XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2639-A
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 9 della legge n. 488 del
23 dicembre 1999 ha introdotto il contributo unificato per le
spese relative agli atti giudiziari, prevedendo che agli atti
ed ai provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali ed
amministrativi ed alla materia tavolare, comprese le procedure
concorsuali e di volontaria giurisdizione, non si applicano le
imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di
cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa
dell'ufficiale giudiziario.
Tale norma mirava alla informatizzazione del processo e,
quindi, a forfetizzare tutti i costi evitando l'apposizione
delle marche sugli atti per la evidente sua incompatibilità
con la trasmissione degli atti per via telematica. Tuttavia,
nella fase applicativa della nuova disciplina sono insorti
numerosi problemi.
Il Governo, pertanto, è intervenuto con un decreto-legge
che ha modificato in modo sostanziale la formulazione
dell'articolo 9 della legge n. 488 del 1999.
Il decreto, al quale il Senato ha apportato numerose
modifiche, introduce una serie di innovazioni rilevanti. Tra
queste, merita di essere segnalata in primo luogo
l'eliminazione delle sanzioni della irricevibilità e della
improcedibilità in caso di mancato o insufficiente pagamento
del contributo. Tali sanzioni, previste dal testo originario
dell'articolo 9, sono state eliminate - anche per i dubbi di
incostituzionalità a cui si esponeva la norma - e sostituite
dalla riscossione coattiva a mezzo iscrizione a ruolo previo
invito al pagamento e concessione del termine di 30 giorni per
l'adempimento. Ne consegue che la causa può essere iscritta a
ruolo anche in difetto di pagamento del contributo o con
versamento insufficiente.
Altra novità è quella del ripristino del regime previsto
dalla legge n. 488 del 1999 in merito alla possibilità di
optare tra il pagamento del 50 per cento del contributo
unificato o di continuare con il sistema previgente dei bolli
e delle marche in relazione ai procedimenti pendenti alla data
del 1^ marzo 2002. Il Senato ha eliminato l'obbligatorietà del
nuovo regime fiscale ripristinando il previgente sistema
basato sulla facoltatività. La parte il cui procedimento è già
iscritto a ruolo prima del 1^ marzo 2002 potrà, pertanto,
optare per il pagamento del 50 per cento del contributo
unificato rilasciando l'apposita dichiarazione sul valore
nella causa o continuare con il precedente regime delle marche
e dei bolli.
Per quanto riguarda le ulteriori modifiche in tema di
esenzioni è da sottolineare che il dubbio interpretativo
relativo alla qualificazione degli atti giudiziari (si pensi
al precetto che, pur se con esso non ha inizio il processo di
esecuzione, resta pur sempre un atto giudiziario) è stato
risolto includendo nell'esenzione gli atti ed i provvedimenti
necessari o funzionali ai procedimenti stessi anche se ad essi
antecedenti e propedeutici.
Inoltre, il provvedimento dispone l'esenzione dalle
imposte di bollo delle copie autentiche, comprese quelle
esecutive, degli atti e dei provvedimenti civili, penali,
amministrativi, tavolari, concorsuali e di volontaria
giurisdizione.
Al comma 5, che modifica il comma 8 dell'articolo 9 della
legge n. 488 del 1999, attraverso la soppressione dell'inciso
"di registro", è esteso il novero dei procedimenti esenti dal
contributo unificato. L'esenzione opera anche nell'ipotesi in
cui un procedimento, pur esente dall'imposta di bollo, sia
soggetto al pagamento dei diritti. L'esenzione è estesa,
inoltre, per i procedimenti di rettificazione di stato civile,
per quelli in materia tavolare, nonché per i procedimenti
cautelari in corso di causa, per i procedimenti esecutivi
mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro, per i procedimenti
in materia di assegno di mantenimento dei figli e più in
generale per tutti i procedimenti in materia di famiglia e
stato delle persone.
L'esenzione è inoltre estesa ai procedimenti esecutivi di
rilascio e consegna (articolo 605 del codice di procedura
civile) in quanto l'intervento del giudice è solo
eventuale.
Infine, l'articolo 2 del decreto-legge, così come
modificato dal Senato, modificando la legge 24 marzo 2001 n.
89 in materia di equa riparazione, prevede la espressa
esenzione dal contributo unificato anche dei ricorsi inoltrati
ai sensi della citata legge ovvero relativi ai procedimenti in
materia di equa riparazione per violazione del principio
costituzionale di cui all'articolo 111 della Costituzione
durata ragionevole del processo.
In ordine ai soggetti tenuti alla integrazione del
contributo, è da rilevare che il comma 1 dell'articolo 1 del
decreto-legge espunge dal testo dell'articolo 9, comma 3,
della legge n. 488 del 1999 il riferimento testuale alla parte
che interviene nella procedura di esecuzione. In effetti, chi
interviene nella procedura di esecuzione è tenuto al pagamento
del contributo solo se è egli stesso a fare istanza di vendita
o assegnazione del bene in ipotesi di inerzia del creditore
procedente, primo pignorante. Il comma 5 dell'articolo 9 della
citata legge prevedeva il pagamento del contributo nella sola
ipotesi di modifica della domanda giudiziale, mentre la
fattispecie viene estesa dal testo in esame anche alla domanda
riconvenzionale, all'intervento autonomo e alla chiamata in
causa che incidono sul valore della controversia facendo
scattare scaglioni superiori di cui alla tabella 1 allegata
alla legge. Il pagamento del contributo è dovuto nei limiti
dell'aumento.
Un tema oggetto del decreto è anche quello della
determinazione della entità del contributo. Con la modifica
apportata dal Senato vengono risolti problemi di
interpretazione relativi allo scaglione da applicare per le
cause in cui la parte non dichiara il valore della stessa. E
vale a dire che la fattispecie della mancata dichiarazione non
può essere equiparata alla ipotesi di indeterminabilità del
valore, di cui alla lettera d) della tabella - 310 euro
- ma applicazione dello scaglione massimo di cui alla lettera
g) 930 euro.
Il comma 7 dell'articolo 1 inserisce il comma 3-bis
nella tabella che fissa in 672 euro l'entità del contributo
dovuto per le procedure fallimentari, dalla sentenza
dichiarativa del fallimento fino alla chiusura.
Il comma 8 prevede la riduzione del contributo unificato
previsto per i procedimenti sommari di cui al libro quarto,
titolo I, del codice di procedura civile.
Si tratta dei procedimenti d'ingiunzione, dei procedimenti
cautelari, dei procedimenti possessori, dei procedimenti di
opposizione a decreto ingiuntivo e a sentenza dichiarativa di
fallimento, dei procedimenti per convalida di sfratto. Per
questi ultimi la norma precisa le modalità per la
determinazione del valore. Il comma 9, inserisce il comma
4-bis nella tabella 1 allegata alla legge per
individuare il contributo dovuto (pari a 62 euro) per i
procedimenti di volontaria giurisdizione e per i procedimenti
di cui al libero IV titolo II capo VI del codice di procedura
civile (disposizioni comuni ai procedimenti in camera di
consiglio).
Il comma 10 dell'articolo 1 inserisce il comma 5-bis
nella tabella allegata alla legge fissando il contributo
dovuto per le procedure di opposizione agli atti esecutivi, in
103,30 euro. Identico contributo di 103,30 euro è previsto per
le procedure in materia di locazione, comodato, occupazione
senza titolo e impugnazione delle delibere condominiali (comma
11, articolo 1 del decreto-legge, che inserisce il comma
5-ter nella tabella).
Il decreto contiene anche una disciplina transitoria.
L'articolo 4 del decreto-legge viene coordinato con le
modifiche introdotte dal comma 6 dell'articolo 1 recando la
sola disciplina transitoria per i procedimenti iscritti a
ruolo dal 1^ marzo 2002 alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto in esame. Tale disciplina
dispone che sono fatti salvi gli atti compiuti e che non si fa
luogo a rimborso, a ripetizione o a integrazione di quanto
pagato.
Per quanto attiene ai pareri espressi sul testo del
decreto-legge, la Commissione Affari costituzionali, della
Presidenza del Consiglio e Interni ed il Comitato per la
legislazione hanno entrambi evidenziato che la formulazione
dell'articolo 4, così come modificata nel corso dell'esame al
Senato, potrebbe essere meglio specificata al fine di rendere
più chiara quale sia la normativa applicabile ai procedimenti
iscritti a ruolo dal 1^ marzo, e in particolare dalla data di
entrata in vigore del decreto-legge, alla data di entrata in
vigore della legge di conversione.
FALANGA, Relatore.