XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2631 - 2661 - 2671 - 2681 - 2845-A
TESTO UNIFICATO
della Commissione
Modifiche all'articolo 70 del testo unico di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di
indennità di maternità per le libere professioniste.
Art. 1.
1. All'articolo 70 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e
della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "del reddito percepito e
denunciato ai fini fiscali" sono sostituite dalle seguenti:
"del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini
fiscali come reddito da lavoro autonomo", e le parole: "della
domanda" sono sostituite dalle seguenti: "dell'evento";
b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3-bis. L'indennità di cui al comma 1 non può essere
superiore a cinque volte l'importo minimo derivante
dall'applicazione del comma 3, ferma restando la potestà di
ogni singola cassa di stabilire, con delibera del consiglio di
amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, un importo massimo più
elevato, tenuto conto delle capacità reddituali e contributive
della categoria professionale e della compatibilità con gli
equilibri finanziari dell'ente".
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.