XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2630-A




        Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende rendere possibile l'accesso da parte delle Forze di polizia ai sistemi informativi e ai dati riguardanti i passeggeri e le merci detenute dai vettori aerei o navali in arrivo o in partenza negli aeroporti o nei porti italiani.
        L'acquisizione di tali dati appare infatti indispensabile al fine di potenziare le misure approntate in tema di sicurezza interna soprattutto dopo i tragici eventi dell'11 settembre 2001.
        Nel corso dell'istruttoria legislativa svolta in Commissione, è stata acquisita dal Ministero dell'interno e precisamente dal Dipartimento della pubblica sicurezza, direzione centrale della polizia stradale, ferroviaria, postale, di frontiera e dell'immigrazione, un'ampia ed approfondita relazione sul tema; in tale relazione si evidenziava la necessità di un tale intervento legislativo che tra l'altro appare in linea con recenti iniziative di carattere amministrativo sia a livello nazionale che comunitario tese ad aumentare la sicurezza dei voli e dei trasporti navali.
        Durante il dibattito in Commissione è emersa anche la necessità di contemperare le esigenze di sicurezza con quelle di tutela dei dati personali. A tal fine, si è svolta un'audizione informale del professor Stefano Rodotà, Garante per la protezione dei dati personali, nel corso della quale sono emerse puntuali indicazioni finalizzate a rendere ancor più compatibili le disposizioni contenute nella proposta di legge rispetto al quadro di garanzie previste, anche in ambito internazionale, in materia di trattamento di dati personali effettuati per finalità di polizia.
        Non vi è infatti, in linea generale, alcuna incompatibilità tra la tutela dell'ordine pubblico o di contrasto della criminalità organizzata con quelle di protezione della riservatezza dei cittadini.
        Sono state quindi, con il contributo ed il voto favorevole di tutte le forze politiche presenti in Commissione, apportate alcune modifiche tese a migliorare sotto tale aspetto le disposizioni della proposta di legge originaria.
        Venendo ora alla illustrazione del contenuto della proposta di legge nel testo licenziato dalla Commissione, appare utile ricordare che la stessa si presenta come un unico articolo attraverso il quale si inserisce un comma all'articolo 21 della legge n. 128 del 2001 (cosiddetto "pacchetto sicurezza"); l'articolo 28 della predetta legge, in particolare, reca interventi in ordine all'immissione negli archivi del centro elaborazione dati del Ministero dell'interno delle notizie e delle informazioni acquisite dalle Forze di polizia nel corso delle attività di prevenzione e repressione dei reati e di quelle amministrative. Attraverso l'aggiunta di un comma 3-bis si prevede che le Forze di polizia, relativamente ai reparti e agli uffici operanti in ambito aeroportuali e portuali, possano accedere per finalità di prevenzione, accertamento o repressione di alcuni specifici gravi reati ai sistemi informativi dei vettori aerei e navali nonché ai dati detenuti sotto qualsiasi forma riguardanti le generalità dei passeggeri e la movimentazione delle merci. Durante l'esame in Commissione, attraverso l'approvazione di un emendamento, si è specificato che tale possibilità per le Forze dell'ordine è limitata alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2 lettera a) del codice di procedura penale, di alcuni reati in materia di contrasto all'immigrazione clandestina, nonché di alcuni delitti commessi contro l'assistenza familiare (sottrazione di minorenni e di persone incapaci).
        La facoltà di accesso si applica ai dati riguardanti le generalità dei passeggeri e le merci di tutti gli aeromobili in partenza o in arrivo negli aeroporti nazionali e di tutte le navi che approdino in porti nazionali o che partano da essi.
        Si specifica inoltre che tali dati non potranno essere utilizzati per finalità diverse da quelle di prevenzione, accertamento o repressione dei reati sopraillustrati, né potranno essere trasmessi ad altre amministrazioni. Si prevede, infine, che i dati già raccolti per le finalità sopra illustrate relativi a persone nei cui confronti non risulteranno necessari approfondimenti di indagine, dovranno essere cancellati o trasformati in modo da non consentire l'identificazione degli interessati.
        Attesa la rilevanza e l'utilità dell'intervento normativo che si propone con la presente proposta di legge e preso atto dell'unanimità dei consensi che sulla stessa si è registrata alla conclusione dell'esame in Commissione, si auspica una sollecita approvazione della stessa da parte dell'Assemblea.

Michele SAPONARA, relatore.




Frontespizio Testo articoli Pareri