XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2638




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al fine di favorire lo svolgimento dei compiti istituzionali da parte del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), a decorrere dal 1^ gennaio 2003 fino al 31 dicembre 2005 e contestualmente all'attuazione da parte del CONI del piano di riordino economico strutturale volto al riequilibrio finanziario dell'ente stesso, l'aliquota dell'imposta unica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, stabilita per i concorsi pronostici il cui esercizio è riservato al CONI, è ridotta all'1 per cento.
        2. Restano ferme l'aliquota del 38 per cento da destinare al fondo premi ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 settembre 1965, n. 1117, l'aliquota del 3 per cento all'Istituto per il credito sportivo ai sensi dell'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, nonché la quota del 7 per cento da accantonare da parte del CONI per le spese di gestione dei concorsi pronostici.
        3. Per il periodo indicato al comma 1, la quota di spettanza del CONI per i concorsi pronostici ad esso riservati è determinata dall'importo dell'intero ammontare della somma corrisposta dal giocatore, al netto dell'imposta unica, degli importi destinati al fondo premi, all'Istituto per il credito sportivo, alle spese di gestione di cui al comma 2 e del compenso dovuto al ricevitore.
        4. A decorrere da 1^ gennaio 2003 è soppresso il diritto fisso sulle giocate dei concorsi pronostici riservati al CONI, previsto dall'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
        5. A decorrere dal 1^ gennaio 2003 il compenso dovuto dal giocatore al ricevitore per la partecipazione ai concorsi pronostici riservati al CONI è fissato nella misura dell'8 per cento della posta unitaria di gioco.



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