XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2630-A
Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si
intende rendere possibile l'accesso da parte delle Forze di
polizia ai sistemi informativi e ai dati riguardanti i
passeggeri e le merci detenute dai vettori aerei o navali in
arrivo o in partenza negli aeroporti o nei porti italiani.
L'acquisizione di tali dati appare infatti indispensabile
al fine di potenziare le misure approntate in tema di
sicurezza interna soprattutto dopo i tragici eventi dell'11
settembre 2001.
Nel corso dell'istruttoria legislativa svolta in
Commissione, è stata acquisita dal Ministero dell'interno e
precisamente dal Dipartimento della pubblica sicurezza,
direzione centrale della polizia stradale, ferroviaria,
postale, di frontiera e dell'immigrazione, un'ampia ed
approfondita relazione sul tema; in tale relazione si
evidenziava la necessità di un tale intervento legislativo che
tra l'altro appare in linea con recenti iniziative di
carattere amministrativo sia a livello nazionale che
comunitario tese ad aumentare la sicurezza dei voli e dei
trasporti navali.
Durante il dibattito in Commissione è emersa anche la
necessità di contemperare le esigenze di sicurezza con quelle
di tutela dei dati personali. A tal fine, si è svolta
un'audizione informale del professor Stefano Rodotà, Garante
per la protezione dei dati personali, nel corso della quale
sono emerse puntuali indicazioni finalizzate a rendere ancor
più compatibili le disposizioni contenute nella proposta di
legge rispetto al quadro di garanzie previste, anche in ambito
internazionale, in materia di trattamento di dati personali
effettuati per finalità di polizia.
Non vi è infatti, in linea generale, alcuna
incompatibilità tra la tutela dell'ordine pubblico o di
contrasto della criminalità organizzata con quelle di
protezione della riservatezza dei cittadini.
Sono state quindi, con il contributo ed il voto favorevole
di tutte le forze politiche presenti in Commissione, apportate
alcune modifiche tese a migliorare sotto tale aspetto le
disposizioni della proposta di legge originaria.
Venendo ora alla illustrazione del contenuto della
proposta di legge nel testo licenziato dalla Commissione,
appare utile ricordare che la stessa si presenta come un unico
articolo attraverso il quale si inserisce un comma
all'articolo 21 della legge n. 128 del 2001 (cosiddetto
"pacchetto sicurezza"); l'articolo 28 della predetta legge, in
particolare, reca interventi in ordine all'immissione negli
archivi del centro elaborazione dati del Ministero
dell'interno delle notizie e delle informazioni acquisite
dalle Forze di polizia nel corso delle attività di prevenzione
e repressione dei reati e di quelle amministrative. Attraverso
l'aggiunta di un comma 3-bis si prevede che le Forze di
polizia, relativamente ai reparti e agli uffici operanti in
ambito aeroportuali e portuali, possano accedere per finalità
di prevenzione, accertamento o repressione di alcuni specifici
gravi reati ai sistemi informativi dei vettori aerei e navali
nonché ai dati detenuti sotto qualsiasi forma riguardanti le
generalità dei passeggeri e la movimentazione delle merci.
Durante l'esame in Commissione, attraverso l'approvazione di
un emendamento, si è specificato che tale possibilità per le
Forze dell'ordine è limitata alla prevenzione, accertamento o
repressione dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2
lettera a) del codice di procedura penale, di alcuni
reati in materia di contrasto all'immigrazione clandestina,
nonché di alcuni delitti commessi contro l'assistenza
familiare (sottrazione di minorenni e di persone incapaci).
La facoltà di accesso si applica ai dati riguardanti le
generalità dei passeggeri e le merci di tutti gli aeromobili
in partenza o in arrivo negli aeroporti nazionali e di tutte
le navi che approdino in porti nazionali o che partano da
essi.
Si specifica inoltre che tali dati non potranno essere
utilizzati per finalità diverse da quelle di prevenzione,
accertamento o repressione dei reati sopraillustrati, né
potranno essere trasmessi ad altre amministrazioni. Si
prevede, infine, che i dati già raccolti per le finalità sopra
illustrate relativi a persone nei cui confronti non
risulteranno necessari approfondimenti di indagine, dovranno
essere cancellati o trasformati in modo da non consentire
l'identificazione degli interessati.
Attesa la rilevanza e l'utilità dell'intervento normativo
che si propone con la presente proposta di legge e preso atto
dell'unanimità dei consensi che sulla stessa si è registrata
alla conclusione dell'esame in Commissione, si auspica una
sollecita approvazione della stessa da parte
dell'Assemblea.
Michele SAPONARA, relatore.