XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2639-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 2639,

              rilevato che la materia in esame è stata oggetto di numerosi interventi volti a procrastinare l'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 488,

          alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 4, comma 1, dovrebbe chiarirsi se la finalità della norma sia quella di mantenere o meno il regime previsto dal decreto-legge, nel suo testo originario, per i procedimenti iscritti a ruolo nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore dello stesso decreto-legge e l'entrata in vigore della legge di conversione.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          La I Commissione,

              rilevato che il decreto-legge 7 marzo 2002, n. 28, incide su una materia rientrante nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

              ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

          con la seguente osservazione:

              in riferimento alla formulazione dell'articolo 4, modificato nel corso dell'esame al Senato, valuti la Commissione l'opportunità di specificare quale sia la normativa applicabile ai procedimenti iscritti a ruolo dal 1^ marzo, e in particolare dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, alla data di entrata in vigore della legge di conversione.



PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


          La VI Commissione,

              esaminato il disegno di legge in titolo;

              rilevata la necessità di risolvere tempestivamente le difficoltà di carattere applicativo sorte in seguito all'entrata in vigore della nuova disciplina sul contributo unificato;

              condivisa l'opportunità di escludere le sanzioni della irricevibilità e della improcedibilità dei procedimenti in caso di mancato o insufficiente pagamento del contributo;

              condivisa altresì l'esenzione dal pagamento del contributo unificato per i ricorsi presentati con riferimento ai procedimenti in materia di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, nonché l'estensione del novero dei procedimenti esenti dal medesimo contributo;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE



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