XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2638




        Onorevoli Colleghi! - Il modello organizzativo dello sport italiano, che per oltre mezzo secolo ha dimostrato la sua validità ed efficienza, tanto da essere indicato dal Comitato olimpico internazionale (CIO) quale esempio da seguire per gli altri Paesi, trova la base del suo successo su due princìpi fondamentali: l'autonomia e l'autofinanziamento.
        Questi due princìpi sono strettamente connessi tra loro, in quanto l'autonomia finanziaria costituisce il presupposto indispensabile dell'autonomia politica e gestionale, la quale resterebbe una mera affermazione di principio se venisse meno quel meccanismo di autofinanziamento, basato sulla potenzialità economica degli stessi eventi sportivi, che rende l'organizzazione sportiva capace di resistere, come richiede la Carta olimpica del CIO, ad ogni pressione e condizionamento esterno, di qualsiasi natura.
        Tale meccanismo, fondato sulla riserva di legge (decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496) a favore del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) sull'esercizio dei concorsi pronostici, sulle manifestazioni sportive che si svolgono sotto il suo controllo e sulla suddivisione dei proventi tra CONI e Stato, in ossequio al principio della cosiddetta legge "fifty-fifty" (legge 29 settembre 1965, n. 1117), ha portato per molti anni consistenti benefìci non solo allo sport italiano, che ha raggiunto posizioni di assoluto rilievo nel mondo sia come risultati agonistici che come numero di praticanti, ma anche allo Stato, che nell'ultimo cinquantennio ha potuto introitare dall'imposta unica sui concorsi pronostici oltre 25 mila miliardi delle vecchie lire (a valori indicizzati).
        La felice intuizione di consentire allo sport di fruire di una quota parte dei proventi dei concorsi pronostici sportivi ha permesso al CONI, nel tempo, di soddisfare il proprio fabbisogno in una logica di autonomia dalla politica, ovvero senza dover trattare di volta in volta l'entità del finanziamento.
        Nella seconda metà degli anni novanta sono però intervenuti fatti nuovi: si è ritoccata, penalizzando il CONI, la ripartizione dei proventi dei concorsi pronostici (dal 34,50 per cento all'attuale 30 per cento, comprese le spese di gestione) non tenendo al tempo stesso nel dovuto conto l'apparire, sul mercato dei giochi disciplinati dallo Stato, di prodotti nuovi. Da un nuovo Lotto a doppia estrazione settimanale ai gratta e vinci, dal Bingo al Superenalotto.
        Si è così arrivati, a partire dalle ultime quattro stagioni, a flessioni pesanti, oltre il 60 per cento, tanto più importanti se si considera la rigidità delle spese fisse per la gestione dell'ente.
        La flessione delle entrate del CONI provenienti dai concorsi pronostici dell'ultimo quinquennio è rappresentata con evidenza dalle seguenti cifre: 985,5 miliardi di lire nel 1997, 359,6 miliardi di lire nel 2001 (- 63,51 per cento).
        Con la presente proposta di legge si intende intervenire in maniera decisa al fine di invertire il sempre più negativo trend delle entrate dei concorsi pronostici, con un provvedimento avente natura in parte transitoria, in parte strutturale.
        Sotto il primo aspetto si intende affiancare il piano di risanamento economico-strutturale programmato dal CONI, anche in attuazione della previsione contenuta nel decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, con un forte sostegno da parte dello Stato, limitato al periodo 2003-2005, finalizzato a porre le condizioni per il ritorno all'autosufficienza economica del CONI, superando la logica dei provvedimenti tampone emanati negli ultimi anni.
        Tale sostegno si sostanzia in una drastica riduzione dell'imposta unica sui concorsi pronostici il cui esercizio è riservato al CONI, per il periodo 2003-2005, che passerebbe dall'attuale 29 per cento (articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60) all'1 per cento.
        Contestualmente verrebbero attuate due misure "a regime", volte a vitalizzare i concorsi attraverso interventi attesi da tempo e ispirati ad una logica di equità: l'abolizione del diritto fisso di 100 lire (la cosiddetta "addizionale" varata nel 1992) per ogni posta di gioco i cui proventi, detratta la quota del 35 per cento del montepremi, sono a totale appannaggio dell'erario, e l'equiparazione dell'aggio ai totoricevitori a quello di cui godono i ricevitori dell'Enalotto, nella misura dell'8 per cento.
        Grazie a tali misure si intende dare un concreto e tangibile sostegno al progetto di risanamento varato dal CONI, contribuendo al piano di riordino economico-strutturale dell'ente fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica previsto per il 2005.
        Tale tipo di intervento si sostanzia pertanto in una forma di rispetto dell'autonomia dello sport italiano, nonché di fiducia nelle sue capacità di autoriformarsi e di autorisanarsi, restituendo allo sport italiano - per un periodo di tre anni - una piccola parte dei proventi da esso fatti affluire per oltre cinquant'anni alle casse dello Stato e ponendo in tal modo le basi per progettare l'ulteriore diffusione dello sport nel Paese per il prossimo futuro.




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