XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2624




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità ed obiettivi).

        1. La salvaguardia di Venezia e della sua laguna è dichiarata obiettivo di preminente interesse nazionale. La Repubblica garantisce la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente naturale, storico, archeologico e artistico della città di Venezia e del sistema lagunare; ne favorisce la ricostruzione e la tutela dell'equilibrio idraulico, fisico e morfologico, rimuovendo le cause degli squilibri idrogeologici e del degrado esistenti; ne risana e preserva l'ambiente dall'inquinamento atmosferico, delle acque e del suolo e assicura la vitalità socio-economica dell'area nel quadro degli indirizzi sullo sviluppo sostenibile indicati nell'Agenda XXI e nel rispetto delle convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie in materia ambientale. Al perseguimento delle finalità di cui al presente comma concorrono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, lo Stato, la regione Veneto, la città metropolitana di Venezia, la provincia di Venezia, i comuni interessati nonché gli altri enti territoriali.
        2. Le finalità di cui al comma 1 sono attuate mediante il Piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano. Il Piano generale è sottoposto a valutazione di impatto ambientale strategica di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, per valutare preventivamente gli effetti sul territorio, diretti ed indiretti, cumulativi, sinergici, a breve ed a lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi delle diverse azioni programmate, al fine di verificare la sostenibilità ambientale del Piano stesso. Il Piano generale prevede, nel quadro di un sistema finalizzato al riequilibrio e alla salvaguardia:

            a) il consolidamento delle difese a mare, il ripascimento dei litorali e il rafforzamento dei marginamenti lagunari, nonché interventi nei bacini fluviali in grado di ripristinare l'afflusso di sedimenti;

            b) interventi diffusi di ripristino morfologico della laguna per conseguire l'ottimizzazione del ricambio tra mare e laguna e per riattivare i dinamismi naturali, assicurando contemporaneamente la funzionalità di accesso alla portualità lagunare;

            c) la riduzione dei livelli delle maree in laguna per porre al riparo gli insediamenti urbani dalle acque alte attraverso:

                1) interventi di regolazione dei flussi di marea alle bocche di porto, nel rispetto delle caratteristiche di sperimentabilità, di reversibilità e di gradualità;

                2) interventi di riconfigurazione e sui fondali delle bocche di porto;

                3) interventi integrati per insulae e di innalzamento delle parti più basse del centro storico e delle isole dell'estuario, da attuare in connessione ai programmi di manutenzione urbana;

            d) l'apertura delle valli da pesca all'espansione della marea;

            e) il risanamento delle acque della laguna e del bacino idrografico immediatamente sversante nel corpo idrico ricettore e la ricostruzione dell'equilibrio idraulico; il ripristino delle condizioni di sicurezza e di navigazione dei corsi d'acqua interni, immediatamente sversanti in laguna;

            f) la prevenzione e l'eliminazione dell'inquinamento idrico, acustico e atmosferico proveniente dal sistema produttivo; la messa in sicurezza dell'ambiente lagunare dagli effetti dell'inquinamento prodotto dai siti inquinati;

            g) interventi di approvvigionamento idrico;

            h) la progressiva estromissione del trasporto di prodotti petroliferi e loro derivati in laguna;
            i) il riconoscimento della laguna di Venezia come area di importanza internazionale ai sensi della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

            l) gli interventi per la rivitalizzazione socio-economica dell'area veneziana attuati ai sensi del comma 4.

        3. L'esecuzione degli interventi alle bocche di porto previsti al comma 2 lettera c) numero 1), è subordinata alla verifica, da parte del Comitato di cui all'articolo 2, di un adeguato avanzamento del risanamento e del riequilibrio del sistema lagunare e del suo bacino idrografico e particolarmente degli interventi di cui alle lettere a), b), d), e), f), eh) del medesimo comma 2, come definiti dal Piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano; ai risultati della valutazione di impatto ambientale e della valutazione d'impatto ambientale strategica di cui alla citata direttiva 2001/42/CE del complesso delle opere previste dal Piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano; alla preventiva presentazione di un piano economico comprendente i costi di costruzione e di manutenzione, da predisporre prima dell'avvio degli interventi, che individui le disponibilità finanziarie e che sia realizzabile in un periodo di tempo determinato, atto a garantire l'esecuzione di tutti gli altri interventi previsti dal Piano generale di cui all'articolo 3; all'acquisizione del parere della regione Veneto e dei comuni di Venezia, di Chioggia, di Mira e di Cavallino, della provincia di Venezia o della città metropolitana di Venezia.
        4. La rivitalizzazione socio-economica dell'area veneziana, al fine di assicurare il mantenimento della residenza nel centro storico di Venezia, ricostruendo l'equilibrio demografico, e di contribuire ad avviare una nuova fase dello sviluppo economico del territorio veneziano, improntata ai princìpi della compatibilità ambientale, nel rispetto delle convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie in materia, è attuata attraverso:

            a) un complesso di misure atte a incentivare il mantenimento della residenza nel centro storico veneziano, anche attraverso l'insediamento di nuova popolazione residente;

            b) l'acquisizione da parte degli enti locali di aree site nei comuni di Venezia di Chioggia, di Mira e di Cavallino da destinare a insediamenti produttivi e per l'urbanizzazione primaria e secondaria delle stesse;

            c) la concessione di incentivi à agevolazioni per le aziende pubbliche e private o per i sistemi di imprese, la cui specificità sia stata riconosciuta dalla Unione europea, localizzati o che si impegnino a localizzarsi nel centro storico di Venezia e nelle isole dell'estuario, per recuperare il differenziale di costi dovuti alla particolare configurazione urbana della città;

            d) la concessione di contributi per la realizzazione di infrastrutture necessarie allo sviluppo delle strutture portuali e intermodali dell'area lagunare nonché per l'infrastrutturazione informatica e delle telecomunicazioni della città;

            e) la concessione di contributi per la riconversione ecologica di imprese o di sistemi di imprese;

            f) il restauro, la ristrutturazione, il riutilizzo, la valorizzazione e la gestione di immobili demaniali, anche di carattere storico ed artistico, siti nei comuni di Venezia, di Chioggia, di Mira e di Cavallino;

            g) il restauro, la ristrutturazione, il riutilizzo, la valorizzazione e la gestione del patrimonio storico, architettonico e vallivo costituito dai casoni lagunari in tutta la laguna di Venezia.

        5. La manutenzione urbana della città di Venezia, considerate le particolari condizioni fisiche e strutturali della città d'acqua, è attuata attraverso un complesso di interventi quali:

            a) interventi integrati per il risanamento igienico ed edilizio, quali scavo e smaltimento dei fanghi dei rii, sistemazione di ponti e di fondamenta, opere di sistemazione della rete fognaria esistente con la messa a norma degli scarichi, sistemazione e razionalizzazione dei sottoservizi a rete, consolidamento statico degli edifici pubblici e privati prospicienti i rii, opere di innalzamento delle parti basse della città;

            b) manutenzione, restauro, ristrutturazione, nuova edificazione e acquisizione di immobili da destinare al mantenimento e allo sviluppo delle attività socio-economiche negli insediamenti urbani lagunari, ovvero interventi, da realizzare previa convenzione con il comune di Venezia, sul patrimonio edilizio di enti pubblici o di interesse pubblico, quali aziende sanitarie locali, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, fondazioni, enti religiosi e culturali, università;

            c) realizzazione di un piano di sicurezza antincendio, considerata la particolare struttura urbana ed edilizia di Venezia e di Chioggia;

            d) provvedimenti per ridurre il moto ondoso nell'intero bacino lagunare;

            e) restauro e ristrutturazione di edifici demaniali di carattere storico e artistico destinati all'uso pubblico.


Art. 2.

(Comitato istituzionale
per la salvaguardia di Venezia).

        1. E' istituito il Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia, di seguito denominato "Comitato", composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio, per i beni e le attività culturali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze, dal presidente della giunta regionale del Veneto, dal presidente della provincia di Venezia o dal presidente della città metropolitana di Venezia, dai sindaci dei comuni di Venezia, di Chioggia, di Cavallino e dal sindaco di Mira in rappresentanza dei restanti comuni della conterminazione lagunare.
        2. Il Comitato è convocato almeno due volte l'anno dal Presidente del Consiglio dei ministri, oppure dal Presidente della giunta regionale del Veneto, di intesa con i sindaci di Venezia, di Chioggia, di Cavallino e di Mira. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri.
        3. Al Comitato sono demandati:

            a) l'approvazione del Piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano e dei relativi programmi di attuazione;

            b) l'indirizzo, il coordinamento e il controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge;

            c) la fissazione dei termini perentori entro cui ogni ente deve provvedere alle rispettive competenze;

            d) la ripartizione delle risorse finanziarie messe a disposizione attraverso la legge finanziaria, sulla base delle priorità indicate dal Piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano e dello stato di attuazione dello stesso;

            e) la nomina dei componenti dell'Ufficio di piano, del suo presidente e del direttore, di cui all'articolo 3.

        4. Anche al fine di conseguire gli obiettivi di cui alle lettere b) e c) del comma 3, il presidente della giunta regionale del Veneto, di intesa con i sindaci di Venezia, di Chioggia, di Cavallino e di Mira e può convocare presso la regione Veneto, con cadenza trimestrale, il Comitato per verificare l'andamento delle attività dell'Ufficio di piano di cui all'articolo 3.
        5. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ogni anno al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro venti giorni dall'assegnazione e, comunque, prima della data di presentazione del disegno di legge finanziaria annuale, la relazione del Comitato sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, che indica, in particolare, l'analisi degli eventuali ritardi o difficoltà riscontrati e le misure da adottare per superarli.
        6. Il Comitato adotta un regolamento interno che reca disposizioni per il suo funzionamento.


Art. 3.

(Ufficio di piano)

        1. L'Ufficio di piano, istituito presso il comune di Venezia:

            a) redige e aggiorna periodicamente il Piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano;

            b) gestisce il sistema informativo;

            c) verifica la correlazione sistemica del Piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano:

                1) con tutte le azioni finalizzate a rimuovere le cause del degrado dell'ambiente lagunare veneziano ed, in particolare, con gli effetti che la realizzazione degli interventi diffusi produce sugli eventi di marea medio-alta a breve e a medio periodo nonché, per le maree eccezionali, sugli interventi alle bocche di porto in vista anche dei cambiamenti climatici in atto soprattutto su scala regionale, tenendo presente le dinamiche di sviluppo compatibile del traffico portuale;

                2) con il piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente versante nella laguna di Venezia redatto dalla regione Veneto e con i piani redatti dall'autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione di cui all'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni;
                3) con il piano di programma degli interventi integrati per il risanamento igienico ed edilizio della città di Venezia e successivi aggiornamenti;

                4) con gli interventi finalizzati alla riconversione socio-economica dell'area veneziana di cui al comma 4 dell'articolo 1;

            d) redige gli accordi di programma tra i diversi soggetti istituzionali.

        2. L'Ufficio di piano è composto da tecnici di comprovata esperienza nel settore, nominati dal Comitato; i tecnici sono designati, ognuno nell'ambito del rispettivo ruolo organico e dei rispettivi organi tecnici, dal:

            a) Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

            b) Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

            c) Ministro per i beni e le attività culturali;

            d) Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

            e) Ministro dell'economia e delle finanze;

            f) presidente della giunta regionale del Veneto;

            g) presidente della provincia o dal presidente della città metropolitana di Venezia;

            h) sindaco del comune di Venezia;

            i) sindaco del comune di Chioggia;

            l) sindaco del comune di Cavallino;

            m) sindaco del comune di Mira;

            n) autorità portuale di Venezia;

            o) autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1989.
        3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato approva un regolamento per il funzionamento dell'Ufficio di piano e stabilisce le funzioni del presidente e del direttore del medesimo Ufficio.
        4. Il presidente ed il direttore dell'Ufficio di piano riferiscono al Comitato, con cadenza trimestrale, secondo le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 2.


Art. 4.

(Riordino del Magistrato
alle acque di Venezia).

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riordino del Magistrato alle acque di Venezia (MAV), istituito con la legge 5 maggio 1907, n. 257, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) trasformazione del MAV in amministrazione ad ordinamento autonomo con funzioni strumentali a quelle dello Stato, avente personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e finanziaria e sottoposta alle direttive e alla vigilanza del comitato;

            b) attribuzione al MAV in via esclusiva di tutte le funzioni in materia di salvaguardia di Venezia e della laguna riservate alle amministrazioni dello Stato, non attribuite ai sensi della legislazione vigente, e della funzione di organo tecnico di assistenza all'Ufficio di piano.


Art. 5.

(Riconversione ecologica
dell'economia veneziana).

        1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, comma 4, lettere c), d) ed e), per favorire la riconversione ecologica dell'economia veneziana e per contribuire al raggiungimento degli obiettivi posti dal Protocollo di Kyoto e dalle direttive comunitarie in materia, è previsto il finanziamento di progetti e di opere, compresi quelli di iniziativa privata, tesi a ridurre o ad azzerare l'impatto delle emissioni e dei fattori inquinanti dell'acqua, dell'aria e del suolo sull'ambiente lagunare, nonché a sperimentare produzioni a basso impatto ambientale.
        2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 è, altresì, prevista l'erogazione di finanziamenti da parte dei comuni di Venezia, di Chioggia e di Cavallino, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, finalizzati alla realizzazione di progetti e di opere, anche di iniziativa di soggetti di diritto privato, destinati all'implementazione o all'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche, produttive e di trasporto nel territorio veneziano.
        3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, con proprio decreto, le relative norme di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevedendo, in particolare, il loro raccordo con le disposizioni vigenti in materia di incentivi e di agevolazioni alle attività produttive in conformità alle norme previste dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.


Art. 6.

(Norme di attuazione).

        1. Gli interventi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettere a) e c), numeri 1) e 2), della presente legge, sono realizzati, ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, mediante apposite concessioni redatte con le modalità previste dai commi terzo e quarto dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 206 del 1995. Per l'attuazione del medesimo articolo 6-bis del decreto-legge n. 96 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 206 del 1995, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede a regolare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rapporti giuridici ed economici con il soggetto concessionario, fatti salvi gli effetti comunque prodottisi e i rapporti sorti anteriormente alla data del 31 maggio 1995. Entro la medesima data, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede altresì a ridefinire i rapporti con il soggetto concessionario ai soli fini della realizzazione degli interventi indicati dal presente comma.
        2. Per l'attuazione degli altri interventi previsti all'articolo 1, comma 2, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici.
        3. Per il perseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 1, comma 2, lettera f), si applicano le disposizioni dell'accordo di programma per la chimica di Porto Marghera, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 febbraio 1999, e dell'accordo di programma integrativo del 15 dicembre 2000, prevedendo il loro raccordo con la legislazione nazionale vigente in materia.
        4. Per il perseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 1, comma 4, lettera a), della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i pareri dei comuni di Venezia e di Chioggia, adotta, con proprio decreto, le relative norme di attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevedendo, in particolare, il loro raccordo con le disposizioni della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, e con le altre disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di rilascio e di locazione di immobili ad uso abitativo. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento, di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 29 novembre 1984, n. 798.
        5. Per il perseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 1, comma 4, lettera a), le priorità programmatiche, nonché i criteri per l'assegnazione dei contributi sono disciplinati da apposita delibera del consiglio comunale di Venezia.
        6. Per il perseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 1, comma 4, lettera g), i comuni interessati presentano proposte di riutilizzo e gestione al Comitato.
        7. Il Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia previsto dalla legge della regione Veneto 27 febbraio 1990, n. 17, e successive modificazioni, è parte integrante del Piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano.
        8. Il progetto integrato ridefinito dall'accordo di programma sottoscritto il 3 agosto 1993, ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139, e il programma degli interventi integrati per il risanamento igienico-edilizio della città di Venezia sono parte integrante del Piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano.
        9. Il progetto per la valutazione e la gestione della sicurezza antincendio a Venezia e il piano per la rete idrica antincendio del comune di Venezia sono parte integrante del Piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano.
        10. I piani predisposti dall'autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione sono parte integrante del Piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano.
        11. Gli interventi di cui all'articolo 5 sono parte integrante del Piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano.
        12. Il comune di Mira ha facoltà di proporre, di concerto con il comune di Venezia, all'Ufficio di piano di cui all'articolo 3, interventi finalizzati al recupero morfologico, ambientale e funzionale delle Casse di Colmata. Tali proposte, approvate dal Comitato, sono parte integrante del Piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziana.
        13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio emana un apposito decreto recante il riconoscimento della laguna di Venezia come area di importanza internazionale ai sensi della citata convenzione di Ramsar, resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.


Art. 7.

(Accordi e contratti di programma,
conferenza di servizi).

        1. Qualora il Piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano richieda per la sua attuazione l'azione integrata e coordinata di amministrazioni, di enti pubblici o, comunque, di due o più tra tali soggetti, il Comitato, su richiesta del presidente della giunta regionale del Veneto, del presidente della provincia o del presidente della città metropolitana di Venezia, del sindaco di Venezia, del sindaco di Chioggia, del sindaco di Cavallino, del sindaco di Mira o di altre amministrazioni pubbliche, individua il soggetto che, in base alla competenza primaria o prevalente sugli interventi, promuove la conclusione di appositi accordi di programma.
        2. L'accordo di programma assicura il coordinamento delle azioni e ne determina i tempi, le modalità di funzionamento e ogni altro adempimento connesso.
        3. Nel caso in cui non si raggiunga l'unanimità, il soggetto promotore può richiedere al presidente del Comitato di sottoporre l'ipotesi di accordo al Comitato stesso, per l'approvazione definitiva.
        4. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme che disciplinano gli accordi di programma previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e, in particolare, l'articolo 34.
        5. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, i soggetti competenti alla realizzazione degli interventi stessi, trasmettono i progetti preliminari alle amministrazioni dello Stato e agli altri enti comunque interessati a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla osta previsti da leggi statali e regionali.
        6. Il soggetto competente alla realizzazione dell'intervento convoca una conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, cui partecipano tutti i soggetti interessati. La conferenza valuta i progetti nel rispetto delle normative vigenti e si esprime su di essi entro un mese dalla convocazione.
        7. Le determinazioni della conferenza di servizi di cui al comma 6 del presente articolo sul progetto preliminare, assunte all'unanimità ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e comunque in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, sostituiscono a ogni effetto gli atti d'intesa, i pareri, le approvazioni e i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali e di competenza dei soggetti partecipanti.
        8. Qualora gli interventi indicati nel Piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano coinvolgano una molteplicità di soggetti pubblici e privati per la loro attuazione, si procede prioritariamente mediante ricorso a contratti di programma.


Art. 8.

(Disposizioni varie e delega al Governo in materia
edilizia e di circolazione acquea del traffico).

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune di Venezia è tenuto ad adeguare la propria strumentazione urbanistica alle prescrizioni urbanistiche stabilite della vigente legislazione nazionale e regionale.
        2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i princìpi e criteri direttivi di seguito indicati, uno o più decreti legislativi recanti:

                a) nuove norme per l'esame degli interventi edilizi nonché di quelli di trasformazione e di modifica del territorio nei comuni e nelle aree di cui all'articolo 1, che alterano l'aspetto esteriore degli edifici e lo stato dei luoghi in maniera permanente, da eseguire all'interno della conterminazione della laguna di Venezia;

                b) una disciplina della circolazione acquea del traffico, nonché delle relative autorizzazioni nell'ambito della laguna di Venezia, che persegua i seguenti obiettivi:

                1) il coordinamento dei poteri sulle acque del sistema lagunare;

                2) la disciplina di ogni tipo di traffico con l'individuazione dei traffici marittimi e portuali che ne rimangono esclusi, in conformità al coordinamento dei poteri previsto dal numero 1);

                3) l'individuazione di un sistema di rilevamento dei natanti, al fine di garantire il controllo e la sicurezza della navigazione;

                4) una disciplina delle materie inerenti i requisiti, i titoli professionali e le patenti, necessari per l'esercizio dei servizi di linea e non di linea e, in generale, per la conduzione dei mezzi;

                5) una disciplina del sistema sanzionatorio, con particolare riferimento ad un sistema che privilegi le sanzioni di ordine amministrativo rispetto a quelle di carattere penale, nonché la validità, a fini sanzionatori, di infrazioni riscontrate attraverso sistemi satellitari o similari;

                6) una definizione delle norme concernenti la determinazione e le caratteristiche dei natanti e degli organi di propulsione meccanica degli stessi, al fine di limitare il moto ondoso e le emanazioni inquinanti.


Art. 9.

(Concessioni demaniali).

        1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 4, lettera f), i comuni di Venezia e di Chioggia possono presentare, relativamente ai compendi di idroscalo G. Miraglia; Forte di S. Andrea Vignole; caserma Pepe-lido, arsenale; aree demaniali degli Alberoni, Forte Cabianca - lido, Forte Cà Roman - Pellestrina e Forte Penzo-Chioggia, progetti di utilizzo a fini produttivi o culturali o del tempo libero.
        2. I progetti possono essere presentati anche in collaborazione con soggetti di diritto pubblico o privato scelti attraverso gara ad evidenza pubblica.
        3. I progetti devono essere corredati dalla strumentazione urbanistica e dal piano finanziario.
        4. Il Comitato approva i progetti; le amministrazioni competenti provvedono, conseguentemente, a concedere il bene al soggetto aggiudicatario della gara di cui al comma 2, in regime di concessione, per un tempo necessario a remunerare il capitale investito nella realizzazione del progetto stesso.
        5. L'Isola del Lazzaretto nuovo è affidata in concessione al comune di Venezia che provvede alla relativa gestione, nel rispetto dei vincoli archeologici ed ambientali, anche prevedendo la concessione della gestione a soggetti terzi.
        6. La provincia di Venezia, al fine di favorire le attività legate all'acquacoltura, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Comitato un piano per la concessione ai soggetti imprenditoriali del settore, da essa stessa individuati, di aree della laguna da destinare a tali attività. Il Comitato approva i progetti; i competenti organi dello Stato provvedono, conseguentemente, a concedere ai soggetti tali aree in regime di concessione.


Art. 10.

(Finanziamento).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con appositi stanziamenti definiti annualmente dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 11.

(Abrogazioni).

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i seguenti atti:

                a) regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1901, convertito dalla legge 3 febbraio 1938, n. 168;

                b) regio decreto 7 marzo 1938, n. 337;

                c) legge 31 marzo 1956, n. 294;

                d) legge 20 ottobre 1960, n. 1233;

                e) legge 2 marzo 1963, n. 397;

                f) legge 5 luglio 1966, n. 526;

                g) legge 6 agosto 1966, n. 652;

                h) statuto del Consorzio obbligatorio per l'ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 986;

                i) legge 8 marzo 1968, n. 194;

                l) legge 24 dicembre 1969, n. 1013;

                m) legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni,

                n) decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791;

                o) decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, e successive modificazioni;

                p) legge 5 agosto 1975, n. 404;

                q) decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 1980, n. 56;

                r) legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni;

                s) decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni;
                t) legge 8 novembre 1991, n. 360, e successive modificazioni;

                u) legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni;

                v) decreto legislativo 13 gennaio 1994, n. 62;

                z) decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, ad esclusione dell'articolo 6-bis.



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