XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2638
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al fine di favorire lo svolgimento dei compiti
istituzionali da parte del Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI), a decorrere dal 1^ gennaio 2003 fino al 31
dicembre 2005 e contestualmente all'attuazione da parte del
CONI del piano di riordino economico strutturale volto al
riequilibrio finanziario dell'ente stesso, l'aliquota
dell'imposta unica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,
stabilita per i concorsi pronostici il cui esercizio è
riservato al CONI, è ridotta all'1 per cento.
2. Restano ferme l'aliquota del 38 per cento da destinare
al fondo premi ai sensi dell'articolo 2 della legge 29
settembre 1965, n. 1117, l'aliquota del 3 per cento
all'Istituto per il credito sportivo ai sensi dell'articolo 2,
quarto comma, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e
successive modificazioni, nonché la quota del 7 per cento da
accantonare da parte del CONI per le spese di gestione dei
concorsi pronostici.
3. Per il periodo indicato al comma 1, la quota di
spettanza del CONI per i concorsi pronostici ad esso riservati
è determinata dall'importo dell'intero ammontare della somma
corrisposta dal giocatore, al netto dell'imposta unica, degli
importi destinati al fondo premi, all'Istituto per il credito
sportivo, alle spese di gestione di cui al comma 2 e del
compenso dovuto al ricevitore.
4. A decorrere da 1^ gennaio 2003 è soppresso il diritto
fisso sulle giocate dei concorsi pronostici riservati al CONI,
previsto dall'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 30
dicembre 1991, n. 412.
5. A decorrere dal 1^ gennaio 2003 il compenso dovuto dal
giocatore al ricevitore per la partecipazione ai concorsi
pronostici riservati al CONI è fissato nella misura dell'8 per
cento della posta unitaria di gioco.