XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2625 - 2655 - 2713-A
TESTO UNIFICATO
della Commissione
Modifiche agli articoli 84 e 86 del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, in materia di attribuzione di seggi
nell'elezione della Camera dei deputati.
Art. 1.
1. All'articolo 84, comma 1, del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "Qualora, al termine delle proclamazioni
effettuate ai sensi dei periodi precedenti, rimangano ancora
da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente
dell'Ufficio centrale nazionale ne dà comunicazione
all'Ufficio centrale circoscrizionale della circoscrizione
nella quale inizialmente non è stato possibile attribuire il
seggio ai sensi del primo, secondo, terzo e quarto periodo, il
quale proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi
spettanti alla lista e seguendo l'ordine delle rispettive
cifre individuali, i candidati non eletti nei collegi
uninominali nell'ambito della medesima circoscrizione che
appartengono al gruppo politico organizzato di cui fa parte la
lista; qualora risultino da attribuire più seggi assegnati a
diverse liste appartenenti al medesimo gruppo politico
organizzato, si procede alla proclamazione degli eletti
partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata.
L'appartenenza dei candidati nei collegi uninominali al gruppo
politico organizzato si desume dall'aver essi contraddistinto
la propria candidatura uninominale anche con il contrassegno
del gruppo politico organizzato. L'appartenenza della lista al
gruppo politico organizzato si desume dal fatto che almeno
un candidato di tale lista si è presentato anche in un
collegio uninominale di una qualsiasi circoscrizione,
distinguendo la propria candidatura uninominale anche con il
contrassegno del gruppo politico organizzato. Qualora, al
termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del sesto
periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi alla lista,
il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà
comunicazione all'Ufficio centrale nazionale affinché si
proceda con le medesime modalità di cui al sesto, settimo ed
ottavo periodo, nella circoscrizione individuata ai sensi
dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo".
2. All'articolo 86, comma 5, del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, e successive modificazioni, le parole: "e quinto
periodo" sono sostituite dalle seguenti: ", quinto, sesto,
settimo, ottavo e nono periodo".
3. Nella XIV legislatura le disposizioni recate dalla
presente legge si applicano esclusivamente ai fini
dell'attribuzione dei seggi che si siano resi vacanti a
seguito di dimissioni, di morte o di decadenza per cause di
ineleggibilità o di incompatibilità.