XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2623
Onorevoli Colleghi! - A distanza di quasi trentacinque
anni dalla data di entrata in vigore della legge 14 agosto
1967, n. 800, recante "Nuovo ordinamento degli enti lirici e
delle attività musicali", è necessario effettuare un
intervento di riordino del settore musicale. La legge,
infatti, pur se ricca di importanti indicazioni, alcune delle
quali ancora oggi condivisibili, era essenzialmente una legge
destinata a regolamentare soltanto alcuni dei settori delle
attività musicali, e cioè, segnatamente, quelli connessi con
la musica lirica e sinfonica, non estendendo la propria
attenzione a tematiche che hanno rivelato la loro importanza
nei decenni successivi.
La proposta di legge vuole affrontare il problema della
normativa musicale nella sua globalità, anche relativamente
alle tematiche nuove quali la proprietà, i diritti connessi,
la discografia, le agenzie, eccetera, e rappresentare un
riferimento organico per tutti coloro che operano nei vari
settori delle attività musicali quali autori, artisti,
organizzatori, associazioni, enti di varia natura, eccetera,
con lo scopo di tutelare la musica italiana e favorirne la
diffusione all'interno ed all'estero.
La presente proposta di legge definisce, pertanto, una
regolamentazione di tutte le attività musicali senza
distinzione di generi.
Senza distinzione di generi perché a tutti i generi
musicali deve essere riconosciuta pari dignità nelle peculiari
differenze che li contraddistinguono: così per la prima volta,
normative sulla musica leggera (che abbiamo continuato a
chiamare leggera perché questo è il nome che tutti le danno,
distinguendola dalla musica popolare che è la musica della
"tradizione popolare") si affiancheranno a quelle relative
alla musica lirica o alla musica sinfonica.
Nella legge vengono definiti alcuni interventi di sostegno
per le attività musicali che rappresentano delle novità
rilevanti:
a) la costituzione del fondo di sostegno per le
attività musicali che consente, ad esempio, interventi in
ambiti non previsti dal Fondo unico per lo spettacolo
(FUS);
b) la deducibilità fiscale delle erogazioni
liberali a favore delle attività del settore musicale, che
stimola l'afflusso di risorse private verso di questo;
c) il tax shelter e la detassazione degli
utili reinvestiti, che nei Paesi in cui sono stati introdotti
hanno consentito il rilancio delle imprese del settore e, già
dopo qualche anno, il recupero del gettito fiscale;
d) la riduzione delle aliquote IVA, che comporterà
una significativa riduzione del prezzo dei dischi.
Tra le altre novità della legge, segnaliamo la
costituzione dell'Ufficio di garanzia per la musica. Tale
struttura oltre a sostituire la vecchia commissione consultiva
per la musica, ha compiti di ripartizione e di assegnazione
delle risorse (del FUS e del fondo per il sostegno delle
attività musicali di cui all'articolo 10) ai soggetti
beneficiari ed alle regioni (capo II). A garantire la
trasparenza di questo organismo, che ha un ruolo accresciuto
nell'importanza e nei compiti rispetto alla precedente
commissione, è stato scelto un criterio di nomina dei membri
che la compongono tendente a diminuire sensibilmente il
condizionamento politico, al fine di garantire una maggiore
libertà ed obiettività nelle decisioni.
Le nomine dei dieci membri dell'Ufficio di garanzia (che
viene, comunque, presieduto dal Ministro per i beni e le
attività culturali o da un suo delegato), infatti, vengono
effettuate dalle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e dalla Conferenza
Stato-città ed autonomie locali (articolo 8).
Abbiamo ritenuto importante dare nel testo un'indicazione
significativa per l'inserimento della musica (nei suoi vari
aspetti: storico, di educazione all'ascolto, di pratica
strumentale) tra le materie di studio nella scuola (articolo
1), in considerazione dell'importanza che la musica riveste
dal punto di vista pedagogico, in generale, e segnatamente
nella formazione del carattere, nello sviluppo
dell'intelligenza, nella capacità di relazione sociale, nonché
nella funzione di stimolo alle capacità cognitive, di
memorizzazione, di lettura, di coordinazione, eccetera, come
ormai acclarato dalle più recenti ricerche scientifiche.
Un approfondito studio della musica nell'età scolare crea,
inoltre, un bagaglio di conoscenze che andrà a rivelarsi
fondamentale, in futuro, perché realizza un investimento sulla
formazione di un pubblico di utenti preparati e coscienti.
Al fine di incrementare la pratica e l'ascolto della
musica, è stata abbassata l'aliquota IVA, come già detto, per
l'acquisto di strumenti musicali e del materiale di diffusione
fonografica (articolo 13).
Tra le novità introdotte dalla legge segnaliamo (articolo
10) l'istituzione di un fondo per il sostegno delle attività
musicali (accanto al FUS), che, oltre a contribuire ad
iniziative quali la costruzione di strutture per la
realizzazione di spettacoli; la creazione di circuiti musicali
per concerti, lirica, danza; le attività di avviamento
professionale, eccetera, consente di sostenere iniziative
importanti come l'erogazione di contributi alle scuole per
l'acquisto di strumenti musicali o iniziative per la
distribuzione dei prodotti italiani, o la promozione di
orchestre sinfoniche italiane nel panorama fonografico
internazionale ed altro.
Per il finanziamento di tale fondo (articolo 11) sono
state individuate una serie di fonti.
E' il caso, ad esempio, della norma relativa ai compensi
per la cosiddetta "copia privata" (articolo 34): viene
corrisposta, ad autori e produttori musicali, una percentuale
del prezzo di vendita dei supporti vergini di registrazione, a
titolo di compenso per la riproduzione privata di opere
musicali effettuata da chi acquista tali supporti. La
definizione chiara della norma e delle sanzioni consente ad
autori e produttori di veder rispettato un loro diritto
internazionalmente riconosciuto e poter quindi riscuotere i
compensi dovuti. Una quota percentuale di tali compensi andrà
ad alimentare il fondo per il sostegno delle attività
musicali.
Oppure il caso delle somme incassate per la ripristinata
riscossione dei diritti per le opere di "pubblico dominio" o
quelle incassate per le maggiori vendite di dischi,
determinate da misure quali l'abbassamento dell'aliquota IVA
sul materiale di riproduzione fonografica.
Tra le fonti di finanziamento del fondo, oltre al già
citato ripristino dei diritti sulle opere di "pubblico
dominio" o alla riscossione dell'imposta sugli intrattenimenti
e connessi, sono da segnalare l'istituzione di una lotteria
della musica ed alcune emissioni filateliche collegate ai
Festival degli eponimi.
L'istituzione dei Festival degli eponimi (articolo
7) mira a far istituire (nei rispettivi comuni o province di
nascita) dei festival intitolati ai grandi della musica
italiana di tutti i generi, finalizzati alla conoscenza ed
alla diffusione delle loro opere. A titolo di esempio
potrebbero essere istituiti, accanto a quelli già esistenti,
dei festival Verdi, Bellini, Donizetti, ma anche
Battisti o Modugno, eccetera.
Relativamente alle fondazioni lirico-sinfoniche vengono
proposti gli indirizzi per un riordino, stabilendo una netta
divisione tra la gestione artistica e quella amministrativa ed
attribuendo al consiglio di amministrazione alcune delle
prerogative che i sovrintendenti avevano precedentemente (la
nomina del direttore artistico).
Merita particolare attenzione la norma (articolo 16)
relativa alla promozione radiotelevisiva della musica
operistica, concertistica, del balletto classico e del
jazz, che consente una maggiore diffusione della
musica e del balletto, con una importante attività di
formazione del pubblico.
Analoga attenzione è dovuta alla norma (articolo 15) che
premia le emittenti radiofoniche che privilegiano la
trasmissione di musica italiana, consentendo loro di dimezzare
il canone di concessione.
All'articolo 17 viene data una precisa definizione della
"musica dal vivo" in considerazione degli importanti riflessi
che questo comporta, ad esempio, per la riscossione della
tassa sugli intrattenimenti e connessi.
Da ultimo, all'articolo 18, sono state regolamentate, per
la prima volta in Italia, la professione di agente e di
produttore di spettacolo, con l'obbligo di iscrizione ad un
registro appositamente istituito.
Relativamente alle fondazioni lirico-sinfoniche (capo IV)
viene proposto un riordino del loro ordinamento a distanza di
alcuni anni dalla loro trasformazione da "enti lirici"
(sottoposti alla disciplina pubblicistica) in fondazioni
lirico-sinfoniche (sottoposte alla disciplina
privatistica).
Le differenze più rilevanti riguardano:
a) il consiglio di amministrazione (articoli 21 e
22) che ha una maggiore sovranità ed una diversa composizione,
con:
1) la nomina o la revoca del direttore artistico;
2) l'ingresso di un rappresentante della provincia in
cui ha sede la fondazione, per garantire un maggiore legame
con il territorio;
3) l'ingresso del direttore del locale conservatorio
per garantire un rapporto più efficace tra la struttura
formativa e la struttura produttiva garantendo, quindi,
un'opera di effettivo avviamento professionale;
4) una riduzione della soglia percentuale in base alla
quale soggetti privati possono nominare un loro rappresentante
in seno ai consigli, visto che le fondazioni del centro e del
sud d'Italia non hanno, finora, trovato soci privati;
b) il direttore generale (articolo 25) che:
1) mantenendo il ruolo di direzione e coordinamento
dell'attività della fondazione prende il posto del
sovrintendente, cedendo, però, al consiglio di amministrazione
alcune delle prerogative che i sovrintendenti avevano
precedentemente (la nomina del direttore artistico);
2) partecipa alle riunioni del consiglio di
amministrazione senza diritto di voto;
c) il direttore artistico (articolo 26) che:
1) torna ad essere obbligatoriamente un musicista o un
regista e non un musicologo, necessaria garanzia di
professionalità per un ruolo che non è di sola programmazione
ma prevede anche la responsabilità della conduzione artistica
della fondazione (audizioni, valutazione di composizioni
proposte, rapporti con le masse artistiche, eccetera)
richiedendo, pertanto, una consolidata esperienza;
2) partecipa alle riunioni del consiglio di
amministrazione senza diritto di voto.
Alcune norme finali (articolo 27) ripristinano l'età della
pensione di vecchiaia per tersicorei e ballerini a quaranta
anni per le donne e a quarantacinque per gli uomini, sanando
una situazione (che riguarda circa 2 mila persone) che ha
portato ad un aggravio di spesa per gli enti dotati di corpo
di ballo, visto che dopo questa età tali professionisti non
sono utilizzabili e per realizzare le produzioni artistiche è
necessario assumere personale a tempo determinato con un
evidente aggravio della spesa.
L'articolo 28 riguarda le assunzioni a tempo determinato
nel campo musicale che, per le caratteristiche peculiari del
settore ed in analogia con quanto stabilito per le fondazioni
lirico-sinfoniche dalla vigente legislazione, non possono
essere normate secondo le disposizioni di cui agli articoli 4
e 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
Di rilevante importanza le norme che definiscono i diritti
del produttore-proprietario "dell'opera musicale registrata di
suoni e voci" (articoli 30, 31, 32 e 33) che modificano la
legge 22 aprile 1941, n. 633; e quella dell'articolo 34, che
definisce i compensi per la copia privata, cui abbiamo fatto
cenno precedentemente. Tali norme sanciscono princìpi
importantissimi nel settore della riproduzione fonografica.