XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2638
Onorevoli Colleghi! - Il modello organizzativo dello
sport italiano, che per oltre mezzo secolo ha dimostrato la
sua validità ed efficienza, tanto da essere indicato dal
Comitato olimpico internazionale (CIO) quale esempio da
seguire per gli altri Paesi, trova la base del suo successo su
due princìpi fondamentali: l'autonomia e
l'autofinanziamento.
Questi due princìpi sono strettamente connessi tra loro,
in quanto l'autonomia finanziaria costituisce il presupposto
indispensabile dell'autonomia politica e gestionale, la quale
resterebbe una mera affermazione di principio se venisse meno
quel meccanismo di autofinanziamento, basato sulla
potenzialità economica degli stessi eventi sportivi, che rende
l'organizzazione sportiva capace di resistere, come richiede
la Carta olimpica del CIO, ad ogni pressione e condizionamento
esterno, di qualsiasi natura.
Tale meccanismo, fondato sulla riserva di legge (decreto
legislativo 14 aprile 1948, n. 496) a favore del Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI) sull'esercizio dei concorsi
pronostici, sulle manifestazioni sportive che si svolgono
sotto il suo controllo e sulla suddivisione dei proventi tra
CONI e Stato, in ossequio al principio della cosiddetta legge
"fifty-fifty" (legge 29 settembre 1965, n. 1117), ha
portato per molti anni consistenti benefìci non solo allo
sport italiano, che ha raggiunto posizioni di assoluto rilievo
nel mondo sia come risultati agonistici che come numero di
praticanti, ma anche allo Stato, che nell'ultimo cinquantennio
ha potuto introitare dall'imposta unica sui concorsi
pronostici oltre 25 mila miliardi delle vecchie lire (a valori
indicizzati).
La felice intuizione di consentire allo sport di fruire di
una quota parte dei proventi dei concorsi pronostici sportivi
ha permesso al CONI, nel tempo, di soddisfare il proprio
fabbisogno in una logica di autonomia dalla politica, ovvero
senza dover trattare di volta in volta l'entità del
finanziamento.
Nella seconda metà degli anni novanta sono però
intervenuti fatti nuovi: si è ritoccata, penalizzando il CONI,
la ripartizione dei proventi dei concorsi pronostici (dal
34,50 per cento all'attuale 30 per cento, comprese le spese di
gestione) non tenendo al tempo stesso nel dovuto conto
l'apparire, sul mercato dei giochi disciplinati dallo Stato,
di prodotti nuovi. Da un nuovo Lotto a doppia estrazione
settimanale ai gratta e vinci, dal Bingo al Superenalotto.
Si è così arrivati, a partire dalle ultime quattro
stagioni, a flessioni pesanti, oltre il 60 per cento, tanto
più importanti se si considera la rigidità delle spese fisse
per la gestione dell'ente.
La flessione delle entrate del CONI provenienti dai
concorsi pronostici dell'ultimo quinquennio è rappresentata
con evidenza dalle seguenti cifre: 985,5 miliardi di lire nel
1997, 359,6 miliardi di lire nel 2001 (- 63,51 per cento).
Con la presente proposta di legge si intende intervenire
in maniera decisa al fine di invertire il sempre più negativo
trend delle entrate dei concorsi pronostici, con un
provvedimento avente natura in parte transitoria, in parte
strutturale.
Sotto il primo aspetto si intende affiancare il piano di
risanamento economico-strutturale programmato dal CONI, anche
in attuazione della previsione contenuta nel decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2002, n. 16, con un forte sostegno da parte
dello Stato, limitato al periodo 2003-2005, finalizzato a
porre le condizioni per il ritorno all'autosufficienza
economica del CONI, superando la logica dei provvedimenti
tampone emanati negli ultimi anni.
Tale sostegno si sostanzia in una drastica riduzione
dell'imposta unica sui concorsi pronostici il cui esercizio è
riservato al CONI, per il periodo 2003-2005, che passerebbe
dall'attuale 29 per cento (articolo 21, comma 2, del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 60) all'1 per cento.
Contestualmente verrebbero attuate due misure "a regime",
volte a vitalizzare i concorsi attraverso interventi attesi da
tempo e ispirati ad una logica di equità: l'abolizione del
diritto fisso di 100 lire (la cosiddetta "addizionale" varata
nel 1992) per ogni posta di gioco i cui proventi, detratta la
quota del 35 per cento del montepremi, sono a totale
appannaggio dell'erario, e l'equiparazione dell'aggio ai
totoricevitori a quello di cui godono i ricevitori
dell'Enalotto, nella misura dell'8 per cento.
Grazie a tali misure si intende dare un concreto e
tangibile sostegno al progetto di risanamento varato dal CONI,
contribuendo al piano di riordino economico-strutturale
dell'ente fino al raggiungimento dell'autosufficienza
economica previsto per il 2005.
Tale tipo di intervento si sostanzia pertanto in una forma
di rispetto dell'autonomia dello sport italiano, nonché di
fiducia nelle sue capacità di autoriformarsi e di
autorisanarsi, restituendo allo sport italiano - per un
periodo di tre anni - una piccola parte dei proventi da esso
fatti affluire per oltre cinquant'anni alle casse dello Stato
e ponendo in tal modo le basi per progettare l'ulteriore
diffusione dello sport nel Paese per il prossimo futuro.