XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2624
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità ed obiettivi).
1. La salvaguardia di Venezia e della sua laguna è
dichiarata obiettivo di preminente interesse nazionale. La
Repubblica garantisce la salvaguardia e la valorizzazione
dell'ambiente naturale, storico, archeologico e artistico
della città di Venezia e del sistema lagunare; ne favorisce la
ricostruzione e la tutela dell'equilibrio idraulico, fisico e
morfologico, rimuovendo le cause degli squilibri idrogeologici
e del degrado esistenti; ne risana e preserva l'ambiente
dall'inquinamento atmosferico, delle acque e del suolo e
assicura la vitalità socio-economica dell'area nel quadro
degli indirizzi sullo sviluppo sostenibile indicati
nell'Agenda XXI e nel rispetto delle convenzioni
internazionali e delle direttive comunitarie in materia
ambientale. Al perseguimento delle finalità di cui al presente
comma concorrono, ciascuno nell'ambito delle proprie
competenze, lo Stato, la regione Veneto, la città
metropolitana di Venezia, la provincia di Venezia, i comuni
interessati nonché gli altri enti territoriali.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono attuate mediante il
Piano generale degli interventi del sistema lagunare
veneziano. Il Piano generale è sottoposto a valutazione di
impatto ambientale strategica di cui alla direttiva 2001/42/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001,
per valutare preventivamente gli effetti sul territorio,
diretti ed indiretti, cumulativi, sinergici, a breve ed a
lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi
delle diverse azioni programmate, al fine di verificare la
sostenibilità ambientale del Piano stesso. Il Piano generale
prevede, nel quadro di un sistema finalizzato al riequilibrio
e alla salvaguardia:
a) il consolidamento delle difese a mare, il
ripascimento dei litorali e il rafforzamento dei marginamenti
lagunari, nonché interventi nei bacini fluviali in grado di
ripristinare l'afflusso di sedimenti;
b) interventi diffusi di ripristino morfologico
della laguna per conseguire l'ottimizzazione del ricambio tra
mare e laguna e per riattivare i dinamismi naturali,
assicurando contemporaneamente la funzionalità di accesso alla
portualità lagunare;
c) la riduzione dei livelli delle maree in laguna
per porre al riparo gli insediamenti urbani dalle acque alte
attraverso:
1) interventi di regolazione dei flussi di marea alle
bocche di porto, nel rispetto delle caratteristiche di
sperimentabilità, di reversibilità e di gradualità;
2) interventi di riconfigurazione e sui fondali delle
bocche di porto;
3) interventi integrati per insulae e di
innalzamento delle parti più basse del centro storico e delle
isole dell'estuario, da attuare in connessione ai programmi di
manutenzione urbana;
d) l'apertura delle valli da pesca all'espansione
della marea;
e) il risanamento delle acque della laguna e del
bacino idrografico immediatamente sversante nel corpo idrico
ricettore e la ricostruzione dell'equilibrio idraulico; il
ripristino delle condizioni di sicurezza e di navigazione dei
corsi d'acqua interni, immediatamente sversanti in laguna;
f) la prevenzione e l'eliminazione
dell'inquinamento idrico, acustico e atmosferico proveniente
dal sistema produttivo; la messa in sicurezza dell'ambiente
lagunare dagli effetti dell'inquinamento prodotto dai siti
inquinati;
g) interventi di approvvigionamento idrico;
h) la progressiva estromissione del trasporto di
prodotti petroliferi e loro derivati in laguna;
i) il riconoscimento della laguna di Venezia come
area di importanza internazionale ai sensi della convenzione
relativa alle zone umide d'importanza internazionale, firmata
a Ramsar il 2 febbraio 1971, resa esecutiva dal decreto del
Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
l) gli interventi per la rivitalizzazione
socio-economica dell'area veneziana attuati ai sensi del comma
4.
3. L'esecuzione degli interventi alle bocche di porto
previsti al comma 2 lettera c) numero 1), è subordinata
alla verifica, da parte del Comitato di cui all'articolo 2, di
un adeguato avanzamento del risanamento e del riequilibrio del
sistema lagunare e del suo bacino idrografico e
particolarmente degli interventi di cui alle lettere a),
b), d), e), f), eh) del medesimo comma 2, come definiti
dal Piano generale degli interventi del sistema lagunare
veneziano; ai risultati della valutazione di impatto
ambientale e della valutazione d'impatto ambientale strategica
di cui alla citata direttiva 2001/42/CE del complesso delle
opere previste dal Piano generale degli interventi del sistema
lagunare veneziano; alla preventiva presentazione di un piano
economico comprendente i costi di costruzione e di
manutenzione, da predisporre prima dell'avvio degli
interventi, che individui le disponibilità finanziarie e che
sia realizzabile in un periodo di tempo determinato, atto a
garantire l'esecuzione di tutti gli altri interventi previsti
dal Piano generale di cui all'articolo 3; all'acquisizione del
parere della regione Veneto e dei comuni di Venezia, di
Chioggia, di Mira e di Cavallino, della provincia di Venezia o
della città metropolitana di Venezia.
4. La rivitalizzazione socio-economica dell'area
veneziana, al fine di assicurare il mantenimento della
residenza nel centro storico di Venezia, ricostruendo
l'equilibrio demografico, e di contribuire ad avviare una
nuova fase dello sviluppo economico del territorio veneziano,
improntata ai princìpi della compatibilità ambientale, nel
rispetto delle convenzioni internazionali e delle direttive
comunitarie in materia, è attuata attraverso:
a) un complesso di misure atte a incentivare il
mantenimento della residenza nel centro storico veneziano,
anche attraverso l'insediamento di nuova popolazione
residente;
b) l'acquisizione da parte degli enti locali di
aree site nei comuni di Venezia di Chioggia, di Mira e di
Cavallino da destinare a insediamenti produttivi e per
l'urbanizzazione primaria e secondaria delle stesse;
c) la concessione di incentivi à agevolazioni per
le aziende pubbliche e private o per i sistemi di imprese, la
cui specificità sia stata riconosciuta dalla Unione europea,
localizzati o che si impegnino a localizzarsi nel centro
storico di Venezia e nelle isole dell'estuario, per recuperare
il differenziale di costi dovuti alla particolare
configurazione urbana della città;
d) la concessione di contributi per la
realizzazione di infrastrutture necessarie allo sviluppo delle
strutture portuali e intermodali dell'area lagunare nonché per
l'infrastrutturazione informatica e delle telecomunicazioni
della città;
e) la concessione di contributi per la
riconversione ecologica di imprese o di sistemi di imprese;
f) il restauro, la ristrutturazione, il
riutilizzo, la valorizzazione e la gestione di immobili
demaniali, anche di carattere storico ed artistico, siti nei
comuni di Venezia, di Chioggia, di Mira e di Cavallino;
g) il restauro, la ristrutturazione, il
riutilizzo, la valorizzazione e la gestione del patrimonio
storico, architettonico e vallivo costituito dai casoni
lagunari in tutta la laguna di Venezia.
5. La manutenzione urbana della città di Venezia,
considerate le particolari condizioni fisiche e strutturali
della città d'acqua, è attuata attraverso un complesso di
interventi quali:
a) interventi integrati per il risanamento
igienico ed edilizio, quali scavo e smaltimento dei fanghi dei
rii, sistemazione di ponti e di fondamenta, opere di
sistemazione della rete fognaria esistente con la messa a
norma degli scarichi, sistemazione e razionalizzazione dei
sottoservizi a rete, consolidamento statico degli edifici
pubblici e privati prospicienti i rii, opere di innalzamento
delle parti basse della città;
b) manutenzione, restauro, ristrutturazione, nuova
edificazione e acquisizione di immobili da destinare al
mantenimento e allo sviluppo delle attività socio-economiche
negli insediamenti urbani lagunari, ovvero interventi, da
realizzare previa convenzione con il comune di Venezia, sul
patrimonio edilizio di enti pubblici o di interesse pubblico,
quali aziende sanitarie locali, istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza, fondazioni, enti religiosi e
culturali, università;
c) realizzazione di un piano di sicurezza
antincendio, considerata la particolare struttura urbana ed
edilizia di Venezia e di Chioggia;
d) provvedimenti per ridurre il moto ondoso
nell'intero bacino lagunare;
e) restauro e ristrutturazione di edifici
demaniali di carattere storico e artistico destinati all'uso
pubblico.
Art. 2.
(Comitato istituzionale
per la salvaguardia di Venezia).
1. E' istituito il Comitato istituzionale per la
salvaguardia di Venezia, di seguito denominato "Comitato",
composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai
Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e
della tutela del territorio, per i beni e le attività
culturali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
dell'economia e delle finanze, dal presidente della giunta
regionale del Veneto, dal presidente della provincia di
Venezia o dal presidente della città metropolitana di Venezia,
dai sindaci dei comuni di Venezia, di Chioggia, di Cavallino e
dal sindaco di Mira in rappresentanza dei restanti comuni
della conterminazione lagunare.
2. Il Comitato è convocato almeno due volte l'anno dal
Presidente del Consiglio dei ministri, oppure dal Presidente
della giunta regionale del Veneto, di intesa con i sindaci di
Venezia, di Chioggia, di Cavallino e di Mira. Il Comitato è
presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri.
3. Al Comitato sono demandati:
a) l'approvazione del Piano generale degli
interventi del sistema lagunare veneziano e dei relativi
programmi di attuazione;
b) l'indirizzo, il coordinamento e il controllo
per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente
legge;
c) la fissazione dei termini perentori entro cui
ogni ente deve provvedere alle rispettive competenze;
d) la ripartizione delle risorse finanziarie messe
a disposizione attraverso la legge finanziaria, sulla base
delle priorità indicate dal Piano generale degli interventi
del sistema lagunare veneziano e dello stato di attuazione
dello stesso;
e) la nomina dei componenti dell'Ufficio di piano,
del suo presidente e del direttore, di cui all'articolo 3.
4. Anche al fine di conseguire gli obiettivi di cui alle
lettere b) e c) del comma 3, il presidente della
giunta regionale del Veneto, di intesa con i sindaci di
Venezia, di Chioggia, di Cavallino e di Mira e può convocare
presso la regione Veneto, con cadenza trimestrale, il Comitato
per verificare l'andamento delle attività dell'Ufficio di
piano di cui all'articolo 3.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ogni
anno al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle
competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro venti
giorni dall'assegnazione e, comunque, prima della data di
presentazione del disegno di legge finanziaria annuale, la
relazione del Comitato sullo stato di attuazione degli
interventi previsti dalla presente legge, che indica, in
particolare, l'analisi degli eventuali ritardi o difficoltà
riscontrati e le misure da adottare per superarli.
6. Il Comitato adotta un regolamento interno che reca
disposizioni per il suo funzionamento.
Art. 3.
(Ufficio di piano)
1. L'Ufficio di piano, istituito presso il comune di
Venezia:
a) redige e aggiorna periodicamente il Piano
generale degli interventi del sistema lagunare veneziano;
b) gestisce il sistema informativo;
c) verifica la correlazione sistemica del Piano
generale degli interventi del sistema lagunare veneziano:
1) con tutte le azioni finalizzate a rimuovere le
cause del degrado dell'ambiente lagunare veneziano ed, in
particolare, con gli effetti che la realizzazione degli
interventi diffusi produce sugli eventi di marea medio-alta a
breve e a medio periodo nonché, per le maree eccezionali,
sugli interventi alle bocche di porto in vista anche dei
cambiamenti climatici in atto soprattutto su scala regionale,
tenendo presente le dinamiche di sviluppo compatibile del
traffico portuale;
2) con il piano per la prevenzione
dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino
idrografico immediatamente versante nella laguna di Venezia
redatto dalla regione Veneto e con i piani redatti
dall'autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento,
Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione di cui all'articolo 12
della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive
modificazioni;
3) con il piano di programma degli interventi
integrati per il risanamento igienico ed edilizio della città
di Venezia e successivi aggiornamenti;
4) con gli interventi finalizzati alla riconversione
socio-economica dell'area veneziana di cui al comma 4
dell'articolo 1;
d) redige gli accordi di programma tra i diversi
soggetti istituzionali.
2. L'Ufficio di piano è composto da tecnici di comprovata
esperienza nel settore, nominati dal Comitato; i tecnici sono
designati, ognuno nell'ambito del rispettivo ruolo organico e
dei rispettivi organi tecnici, dal:
a) Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;
b) Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio;
c) Ministro per i beni e le attività culturali;
d) Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca;
e) Ministro dell'economia e delle finanze;
f) presidente della giunta regionale del
Veneto;
g) presidente della provincia o dal presidente
della città metropolitana di Venezia;
h) sindaco del comune di Venezia;
i) sindaco del comune di Chioggia;
l) sindaco del comune di Cavallino;
m) sindaco del comune di Mira;
n) autorità portuale di Venezia;
o) autorità di bacino dei fiumi Isonzo,
Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto
1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31
agosto 1989.
3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Comitato approva un regolamento per il
funzionamento dell'Ufficio di piano e stabilisce le funzioni
del presidente e del direttore del medesimo Ufficio.
4. Il presidente ed il direttore dell'Ufficio di piano
riferiscono al Comitato, con cadenza trimestrale, secondo le
modalità di cui al comma 2 dell'articolo 2.
Art. 4.
(Riordino del Magistrato
alle acque di Venezia).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo recante norme per il riordino del Magistrato alle
acque di Venezia (MAV), istituito con la legge 5 maggio 1907,
n. 257, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) trasformazione del MAV in amministrazione ad
ordinamento autonomo con funzioni strumentali a quelle dello
Stato, avente personalità giuridica di diritto pubblico e
autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e
finanziaria e sottoposta alle direttive e alla vigilanza del
comitato;
b) attribuzione al MAV in via esclusiva di tutte
le funzioni in materia di salvaguardia di Venezia e della
laguna riservate alle amministrazioni dello Stato, non
attribuite ai sensi della legislazione vigente, e della
funzione di organo tecnico di assistenza all'Ufficio di
piano.
Art. 5.
(Riconversione ecologica
dell'economia veneziana).
1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo
1, comma 4, lettere c), d) ed e), per favorire la
riconversione ecologica dell'economia veneziana e per
contribuire al raggiungimento degli obiettivi posti dal
Protocollo di Kyoto e dalle direttive comunitarie in materia,
è previsto il finanziamento di progetti e di opere, compresi
quelli di iniziativa privata, tesi a ridurre o ad azzerare
l'impatto delle emissioni e dei fattori inquinanti dell'acqua,
dell'aria e del suolo sull'ambiente lagunare, nonché a
sperimentare produzioni a basso impatto ambientale.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 è, altresì,
prevista l'erogazione di finanziamenti da parte dei comuni di
Venezia, di Chioggia e di Cavallino, per un periodo non
superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, finalizzati alla realizzazione di progetti e
di opere, anche di iniziativa di soggetti di diritto privato,
destinati all'implementazione o all'ammodernamento delle
infrastrutture tecnologiche, produttive e di trasporto nel
territorio veneziano.
3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il
Presidente del Consiglio dei ministri adotta, con proprio
decreto, le relative norme di attuazione, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
prevedendo, in particolare, il loro raccordo con le
disposizioni vigenti in materia di incentivi e di agevolazioni
alle attività produttive in conformità alle norme previste
dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato alle
imprese.
Art. 6.
(Norme di attuazione).
1. Gli interventi previsti dall'articolo 1, comma 2,
lettere a) e c), numeri 1) e 2), della presente
legge, sono realizzati, ai sensi dell'articolo 6-bis,
comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206,
mediante apposite concessioni redatte con le modalità previste
dai commi terzo e quarto dell'articolo 3 della legge 29
novembre 1984, n. 798, nel testo previgente alla data di
entrata in vigore della citata legge n. 206 del 1995. Per
l'attuazione del medesimo articolo 6-bis del
decreto-legge n. 96 del 1995, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 206 del 1995, il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti provvede a regolare, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, i rapporti
giuridici ed economici con il soggetto concessionario, fatti
salvi gli effetti comunque prodottisi e i rapporti sorti
anteriormente alla data del 31 maggio 1995. Entro la medesima
data, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
provvede altresì a ridefinire i rapporti con il soggetto
concessionario ai soli fini della realizzazione degli
interventi indicati dal presente comma.
2. Per l'attuazione degli altri interventi previsti
all'articolo 1, comma 2, si applicano le disposizioni previste
dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici.
3. Per il perseguimento degli obiettivi previsti
all'articolo 1, comma 2, lettera f), si applicano le
disposizioni dell'accordo di programma per la chimica di Porto
Marghera, approvato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 12 febbraio 1999, e dell'accordo di programma
integrativo del 15 dicembre 2000, prevedendo il loro raccordo
con la legislazione nazionale vigente in materia.
4. Per il perseguimento degli obiettivi previsti
all'articolo 1, comma 4, lettera a), della presente
legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentiti i pareri dei comuni di Venezia e di Chioggia, adotta,
con proprio decreto, le relative norme di attuazione ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
prevedendo, in particolare, il loro raccordo con le
disposizioni della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive
modificazioni, e con le altre disposizioni previste dalla
normativa vigente in materia di rilascio e di locazione di
immobili ad uso abitativo. Nelle more dell'entrata in vigore
del regolamento, di cui al presente comma, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 29 novembre
1984, n. 798.
5. Per il perseguimento degli obiettivi previsti
all'articolo 1, comma 4, lettera a), le priorità
programmatiche, nonché i criteri per l'assegnazione dei
contributi sono disciplinati da apposita delibera del
consiglio comunale di Venezia.
6. Per il perseguimento degli obiettivi previsti
all'articolo 1, comma 4, lettera g), i comuni
interessati presentano proposte di riutilizzo e gestione al
Comitato.
7. Il Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il
risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente
sversante nella laguna di Venezia previsto dalla legge della
regione Veneto 27 febbraio 1990, n. 17, e successive
modificazioni, è parte integrante del Piano generale degli
interventi del sistema lagunare veneziano.
8. Il progetto integrato ridefinito dall'accordo di
programma sottoscritto il 3 agosto 1993, ai sensi
dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139, e il
programma degli interventi integrati per il risanamento
igienico-edilizio della città di Venezia sono parte integrante
del Piano generale degli interventi del sistema lagunare
veneziano.
9. Il progetto per la valutazione e la gestione della
sicurezza antincendio a Venezia e il piano per la rete idrica
antincendio del comune di Venezia sono parte integrante del
Piano generale degli interventi del sistema lagunare
veneziano.
10. I piani predisposti dall'autorità di bacino dei fiumi
Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione sono
parte integrante del Piano generale degli interventi del
sistema lagunare veneziano.
11. Gli interventi di cui all'articolo 5 sono parte
integrante del Piano generale degli interventi del sistema
lagunare veneziano.
12. Il comune di Mira ha facoltà di proporre, di concerto
con il comune di Venezia, all'Ufficio di piano di cui
all'articolo 3, interventi finalizzati al recupero
morfologico, ambientale e funzionale delle Casse di Colmata.
Tali proposte, approvate dal Comitato, sono parte integrante
del Piano generale degli interventi del sistema lagunare
veneziana.
13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio emana un apposito decreto recante il riconoscimento
della laguna di Venezia come area di importanza internazionale
ai sensi della citata convenzione di Ramsar, resa esecutiva
dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n.
448.
Art. 7.
(Accordi e contratti di programma,
conferenza di servizi).
1. Qualora il Piano generale degli interventi del sistema
lagunare veneziano richieda per la sua attuazione l'azione
integrata e coordinata di amministrazioni, di enti pubblici o,
comunque, di due o più tra tali soggetti, il Comitato, su
richiesta del presidente della giunta regionale del Veneto,
del presidente della provincia o del presidente della città
metropolitana di Venezia, del sindaco di Venezia, del sindaco
di Chioggia, del sindaco di Cavallino, del sindaco di Mira o
di altre amministrazioni pubbliche, individua il soggetto che,
in base alla competenza primaria o prevalente sugli
interventi, promuove la conclusione di appositi accordi di
programma.
2. L'accordo di programma assicura il coordinamento delle
azioni e ne determina i tempi, le modalità di funzionamento e
ogni altro adempimento connesso.
3. Nel caso in cui non si raggiunga l'unanimità, il
soggetto promotore può richiedere al presidente del Comitato
di sottoporre l'ipotesi di accordo al Comitato stesso, per
l'approvazione definitiva.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo si
applicano le norme che disciplinano gli accordi di programma
previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e, in particolare, l'articolo 34.
5. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla
presente legge, i soggetti competenti alla realizzazione degli
interventi stessi, trasmettono i progetti preliminari alle
amministrazioni dello Stato e agli altri enti comunque
interessati a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni,
approvazioni e nulla osta previsti da leggi statali e
regionali.
6. Il soggetto competente alla realizzazione
dell'intervento convoca una conferenza di servizi, ai sensi
degli articoli 14, 14-bis, 14-ter e
14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, cui partecipano tutti i soggetti
interessati. La conferenza valuta i progetti nel rispetto
delle normative vigenti e si esprime su di essi entro un mese
dalla convocazione.
7. Le determinazioni della conferenza di servizi di cui al
comma 6 del presente articolo sul progetto preliminare,
assunte all'unanimità ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, e comunque in conformità a
quanto previsto dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, e successive modificazioni, sostituiscono a ogni
effetto gli atti d'intesa, i pareri, le approvazioni e i nulla
osta previsti dalle leggi statali e regionali e di competenza
dei soggetti partecipanti.
8. Qualora gli interventi indicati nel Piano generale
degli interventi del sistema lagunare veneziano coinvolgano
una molteplicità di soggetti pubblici e privati per la loro
attuazione, si procede prioritariamente mediante ricorso a
contratti di programma.
Art. 8.
(Disposizioni varie e delega al Governo in materia
edilizia e di circolazione acquea del traffico).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il comune di Venezia è tenuto ad adeguare la
propria strumentazione urbanistica alle prescrizioni
urbanistiche stabilite della vigente legislazione nazionale e
regionale.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, secondo i
princìpi e criteri direttivi di seguito indicati, uno o più
decreti legislativi recanti:
a) nuove norme per l'esame degli interventi
edilizi nonché di quelli di trasformazione e di modifica del
territorio nei comuni e nelle aree di cui all'articolo 1, che
alterano l'aspetto esteriore degli edifici e lo stato dei
luoghi in maniera permanente, da eseguire all'interno della
conterminazione della laguna di Venezia;
b) una disciplina della circolazione acquea del
traffico, nonché delle relative autorizzazioni nell'ambito
della laguna di Venezia, che persegua i seguenti obiettivi:
1) il coordinamento dei poteri sulle acque del sistema
lagunare;
2) la disciplina di ogni tipo di traffico con
l'individuazione dei traffici marittimi e portuali che ne
rimangono esclusi, in conformità al coordinamento dei poteri
previsto dal numero 1);
3) l'individuazione di un sistema di rilevamento dei
natanti, al fine di garantire il controllo e la sicurezza
della navigazione;
4) una disciplina delle materie inerenti i requisiti,
i titoli professionali e le patenti, necessari per l'esercizio
dei servizi di linea e non di linea e, in generale, per la
conduzione dei mezzi;
5) una disciplina del sistema sanzionatorio, con
particolare riferimento ad un sistema che privilegi le
sanzioni di ordine amministrativo rispetto a quelle di
carattere penale, nonché la validità, a fini sanzionatori, di
infrazioni riscontrate attraverso sistemi satellitari o
similari;
6) una definizione delle norme concernenti la
determinazione e le caratteristiche dei natanti e degli organi
di propulsione meccanica degli stessi, al fine di limitare il
moto ondoso e le emanazioni inquinanti.
Art. 9.
(Concessioni demaniali).
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 4, lettera
f), i comuni di Venezia e di Chioggia possono
presentare, relativamente ai compendi di idroscalo G.
Miraglia; Forte di S. Andrea Vignole; caserma Pepe-lido,
arsenale; aree demaniali degli Alberoni, Forte Cabianca -
lido, Forte Cà Roman - Pellestrina e Forte Penzo-Chioggia,
progetti di utilizzo a fini produttivi o culturali o del tempo
libero.
2. I progetti possono essere presentati anche in
collaborazione con soggetti di diritto pubblico o privato
scelti attraverso gara ad evidenza pubblica.
3. I progetti devono essere corredati dalla strumentazione
urbanistica e dal piano finanziario.
4. Il Comitato approva i progetti; le amministrazioni
competenti provvedono, conseguentemente, a concedere il bene
al soggetto aggiudicatario della gara di cui al comma 2, in
regime di concessione, per un tempo necessario a remunerare il
capitale investito nella realizzazione del progetto stesso.
5. L'Isola del Lazzaretto nuovo è affidata in concessione
al comune di Venezia che provvede alla relativa gestione, nel
rispetto dei vincoli archeologici ed ambientali, anche
prevedendo la concessione della gestione a soggetti terzi.
6. La provincia di Venezia, al fine di favorire le
attività legate all'acquacoltura, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, presenta al Comitato
un piano per la concessione ai soggetti imprenditoriali del
settore, da essa stessa individuati, di aree della laguna da
destinare a tali attività. Il Comitato approva i progetti; i
competenti organi dello Stato provvedono, conseguentemente, a
concedere ai soggetti tali aree in regime di concessione.
Art. 10.
(Finanziamento).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede con appositi stanziamenti definiti
annualmente dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni.
Art. 11.
(Abrogazioni).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono abrogati i seguenti atti:
a) regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1901,
convertito dalla legge 3 febbraio 1938, n. 168;
b) regio decreto 7 marzo 1938, n. 337;
c) legge 31 marzo 1956, n. 294;
d) legge 20 ottobre 1960, n. 1233;
e) legge 2 marzo 1963, n. 397;
f) legge 5 luglio 1966, n. 526;
g) legge 6 agosto 1966, n. 652;
h) statuto del Consorzio obbligatorio per
l'ampliamento del porto e della zona industriale di
Venezia-Marghera, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1967, n. 986;
i) legge 8 marzo 1968, n. 194;
l) legge 24 dicembre 1969, n. 1013;
m) legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive
modificazioni,
n) decreto del Presidente della Repubblica 20
settembre 1973, n. 791;
o) decreto del Presidente della Repubblica 20
settembre 1973, n. 962, e successive modificazioni;
p) legge 5 agosto 1975, n. 404;
q) decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 1980, n.
56;
r) legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive
modificazioni;
s) decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n.
71, e successive modificazioni;
t) legge 8 novembre 1991, n. 360, e successive
modificazioni;
u) legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive
modificazioni;
v) decreto legislativo 13 gennaio 1994, n. 62;
z) decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, ad
esclusione dell'articolo 6-bis.