XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2631 - 2661 - 2671 - 2681 - 2845-A
Onorevoli Colleghi! - Le proposte di legge in esame sono
volte a modificare l'articolo 70 del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, recante "Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e
della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo
2000, n. 53". Tale articolo, assieme ai successivi articoli
71-73, disciplina il trattamento di maternità delle libere
professioniste iscritte ad una delle casse di previdenza
indicate alla tabella D allegata allo stesso decreto
legislativo. Le modifiche sono dirette ad evitare che le
indennità di maternità delle professioniste raggiungano
livelli troppo elevati con ripercussioni sull'equilibrio
finanziario degli enti. L'intervento di maggiore rilevanza è
dato dalla fissazione di un tetto massimo che non può essere
superato dall'indennità di maternità. Ricordo infatti che le
Casse professionali hanno vieppiù manifestato la propria
preoccupazione in seguito all'avvenuta erogazione di indennità
di maternità di importo molto elevato che rischiano di
compromettere il loro equilibrio finanziario. Sul punto è
intervenuta anche l'Associazione degli enti previdenziali
privatizzati (AdEPP) che ha approvato, in data 14 marzo 2002,
una proposta che è stata ripresa dalle proposte di legge in
esame e da altri due progetti di legge presentati al Senato
(AS 1335 e AS 1361).
Per quanto riguarda i pareri, le Commissioni permanenti I,
V, VI e XII hanno espresso un parere favorevole senza
condizioni.
Passando all'esame specifico dell'articolato, c'è da
considerare che con il provvedimento si interviene su tre
punti all'interno dell'articolo 70 del decreto legislativo n.
151 del 2001: prevedendo una diversa determinazione del
reddito di riferimento; una precisa individuazione del reddito
annuo da prendere in considerazione per la determinazione
dell'indennità; la fissazione di un importo massimo.
Innanzitutto, nell'individuazione del reddito, in
riferimento al quale viene determinata l'indennità, si
sostituisce (comma 2 dell'articolo 70) la dizione "reddito
percepito e denunciato ai fini fiscali" con la dizione "solo
reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali
come reddito da lavoro autonomo" In tal modo vengono escluse
altre fonti di reddito, come ad esempio quelli fondiari, di
capitale e di impresa, che non hanno alcun rapporto con
l'attività professionale, e pertanto nemmeno con la relativa
cassa di previdenza, e inoltre possono non essere intaccate
dalla maternità dalla professionista.
La seconda modifica consente di individuare, senza alcuna
possibilità di scelta da parte dell'interessata, l'anno il cui
reddito viene preso in considerazione per la determinazione
dell'indennità di maternità. Tale risultato si ottiene
sostituendo, sempre al comma 2 dell'articolo 70, "il reddito
percepito e denunciato (...) nel secondo anno precedente a
quello della domanda" con "il reddito percepito e denunciato
(...) nel secondo anno precedente a quello dell'evento".
Infatti, considerando che il termine per la presentazione
della domanda è di circa 9 mesi, può capitare che
l'interessata abbia la facoltà di presentare la domanda in un
anno solare o nel successivo. Secondo le intenzioni dei
proponenti, si vogliono evitare possibili speculazioni di
convenienza ottenibili rinviando o anticipando il momento di
presentazione della domanda, in relazione alla diversa entità
dei redditi percepiti e denunciati nei due diversi anni.
Il terzo intervento (che inserisce un comma 3-bis
all'articolo 70) consiste nella fissazione di un importo
massimo che non può essere superato dall'indennità di
maternità. Tale indennità non può essere superiore a cinque
volte l'importo minimo fissato dal comma 3 dello stesso
articolo 70.
E' fatta salva la possibilità per ogni singola cassa
professionale di elevare il suddetto importo massimo in
relazione alle capacità reddituali e contributive dalla
categoria professionale e compatibilmente con gli equilibri
finanziari della cassa stessa.
L'elevazione deve essere disposta con delibera del
consiglio di amministrazione della cassa professionale. Tale
delibera è soggetta ad approvazione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
DANIELE GALLI, Relatore