"3-bis. Le Forze di
polizia, relativamente ai
reparti e agli uffici
operanti in ambiti
aeroportuali e portuali,
possono accedere per fini
investigativi ai sistemi
informativi dei vettori aerei
e navali nonché ai dati,
detenuti sotto qualsiasi
forma, riguardanti i
passeggeri e la
movimentazione delle merci.
La facoltà di accesso si
applica ai dati riguardanti i
passeggeri e le merci di
tutti gli aeromobili in
partenza o in arrivo negli
aeroporti nazionali e di
tutte le navi che approdino
in porti nazionali o che
partano da essi. I dati
raccolti non possono essere
utilizzati per finalità
diverse da quelle
investigative né trasmessi ad
altre amministrazioni".
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"3-bis. Le Forze di
polizia, relativamente ai
reparti e agli uffici
operanti in ambiti
aeroportuali e portuali,
possono accedere per
finalità di prevenzione,
accertamento o repressione
dei reati di cui all'articolo
407, comma 2, lettera
a), del codice di
procedura penale, dei reati
di cui agli articoli 573 e
574 del codice penale, nonché
dei reati di cui all'articolo
12 del Testo unico delle
disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive
modificazioni, ai sistemi
informativi dei vettori aerei
e navali nonché ai dati,
detenuti sotto qualsiasi
forma, riguardanti le
generalità dei passeggeri
e la movimentazione delle
merci. La facoltà di accesso
si applica ai dati
riguardanti le
generalità dei
passeggeri e le merci di
tutti gli aeromobili in
partenza o in arrivo negli
aeroporti nazionali e di
tutte le navi che approdino
in porti nazionali o che
partano da essi. I dati
raccolti non possono essere
utilizzati per finalità
diverse da quelle di
prevenzione, accertamento o
repressione dei reati di cui
al citato articolo 407, comma
2, lettera a), del
codice di procedura penale,
dei reati di cui ai citati
articoli 573 e 574 del codice
penale, nonché dei reati di
cui al citato articolo 12 del
testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286, del
1998, e successive
modificazioni, né
trasmessi ad altre
amministrazioni. I dati
raccolti relativi a persone,
nei cui confronti non
risultino necessari
approfondimenti di indagine,
devono essere cancellati o
trasformati in modo da non
consentire l'identificazione
degli interessati. In ogni
caso, i dati raccolti non
possono essere utilizzati al
di fuori del procedimento in
corso e dei procedimenti ad
esso coordinati o
collegati".
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