XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2630-A




TESTO
della proposta di legge
TESTO
della Commissione


Art. 1.
Art. 1.


1. Dopo il comma 3 dell'articolo 21 della legge 26 marzo 2001, n. 128, è inserito il seguente:
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 21 della legge 26 marzo 2001, n. 128, è inserito il seguente:

"3-bis. Le Forze di polizia, relativamente ai reparti e agli uffici operanti in ambiti aeroportuali e portuali, possono accedere per fini investigativi ai sistemi informativi dei vettori aerei e navali nonché ai dati, detenuti sotto qualsiasi forma, riguardanti i passeggeri e la movimentazione delle merci. La facoltà di accesso si applica ai dati riguardanti i passeggeri e le merci di tutti gli aeromobili in partenza o in arrivo negli aeroporti nazionali e di tutte le navi che approdino in porti nazionali o che partano da essi. I dati raccolti non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle investigative né trasmessi ad altre amministrazioni".
"3-bis. Le Forze di polizia, relativamente ai reparti e agli uffici operanti in ambiti aeroportuali e portuali, possono accedere per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, dei reati di cui agli articoli 573 e 574 del codice penale, nonché dei reati di cui all'articolo 12 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ai sistemi informativi dei vettori aerei e navali nonché ai dati, detenuti sotto qualsiasi forma, riguardanti le generalità dei passeggeri e la movimentazione delle merci. La facoltà di accesso si applica ai dati riguardanti le generalità dei passeggeri e le merci di tutti gli aeromobili in partenza o in arrivo negli aeroporti nazionali e di tutte le navi che approdino in porti nazionali o che partano da essi. I dati raccolti non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle di prevenzione, accertamento o repressione dei reati di cui al citato articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, dei reati di cui ai citati articoli 573 e 574 del codice penale, nonché dei reati di cui al citato articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286, del 1998, e successive modificazioni, né trasmessi ad altre amministrazioni. I dati raccolti relativi a persone, nei cui confronti non risultino necessari approfondimenti di indagine, devono essere cancellati o trasformati in modo da non consentire l'identificazione degli interessati. In ogni caso, i dati raccolti non possono essere utilizzati al di fuori del procedimento in corso e dei procedimenti ad esso coordinati o collegati".



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