XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2624




        Onorevoli Colleghi! - La legge n. 171 del 1973 rappresentò il tentativo organico di dare a Venezia una legislazione in grado di assicurare alla città e alla sua laguna la salvaguardia, non solo fisica ed ambientale, ma anche socio-economica, dopo l'alluvione del 1966 che evidenziò di fronte al mondo la fragilità della città e lo stato di degrado a cui era giunta.
        Chiediamo al Parlamento e la Governo di prestare una rinnovata attenzione alla salvezza di Venezia e della sua laguna.
        Da allora si sono susseguiti aggiornamenti della legislazione, o innovazioni rilevanti sia sul piano culturale che sul piano normativo.
        Vanno ricordate soprattutto due leggi: la n. 798 del 1984 e la n. 139 del 1992. Oggi si propone nuovamente la necessità di riformare la legislazione speciale per Venezia.
        Non si tratta di giungere alla formulazione di un testo unico, cosa pure necessaria, visto il susseguirsi, negli anni, di provvedimenti in materia, né al recepimento di una legislazione nazionale più avanzata, in alcune parti, della legislazione speciale stessa.
        I parlamentari proponenti la presente proposta di legge intendono attuare una riforma ben più profonda ed innovativa della legislazione speciale per Venezia.
        L'articolo 1 della legge n. 171 del 1973 prevedeva che: "La salvaguardia di Venezia e della sua laguna è dichiarata problema di preminente interesse nazionale.
        La Repubblica garantisce la salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di Venezia e della sua laguna, ne tutela l'equilibrio idraulico, ne preserva l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle acque e ne assicura la vitalità socioeconomica nel quadro dello sviluppo generale e dell'assetto territoriale della regione.
        Al perseguimento delle predette finalità concorrono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, lo Stato, la regione e gli enti locali".
        Solennemente la Repubblica italiana ha sancito, attraverso questo articolo, il proprio impegno per la città di Venezia e per la sua laguna.
        Vanno fatti salvi tali princìpi costitutivi della legge; essi vanno tuttavia innovati attraverso una moderna cultura ambientalista, che recepisca le recenti leggi, trattati e direttive comunitarie ed internazionali a partire dal Protocollo di Kyoto.
        Le innovazioni proposte dai firmatari attengono ai seguenti temi:

            1) le modifiche inerenti gli assetti istituzionali e costituzionali del nostro Paese, a partire dalla riforma del Titolo V della parte II della Costituzione, influiscono sul processo decisionale della legislazione speciale e sulla composizione degli organi di Governo e di gestione della legge speciale per Venezia;

            2) in materia di salvaguardia fisica ed ambientale si è evoluta ed affinata sempre di più la sensibilità teorica e culturale, addivenendo ad una concezione "sistemica" della laguna di Venezia; non solo, la pratica di questi trenta anni nella realizzazione delle opere di salvaguardia, di disinquinamento e di rivitalizzazione socio-economica evidenzia sempre di più come la laguna di Venezia sia un sistema complesso fortemente antropizzato;

            3) la legislazione in materia di lavori pubblici e di ambiente è stata oggetto di riforme e ad innovazioni rilevanti, da parte della Unione europea e da parte dello Stato italiano. Vanno prioritariamente segnalate le norme che rendono ormai superata, dalla normativa comunitaria, la concessione unica. Sappiamo come una parte rilevante delle opere di salvaguardia sia stata attribuita, attraverso lo strumento della concessione unica, al Consorzio Venezia nuova. Tali modifiche legislative consigliano di recepire le riforme in materia di appalti e per la realizzazione e la gestione di opere pubbliche. Vanno inoltre segnalate le nuove normative in materia di valutazione di impatto ambientale e le profonde innovazioni inerenti la valutazione di impatto ambientale strategica introdotte dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che valuta l'impatto di un'insieme di opere e non l'impatto di una singola opera su un sistema ambientale complesso;

            4) l'Unione europea, nonché una moderna cultura degli incentivi economici, ci inducono a riformare la legislazione inerente la rivitalizzazione socio-economica della città. Il tema affrontato prioritariamente attiene alla rivitalizzazione economica del sistema territoriale e non già della singola impresa, nonché la riconversione ecologica dell'apparato produttivo veneziano.

        L'articolo 1 indica le finalità e gli obiettivi della legge.
        Si è voluto mantenere sostanzialmente inalterato, nel comma 1, l'impianto dell'articolo 1 della legge n. 171 del 1973. Si è introdotto tuttavia un forte richiamo alla moderna cultura ambientalista e agli atti legislativi ed amministrativi che a questa dovranno essere conseguenti. In particolare ci si è richiamati agli indirizzi sullo sviluppo sostenibile indicati dall'Agenda XXI, alle convenzioni internazionali e alle direttive comunitarie in materia ambientale.
        Il comma 2 indica come le finalità della legge si attuino attraverso il Piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano. Questa è una delle innovazioni più rilevanti che si intende apportare alla legge speciale per Venezia.
        La laguna di Venezia è un organismo complesso, fortemente antropizzato. Ogni singola opera dell'uomo, come ci narra la storia, ha avuto ed ha un'influenza profonda sull'insieme del corpo lagunare; il corpo lagunare è un tutt'uno, per molti aspetti, con il mare Adriatico e con i bacini idrici dei fiumi che sversano nella laguna di Venezia o ai margini di essa.
        E' vero che la laguna di Venezia, fin da quando l'agire umano ha operato per consolidare una "barena" o una "velma", o per interrare un canale o un "ghebo" o per deviare la foce di un fiume alterando così l'equilibrio salino, non è più un ambiente naturale, ma artificiale.
        E' altrettanto vero però che, soprattutto nell'ultimo secolo, l'attività dell'uomo ha preso il sopravvento sulla natura e sugli equilibri lagunari mettendo in discussione la sopravvivenza dell'ecosistema, la vita della città, la salute stessa dell'uomo.
        Gli ultimi due secoli, contrassegnati dall'industrializzazione, ci hanno lasciato come tragica eredità un ambiente devastato. Il riequilibrio e il risanamento del sistema lagunare sono un dovere dell'uomo moderno, un debito da pagare nei confronti delle future generazioni.
        La laguna è un organismo complesso; la sua salvaguardia è fatta di un insieme organico di interventi che attengono ad uno spettro diverso di iniziative. Non è più possibile quindi intervenire, anche per raggiungere scopi in sé condivisibili, attraverso singole opere. L'"opera salvifica", quando si parla di Venezia e della laguna, non esiste.
        Per queste motivazioni il Piano riguarda "il sistema lagunare veneziano"; per questo motivo il Piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano dovrà costituire il progetto condiviso attraverso il quale tutte le istituzioni dello Stato concorreranno a raggiungere le finalità di cui al comma 1.
        Va sottolineato come il carattere sistemico degli interventi richieda l'applicazione al Piano della valutazione di impatto ambientale strategico, secondo le direttive e le prescrizioni della citata direttiva 2001/42/CE, cioè una valutazione che si applica agli effetti su di un sistema.
        Per quanto attiene gli obiettivi, si riaffermano le indicazioni storicamente indicate dalla legislazione speciale, pur innovandone alcuni punti.
        Particolare attenzione viene dedicata alla riaffermazione di come gli interventi per la regolazione dei flussi di marea debbano rispettare i princìpi della sperimentalità, della reversibilità e della gradualità.
        Molto si insiste sulla necessità di produrre interventi diffusi di: "ripristino morfologico", per raggiungere "l'ottimizzazione del ricambio tra mare e laguna" per "riattivare i dinamismi naturali", per ricostruire un unicum progettuale e nella qualità delle opere, tra la gestione della laguna e quella del bacino idrografico.
        Si pone oggi il problema di riportare un soddisfacente afflusso di sedimenti dai fiumi alla laguna per invertire il processo che potrebbe trasformarla nei prossimi decenni in un "braccio di mare".
        Il comma 3 indica le prescrizioni per l'esecuzione degli interventi alle bocche di porto di cui al comma 2, lettera c). Si tratta degli interventi più complessi e controversi.
        Non va nascosto come oggi siamo in presenza di una procedura inerente l'opera definita MO.SE. ad uno stadio avanzato. Sul MO.SE. esistono pareri controversi, anche tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (che ha prodotto una valutazione di impatto ambientale negativa) e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Oggi il MO.SE. è soggetto ad una fase avanzata di progettazione ed è ricompreso tra le opere strategiche dello Stato, come da delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002.
        Pare tuttavia ai proponenti che le finalità della legge, assieme ad una moderna cultura dell'ambiente e agli inediti problemi legati all'innalzamento del livello dei mari, ci debbano fare riconsiderare il valore e le finalità dell'opera.
        Sono chiare le nuove procedure autorizzative prescritte dai parlamentari proponenti, nonché lo stretto rapporto tra la possibilità di realizzare le opere alle bocche di porto e le disponibilità finanziarie; difficilmente tali interventi potrebbero essere ricompresi tra quelli finanziabili mediante la finanza di progetto.
        Il comma 4 introduce rilevanti novità per quanto attiene il tema della rivitalizzazione socio-economica.
        Il tema della residenza non è più affrontato come "lotta all'esodo" dal centro storico di Venezia alla terraferma mestrina, come è stato negli ultimi trenta anni.
        La città ha oggi bisogno di ricostruire un proprio equilibrio demografico. Venezia è povera di abitanti nella fasce di età tra i venti e i quaranta anni; Venezia è povera di ceti medi, è povera delle fasce di popolazione maggiormente dinamiche sotto il profilo economico e sociale. Si tratta di attuare a Venezia un'opera di "ricostruzione demografica e sociale" forse unica a mondo. La Città avrà, attraverso l'approvazione di questa legge, tutti gli strumenti per poter agire.
        Parallelamente grande parte dell'apparato economico e produttivo veneziano andrà indotto, attraverso incentivi, a riconvertirsi ecologicamente. Correttamente l'Unione europea ha impedito interventi a singole imprese che potessero prefigurare l'alterarsi dei princìpi della concorrenza.
        Le imprese veneziane subiscono tuttavia gli effetti indotti dai differenziali di costi dovuti alla conformazione fisica della città; soprattutto per quanto attiene il costo dei trasporti di persone o di merci.
        Assieme agli interventi di manutenzione urbana della città di Venezia, le caratteristiche dei quali sono evidentemente del tutto peculiari poiché Venezia è città d'acqua, la rivitalizzazione socio-economica rappresenta come si è già detto, uno dei terreni peculiari di intervento dell'ente locale.
        L'articolo 2 istituisce il Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia.
        Il Comitato di cui all'articolo 4 della legge n. 798 del 1984 ("Comitatone") era incentrato sull'assetto centralistico dello Stato, così come uscito dalla Costituzione nel dopo guerra.
        Il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dei lavori pubblici costituivano il fulcro nel funzionamento del "Comitatone". Il magistrato alle acque era (ed è) il braccio operativo dello Stato in materia di salvaguardia. Lo strumento della concessione unica al Consorzio Venezia nuova completava lo scheletro sul quale è stato costruito l'assetto istituzionale della legislazione speciale.
        Una rigida divisione dei compiti tra le istituzioni dello Stato, codificata nella legge (allo Stato la salvaguardia fisica, alla regione il disinquinamento, ai comuni la manutenzione delle città e la loro rivitalizzazione socio-economica), ha portato ad una divisione nella progettazione e nella realizzazione delle opere, l'opposto di una cultura "sistemica", e, fino all'introduzione dello strumento della conferenza di servizi, ad una paralisi realizzativi. Ci volle, ad esempio, la legge n. 139 del 1992 per poter sbloccare l'inizio, dopo decenni di paralisi, dei rii interni alla città, opera oggetto di conflitto di competenze tra il comune di Venezia e la regione Veneto.
        Lo stesso meccanismo conflittuale si ripropone annualmente all'atto di suddivisione delle risorse economiche messe a disposizione dallo Stato attraverso la legge finanziaria.
        Si propone, pertanto, la riforma del "Comitatone"; si istituisce il Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia; la modifica recepisce i fondamenti delle riforme al titolo V della parte seconda della Costituzione.
        Dopo la riforma del citato titolo V della Costituzione, lo Stato è oggi composto da istituzioni poste su un piano di parità; non c'è più un assetto centralistico anche dal punto di vista dei poteri legislativi. Si passa da una concezione "verticale", ad una "orizzontale" nel funzionamento delle istituzioni dello Stato. La proposta di riforma attiene le modalità di funzionamento del comitato (potrà essere convocato sia dal Presidente del Consiglio dei ministri, che dal Presidente della giunta regionale del Veneto, d'intesa con gli enti locali, come dispone il comma 2), e le sue funzioni (presso la regione Veneto, il comitato può seguire costantemente l'andamento delle attività dell'ufficio di piano, come dispone il comma 4).
        Va sottolineato come i comuni di Cavallino, di recente istituzione, e di Mira, in rappresentanza degli altri comuni della gronda lagunare, siano chiamati a fare parte del comitato istituzionale.
        Si è già detto che il piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano, è l'ossatura sulla quale si innervano gli interventi che costituiscono gli obiettivi della legge.
        L'articolo 3 definisce la composizione e i compiti dell'Ufficio di piano, organismo tecnico che elabora il piano generale. Va sottolineato come in ossequio ai princìpi del federalismo e del decentramento, l'ufficio di piano sia istituito presso il comune di Venezia.
        Rispetto ad impostazioni precedenti, sono chiamati a fare parte dell'ufficio di piano anche l'autorità portuale di Venezia e l'autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione. Come si vede "il sistema laguna" viene ampliato ai bacini fluviali e alle attività che sovrintendono alla gestione del porto di Venezia.
        Nell'articolo 3, comma 1, lettera c), sono indicati inoltre i diversi livelli di pianificazione che devono trovare correlazione con il piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano:

            1) tutte azioni finalizzate a rimuovere le cause del degrado dell'ambiente lagunare veneziano e, in particolare, gli effetti che la realizzazione degli interventi diffusi producono sugli eventi di marea medio-alta a breve e a medio periodo nonché, per le maree eccezionali, sugli interventi alle bocche di porto in vista anche dei cambiamenti climatici in atto soprattutto a scala regionale tenendo presente le dinamiche di sviluppo compatibile del traffico portuale;

            2) il piano per la prevenzione dell'inquinamento e per il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente versante nella laguna di Venezia redatto dalla regione Veneto e i piani redatti dall'autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione di cui all'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni;

            3) il piano programma degli interventi integrati per il risanamento igienico ed edilizio della città di Venezia, e successivi aggiornamenti;

            4) gli interventi finalizzati alla riconversione socio-economica dell'area veneziana di cui al comma 4 dell'articolo 1.

        E' attribuita all'ufficio di piano la gestione del sistema informativo, attualmente affidata al concessionario unico Consorzio Venezia nuova.
        Si pone necessariamente il tema della riforma del Magistrato alle acque di Venezia. Il Magistrato, nell'articolo 4, è trasformato in amministrazione ad ordinamento autonomo, viene cioè svincolato dalla direzione attuale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Magistrato, in questo modo, è trasformato in una struttura di supporto e di assistenza a tutte le amministrazioni dello Stato nel loro operare in materia di salvaguardia di Venezia.
        L'articolo 5 detta le condizioni per la riconversione ecologica dell'economia veneziana.
        Si tratta di un obiettivo estremamente ambizioso. E' già stato detto come i secoli dell'industrializzazione ci abbiano consegnato un ambiente fortemente devastato e una città fortemente sbilanciata verso la terraferma. Quel modello di sviluppo, in tutti i casi, è ormai in crisi ed è ormai improponibile.
        Per questo il tema non può essere quello degli incentivi a singole imprese - cosa peraltro soggetta a procedimento di infrazione da parte dell'Unione europea - ma quello della riconversione ecologica dell'economia veneziana.
        Ciò avverrà attraverso interventi destinati sia al territorio che a sistemi di imprese.
        Tali incentivi naturalmente dovranno attivare investimenti di imprese private.
        Ulteriori incentivi potranno essere attivati per contribuire ad abbattere i differenziali di costo dovuti al sistema dei trasporti e alla particolare conformazione fisica della città.
        L'articolo 6 reca le norme di attuazione della legge.
        Vanno segnalati in particolare i commi 1 e 2 che impegnano lo Stato a risolvere i rapporti in essere con il concessionario unico, nonché ad applicare, per quanto attiene alle opere di competenza dello Stato, le normative vigenti in materia di appalti di opere pubbliche.
        Vengono inoltre indicati gli atti, prodotti autonomamente da ogni singola istituzione, ma da raccordare al Piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano.
        L'articolo 7 prevede che gli accordi di programma, i contratti di programma e la conferenza di servizi, siano gli strumenti indicati per raggiungere un'unità di intenti tra i diversi soggetti istituzionali.
        L'articolo 8 attribuisce al Governo specifiche deleghe in materia edilizia e per normare il traffico acqueo nella laguna di Venezia. Particolare attenzione andrà dedicata a quest'ultimo tema.
        E' necessario arrivare celermente ad una disciplina in materia di traffico acqueo nella laguna di Venezia. Ricordiamo come il Governo abbia concesso al Sindaco di Venezia, fino al 31 dicembre del 2002, poteri commissariali in materia.
        L'articolo 9 introduce una innovativa normativa in materia di concessioni demaniali.
        Nella città di Venezia e nella città di Chioggia, nonché in diverse isole della laguna, molte aree sono soggette ad anacronistiche servitù demaniali non più giustificabili.
        Si propone che, pur mantenendo la piena titolarità da parte dello Stato sulle sue proprietà, gli enti locali, titolari della strumentazione urbanistica, in collaborazione con le istituzioni dello Stato, attivino meccanismi di valorizzazione attraverso la finanza di progetto. Si potrebbero così non sottrarre parti importanti della laguna al degrado, ma lo Stato potrebbe anche ricevere un congruo utile dal loro utilizzo, conservandone la proprietà.
        Gli articoli 10 e 11 indicano le fonti di finanziamento della legge, nonché le norme che, conseguentemente all'entrata in vigore della legge, sono abrogate, garantendo così un testo unitario della normativa sulla salvaguardia di Venezia e della sua laguna.




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