XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2631 - 2661 - 2671 - 2681 - 2845-A




        Onorevoli Colleghi! - Le proposte di legge in esame sono volte a modificare l'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53". Tale articolo, assieme ai successivi articoli 71-73, disciplina il trattamento di maternità delle libere professioniste iscritte ad una delle casse di previdenza indicate alla tabella D allegata allo stesso decreto legislativo. Le modifiche sono dirette ad evitare che le indennità di maternità delle professioniste raggiungano livelli troppo elevati con ripercussioni sull'equilibrio finanziario degli enti. L'intervento di maggiore rilevanza è dato dalla fissazione di un tetto massimo che non può essere superato dall'indennità di maternità. Ricordo infatti che le Casse professionali hanno vieppiù manifestato la propria preoccupazione in seguito all'avvenuta erogazione di indennità di maternità di importo molto elevato che rischiano di compromettere il loro equilibrio finanziario. Sul punto è intervenuta anche l'Associazione degli enti previdenziali privatizzati (AdEPP) che ha approvato, in data 14 marzo 2002, una proposta che è stata ripresa dalle proposte di legge in esame e da altri due progetti di legge presentati al Senato (AS 1335 e AS 1361).
        Per quanto riguarda i pareri, le Commissioni permanenti I, V, VI e XII hanno espresso un parere favorevole senza condizioni.
        Passando all'esame specifico dell'articolato, c'è da considerare che con il provvedimento si interviene su tre punti all'interno dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 151 del 2001: prevedendo una diversa determinazione del reddito di riferimento; una precisa individuazione del reddito annuo da prendere in considerazione per la determinazione dell'indennità; la fissazione di un importo massimo.
        Innanzitutto, nell'individuazione del reddito, in riferimento al quale viene determinata l'indennità, si sostituisce (comma 2 dell'articolo 70) la dizione "reddito percepito e denunciato ai fini fiscali" con la dizione "solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo" In tal modo vengono escluse altre fonti di reddito, come ad esempio quelli fondiari, di capitale e di impresa, che non hanno alcun rapporto con l'attività professionale, e pertanto nemmeno con la relativa cassa di previdenza, e inoltre possono non essere intaccate dalla maternità dalla professionista.
        La seconda modifica consente di individuare, senza alcuna possibilità di scelta da parte dell'interessata, l'anno il cui reddito viene preso in considerazione per la determinazione dell'indennità di maternità. Tale risultato si ottiene sostituendo, sempre al comma 2 dell'articolo 70, "il reddito percepito e denunciato (...) nel secondo anno precedente a quello della domanda" con "il reddito percepito e denunciato (...) nel secondo anno precedente a quello dell'evento".
        Infatti, considerando che il termine per la presentazione della domanda è di circa 9 mesi, può capitare che l'interessata abbia la facoltà di presentare la domanda in un anno solare o nel successivo. Secondo le intenzioni dei proponenti, si vogliono evitare possibili speculazioni di convenienza ottenibili rinviando o anticipando il momento di presentazione della domanda, in relazione alla diversa entità dei redditi percepiti e denunciati nei due diversi anni.
        Il terzo intervento (che inserisce un comma 3-bis all'articolo 70) consiste nella fissazione di un importo massimo che non può essere superato dall'indennità di maternità. Tale indennità non può essere superiore a cinque volte l'importo minimo fissato dal comma 3 dello stesso articolo 70.
        E' fatta salva la possibilità per ogni singola cassa professionale di elevare il suddetto importo massimo in relazione alle capacità reddituali e contributive dalla categoria professionale e compatibilmente con gli equilibri finanziari della cassa stessa.
        L'elevazione deve essere disposta con delibera del consiglio di amministrazione della cassa professionale. Tale delibera è soggetta ad approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

DANIELE GALLI, Relatore




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