori, dei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo e a sentenza dichiarativa di fallimento, dei procedimenti per convalida di sfratto. Per questi ultimi la norma precisa le modalità per la determinazione del valore. Il comma 9, inserisce il comma 4-bis nella tabella 1 allegata alla legge per individuare il contributo dovuto (pari a 62 euro) per i procedimenti di volontaria giurisdizione e per i procedimenti di cui al libero IV titolo II capo VI del codice di procedura civile (disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio).
        Il comma 10 dell'articolo 1 inserisce il comma 5-bis nella tabella allegata alla legge fissando il contributo dovuto per le procedure di opposizione agli atti esecutivi, in 103,30 euro. Identico contributo di 103,30 euro è previsto per le procedure in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e impugnazione delle delibere condominiali (comma 11, articolo 1 del decreto-legge, che inserisce il comma 5-ter nella tabella).
        Il decreto contiene anche una disciplina transitoria. L'articolo 4 del decreto-legge viene coordinato con le modifiche introdotte dal comma 6 dell'articolo 1 recando la sola disciplina transitoria per i procedimenti iscritti a ruolo dal 1^ marzo 2002 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Tale disciplina dispone che sono fatti salvi gli atti compiuti e che non si fa luogo a rimborso, a ripetizione o a integrazione di quanto pagato.
        Per quanto attiene ai pareri espressi sul testo del decreto-legge, la Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni ed il Comitato per la legislazione hanno entrambi evidenziato che la formulazione dell'articolo 4, così come modificata nel corso dell'esame al Senato, potrebbe essere meglio specificata al fine di rendere più chiara quale sia la normativa applicabile ai procedimenti iscritti a ruolo dal 1^ marzo, e in particolare dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

FALANGA, Relatore.




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Pareri