XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2625 - 2655 - 2713-A
Onorevoli Colleghi! - Le proposte di legge in esame
affrontano la delicata questione dei seggi non attribuiti per
effetto di elezioni plurime di alcuni deputati appartenenti
alla lista di Forza Italia.
Su tale argomento si è sviluppato un lungo e complesso
dibattito sia in Giunta delle elezioni che in Aula con la
conseguente deliberazione della Assemblea assunta in data 15
luglio 2002 con la quale si è deciso di non assegnare gli
undici seggi vacanti per effetto delle predette proclamazioni
plurime.
La decisione della Camera dei deputati muove dalla
considerazione che, secondo la Costituzione, la ricostituzione
del plenum ha un valore tendenziale che non assurge a
principio fondamentale che rende indefettibile la completezza
dell'organo, nonché dalla accertata inesistenza di una norma
di legge che consente di garantire la copertura di quei seggi
resisi vacanti per effetto delle proclamazioni plurime.
La necessità dell'intervento legislativo si impone,
quindi, per introdurre un criterio residuale e finale di
assegnazione dei seggi che prevenga eventuali e ulteriori
vacanze di seggi che potrebbero compromettere la funzionalità
della Camera dei deputati.
Tale criterio deve, ovviamente, essere rispondente al
principio fondamentale contenuto nella nostra Costituzione,
che è quello della sovranità popolare. A tale scopo, la I
Commissione ha esitato un testo che, mutuando alcuni principi
ed alcune disposizioni contenute nella proposta di legge n.
2655 a firma del deputato Gregorio Fontana, introduce una
norma meramente integrativa dell'attuale sistema elettorale
per la Camera dei deputati che serve a coprire le eventuali ed
ulteriori vacanze di seggi che si dovessero verificare nella
XIV legislatura e ad individuare una norma di chiusura del
procedimento elettorale disciplinato dalla legge n. 277 del
1993.
Il testo della Commissione prende atto della intervenuta
decisione della Camera, sicché la disciplina ivi recata non
incide su tale decisione.
La norma di chiusura del procedimento elettorale è
ricavata dai principi che regolano il procedimento elettorale
per la Camera dei deputati introdotti dalla legge n. 277 del
1993.
E' stato già affermato che la legge n. 277 del 1993 non
configura due sistemi elettorali concorrenti, maggioritario
uninominale e proporzionale, la cui unica connessione è data
dalla dichiarazione di collegamento, ma un sistema elettorale
maggioritario uninominale temperato ai fini della
rappresentanza parlamentare da una quota di riserva
proporzionale.
Tale considerazione è facilmente desumibile dalla lettura
degli articoli 1, 18 e 19 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, e successive modifiche ed
integrazioni, e da tutte le altre disposizioni che regolano il
sistema di elezione della Camera dei deputati.
Da tali disposizioni emerge con chiarezza il regime di
esclusiva del sistema maggioritario uninominale e la funzione
residuale della quota proporzionale, intesa come elemento non
determinante della legge elettorale, ma come strumento di mero
riequilibrio della rappresentanza parlamentare.
La interpretazione logica e sistematica di tali
disposizioni consente di affermare che il legislatore del 1993
ha inteso introdurre un sistema elettorale maggioritario
articolato su collegi uninominali, che costringe le forze
politiche a coalizzarsi preventivamente e a sottoporre
all'esame dell'elettore un unico candidato, espressione della
intera coalizione e del medesimo programma di governo.
La legge ha temperato tale sistema prevedendo una quota di
seggi da assegnare su base proporzionale al fine di garantire
il cosiddetto diritto di tribuna ai partiti che scelgono di
testimoniare la propria presenza nello scenario politico
nazionale. Tale diritto di tribuna è limitato alle formazioni
politiche che hanno superato la soglia del quattro per cento
dei voti validi.
Il sistema elettorale per la Camera dei deputati è,
pertanto, un sistema uninominale maggioritario di coalizione
come, peraltro, si evince dalla lettura degli articoli 14 e
seguenti della legge n. 277 del 1993, posto che i soggetti
legittimati a presentare candidature sono "i partiti e i
gruppi politici organizzati".
Tali denominazioni sono riprese da tutte le disposizioni
successive che regolano le varie fasi del procedimento
elettorale.
E', peraltro, evidente che il concetto di gruppo politico
organizzato è molto più ampio del concetto di partito
politico.
Il gruppo politico organizzato può essere una associazione
di cittadini che si riunisce per partecipare solo alla
competizione elettorale, ma il senso prevalente di tale
denominazione, in linea con lo spirito della legge elettorale,
è riferibile alla aggregazione di più partiti politici che si
coalizzano per esprimere candidati unici nei collegi
uninominali. Ciò è avvenuto in tutte le competizioni
elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati dal 1994
ad oggi.
Una siffatta interpretazione non è sostenuta solo dalla
interpretazione letterale e logico-sistematica delle predette
disposizioni ma anche dalle consuetudini parlamentari e
costituzionali che hanno caratterizzato i comportamenti della
quasi totalità dei partiti politici nazionali e degli organi
costituzionali, dall'entrata in vigore del nuovo sistema
elettorale in poi.
E', pertanto, evidente che il concetto di coalizione non
solo è sostanzialmente presente nella legge elettorale ma ne è
il fulcro, o meglio ancora, l'elemento prevalente e
caratterizzante della medesima legge.
Il testo della proposta di legge muove anche dalla
considerazione della assoluta inapplicabilità asseverata dalla
decisione della Camera dei deputati del 15 luglio 2002,
dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 14 del 1994.
Tale disposizione, secondo l'opinione prevalente, non può
essere considerata norma di chiusura del sistema
elettorale.
L'articolo 11 è, infatti, in contrasto con gli articoli 48
e 72 della Costituzione.
Peraltro, se esso fosse norma di chiusura del sistema
elettorale, al pari di tutte le altre norme di identico
contenuto, sarebbe stata consacrata in una legge e non in un
atto normativo secondario adottato dall'esecutivo.
La ragione per la quale il principio contenuto nel citato
articolo 11 non è stato codificato dal Parlamento risiede
certamente nel fatto che lo stesso è utilizzabile solo
nell'ambito di sistemi elettorali articolati prevalentemente
su base proporzionale.
Infatti, la possibilità di attribuire seggi a soggetti
diversi da quelli che hanno ottenuto il consenso elettorale è
compatibile, nei limiti comunque della eccezionalità definiti
dalla Corte Costituzionale, con i sistemi elettorali
proporzionali e non con quelli maggioritari e uninominali come
il nostro. Da qui la necessità di definire una norma di
chiusura del sistema elettorale mutuata dai principi e dal
complesso delle norme che definiscono il circuito di
assegnazione dei seggi, contenuti nella legge n. 277 del 1993,
che parte dai collegi uninominali e si trasferisce nella quota
proporzionale per concludersi nuovamente nei collegi
uninominali.
Venendo ora alla illustrazione del contenuto del testo
licenziato dalla Commissione, si fa presente come esso sia
teso ad introdurre da un lato una modifica all'articolo 84 del
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati che disciplina le modalità di assegnazione
dei seggi in ragione proporzionale, dettando quindi una
normativa "a regime" da applicare a partire dalla XV
legislatura, e da un altro lato una norma transitoria che
chiarisce l'ambito di applicazione della nuova disciplina
rispetto ai seggi che si siano resi vacanti durante la
presente legislatura.
Per quanto riguarda la modifica dell'articolo 84 del
sopracitato testo unico, con il comma 1 dell'articolo unico
della presente proposta di legge, si prevede l'inserimento di
ulteriori quattro periodi al comma 1 del medesimo articolo 84
che disciplina le operazioni che gli Uffici centrali
circoscrizionali nonché l'Ufficio centrale nazionale debbono
effettuare al fine di assegnare alle varie liste i seggi da
attribuire in ragione proporzionale e quindi di proclamare i
candidati compresi nelle liste medesime ovvero nella
graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 1, del
medesimo testo unico che non risultino già proclamati.
Si ricorda infatti che sulla base dell'articolo 83 del
citato testo unico, l'Ufficio centrale nazionale costituito
presso la Corte di Cassazione ripartisce i seggi da attribuire
in ragione proporzionale tra le liste che abbiano conseguito
almeno il 4 per cento su base nazionale, distribuendoli tra le
varie circoscrizioni. Su questa base gli uffici centrali
circoscrizionali, secondo quanto previsto dall'articolo 84 del
medesimo testo unico, proclamano deputati i candidati
attingendoli dalle liste proporzionali secondo l'ordine
progressivo e, ove queste risultino insufficienti, dalle
graduatorie dei non eletti nei collegi uninominali collegati a
ciascuna lista nella stessa circoscrizione. Qualora residuino
ulteriori seggi da assegnare, l'Ufficio centrale nazionale li
attribuisce alla lista cui essi spettano nelle altre
circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti.
Con il comma 1 dell'articolo unico della presente proposta
si intende introdurre una ulteriore modalità di attribuzione
dei seggi in ragione proporzionale di carattere integrativo
che possa intervenire qualora non sia stato possibile
attraverso le operazioni previste dalla disciplina attuale
sopra descritte attribuire ad una lista tutti i seggi a cui
essa ha diritto. Si prevede infatti che qualora al termine
delle proclamazioni effettuate ai sensi dell'attuale articolo
84, comma 1, del citato testo unico, rimangano ancora da
attribuire dei seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio
centrale nazionale ne darà comunicazione all'Ufficio centrale
circoscrizionale della circoscrizione nella quale inizialmente
non è stato possibile attribuire il seggio, il quale
proclamerà eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi
spettanti alla lista e seguendo l'ordine delle rispettive
cifre individuali, i candidati non eletti nei collegi
uninominali nell'ambito della medesima circoscrizione che
appartengono al gruppo politico organizzato di cui fa parte la
lista. Qualora risultino da attribuire più seggi assegnati a
diverse liste appartenenti al medesimo gruppo politico
organizzato, si procederà alla proclamazione degli eletti
partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata.
Qualora anche attraverso tali operazioni rimangano da
attribuire dei seggi alla lista, i seggi stessi verranno
attribuiti nelle altre circoscrizioni procedendo, anche in
queste altre circoscrizioni, alla proclamazione dei candidati
non eletti nei collegi uninominali, nell'ambito delle medesime
circoscrizioni, che appartengono al gruppo politico
organizzato di cui fa parte la lista.
Ai fini dell'applicazione di queste ulteriori disposizioni
per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, si
chiarisce che l'appartenenza dei candidati nei collegi
uninominali al gruppo politico organizzato si desume dal fatto
di aver essi contraddistinto la propria candidatura
uninominale anche con il contrassegno del gruppo politico
organizzato. L'appartenenza della lista, invece, al gruppo
politico organizzato si desume dal fatto che almeno un
candidato di tale lista si sia presentato anche in un collegio
uninominale di una qualsiasi circoscrizione, distinguendo la
propria candidatura uninominale anche con il contrassegno del
gruppo politico organizzato.
Con il comma 2 dell'articolo unico della presente proposta
di legge, attraverso un intervento di coordinamento tra gli
articoli 86 e 84, così modificato, del citato testo unico, si
chiarisce che l'ulteriore modalità di attribuzione dei seggi
in ragione proporzionale sopra illustrata si applica anche ai
seggi che durante la legislatura si rendano, per qualsiasi
causa, vacanti.
A questo ultimo proposito, con il comma 3 dell'articolo
unico della presente proposta di legge si delimita l'ambito di
applicazione delle nuove disposizioni che si intendono
introdurre per quanto riguarda i seggi che si siano resi
vacanti nel corso della XIV legislatura. Si stabilisce infatti
che tali disposizioni si applicheranno nella XIV legislatura
esclusivamente ai fini della attribuzione dei seggi che si
siano resi vacanti a seguito di dimissioni, di morte o di
decadenza per cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
Con il comma 3 si chiarisce quindi in maniera esplicita la
non applicabilità della nuova disciplina sia in sede di
giudizio di convalida delle proclamazioni effettuate
dall'Ufficio elettorale centrale nazionale in applicazione
dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 14 del 1994 sia in riferimento ai seggi che nel corso della
XIV legislatura siano rimasti vacanti a seguito di
proclamazioni plurime di medesimi candidati e che non siano
stati attribuiti alla lista avente diritto a causa di
insufficienza di candidature della lista medesima.
Dalla illustrazione del contenuto delle disposizioni che
si intendono introdurre, si evince quindi in maniera assai
chiara che esse costituiscono un modo per colmare la lacuna
legislativa nella legge elettorale per la Camera dei deputati
evidenziatasi soprattutto a seguito della decisione
dell'Assemblea del 15 luglio 2002.
Il testo è infatti volto ad introdurre una norma di
chiusura da applicare ai fini dell'attribuzione dei seggi una
volta che siano state esperite inutilmente tutte le operazioni
previste dalla disciplina elettorale vigente. Il meccanismo
proposto, diversamente da quanto previsto dall'articolo 11 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1994, appare
coerente con i principi che informano il sistema elettorale
per l'elezione della Camera dei deputati ed in particolare con
l'ispirazione maggioritaria del medesimo, nonché con il
principio costituzionale della sovranità popolare.
Il meccanismo proposto appare inoltre rispondente ai
principi della legislazione elettorale così come essi si sono
materialmente inverati nella prassi dando vita sempre più ad
una competizione tra diverse coalizioni politiche più che tra
liste di partiti concorrenti.
Occorre quindi, in conclusione, ribadire ulteriormente che
le disposizioni della presente proposta trovano origine nella
volontà di individuare una norma di chiusura coerente con la
legislazione elettorale, una volta constatato che la
previsione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 14 del 1994 appare del tutto incompatibile con
il sistema elettorale maggioritario e con i princìpi
costituzionali.
Qualora, infine, si volesse affrontare in altra sede in
modo più complessivo ed articolato la tematica inerente lo
strumento dello "scorporo" e dei meccanismi per eluderne gli
effetti, occorrerebbe forse riflettere sui profili di
costituzionalità della stessa previsione riguardante lo
scorporo, essendo singolare che una coalizione venga
penalizzata nella quota proporzionale dal fatto che un suo
candidato sia stato eletto nel collegio uninominale.
Giampiero D'ALIA, Relatore.