XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2625 - 2655 - 2713-A




TESTO UNIFICATO
della Commissione


Modifiche agli articoli 84 e 86 del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, in materia di attribuzione di seggi
nell'elezione della Camera dei deputati.


Art. 1.

        1. All'articolo 84, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi dei periodi precedenti, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio centrale nazionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale della circoscrizione nella quale inizialmente non è stato possibile attribuire il seggio ai sensi del primo, secondo, terzo e quarto periodo, il quale proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati non eletti nei collegi uninominali nell'ambito della medesima circoscrizione che appartengono al gruppo politico organizzato di cui fa parte la lista; qualora risultino da attribuire più seggi assegnati a diverse liste appartenenti al medesimo gruppo politico organizzato, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata. L'appartenenza dei candidati nei collegi uninominali al gruppo politico organizzato si desume dall'aver essi contraddistinto la propria candidatura uninominale anche con il contrassegno del gruppo politico organizzato. L'appartenenza della lista al gruppo politico organizzato si desume dal fatto che almeno un candidato di tale lista si è presentato anche in un collegio uninominale di una qualsiasi circoscrizione, distinguendo la propria candidatura uninominale anche con il contrassegno del gruppo politico organizzato. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del sesto periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi alla lista, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale nazionale affinché si proceda con le medesime modalità di cui al sesto, settimo ed ottavo periodo, nella circoscrizione individuata ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo".

        2. All'articolo 86, comma 5, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, le parole: "e quinto periodo" sono sostituite dalle seguenti: ", quinto, sesto, settimo, ottavo e nono periodo".
        3. Nella XIV legislatura le disposizioni recate dalla presente legge si applicano esclusivamente ai fini dell'attribuzione dei seggi che si siano resi vacanti a seguito di dimissioni, di morte o di decadenza per cause di ineleggibilità o di incompatibilità.



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