XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2623




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO.
SOGGETTI E ATTIVITA' MUSICALI


Art. 1.

(Princìpi generali).

        1. Lo Stato considera di assoluta rilevanza la tutela, il sostegno, la valorizzazione e la diffusione della musica nelle sue varie espressioni, per il valore culturale, educativo e di crescita sociale che essa riveste.
        2. Lo Stato concorre con gli organismi europei, le regioni e gli enti locali per assicurare uno sviluppo armonico ed equilibrato delle attività musicali sul territorio nazionale e promuove e sostiene la diffusione della musica a livello europeo ed internazionale.
        3. Lo Stato considera fondamentale l'insegnamento della musica nell'aspetto storico, di educazione all'ascolto e della pratica strumentale. A tale fine stabilisce che queste discipline siano inserite, nel rispetto dell'autonomia scolastica, tra le materie di studio delle scuole materne, elementari e medie.
        4. Le scuole che inseriscono nei programmi di studio l'insegnamento della musica possono usufruire, oltre alle risorse gia previste dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di un contributo a valere sul fondo di cui all'articolo 10, finalizzato all'acquisto di strumenti e materiali di didattica musicale.


Art. 2.

(Fondazioni lirico-sinfoniche).

        1. Le fondazioni lirico-sinfoniche sono enti di prioritario interesse nazionale che operano nel settore musicale; esse perseguono la diffusione dell'opera lirica, della musica sinfonica e del balletto, l'avviamento professionale dei quadri artistici, nonché la tutela del patrimonio artistico di cui dispongono.
        2. L'accertamento del possesso dei requisiti per il riconoscimento o la conservazione della qualifica di fondazione lirico-sinfonica è effettuato dall'Ufficio di garanzia per la musica di cui al capo II, sentito il parere vincolante della regione e obbligatoriamente quelli della provincia, del comune di appartenenza e delle associazioni tra le fondazioni lirico-sinfoniche.
        3. L'Ufficio di garanzia per la musica definisce l'entità dei contributi da destinare alle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche.
        4. Oltre agli eventuali requisiti indicati dalla regione competente per aspetti di particolare interesse riguardanti la cultura e le tradizioni regionali, è necessario, ai fini di cui al comma 3, che le fondazioni lirico-sinfoniche garantiscano:

                a) un numero minimo di almeno quindici produzioni l'anno;

                b) una percentuale minima, su base annua, di pubblico pagante;

                c) la presenza annuale di produzioni musicali contemporanee in lingua italiana e di autore italiano espressamente commissionate;

                d) una concreta attività di avviamento professionale artistico e tecnico;

                e) una prevalente presenza di interpreti italiani e comunitari;

                f) una significativa attività di scambio tra le fondazioni liriche;

                g) una concreta attività in trasferta estera con cadenza almeno triennale.


Art. 3.

(Teatri di tradizione ed istituzioni
concertistico-orchestrali).

        1. I teatri di tradizione e le istituzioni concertistico-orchestrali (ICO) sono enti di prioritario interesse nazionale.
        2. L'accertamento del possesso dei requisiti per il riconoscimento o la conservazione della qualifica di teatro di tradizione o di ICO è effettuato dall'Ufficio di garanzia per la musica di cui al capo II, sentito il parere vincolante della regione e obbligatoriamente quelli della provincia, del comune di appartenenza e delle associazioni tra i teatri di tradizione o tra le ICO.
        3. L'Ufficio di garanzia per la musica, definisce l'entità dei contributi da destinare alle attività dei teatri di tradizione e delle ICO.
        4. Oltre agli eventuali requisiti indicati dalla regione competente per aspetti di particolare interesse riguardanti la cultura e le tradizioni regionali, è necessario, ai fini di cui al comma 3, che i teatri di tradizione e le ICO garantiscano:

                a) a un numero minimo di rappresentazioni;

                b) una percentuale minima, su base annua, di pubblico pagante;

                c) la presenza annuale di produzioni musicali contemporanee in lingua italiana e di autore italiano espressamente commissionate;

                d) una congrua presenza di altri contributi pubblici o privati oltre a quello statale;

                e) una concreta attività di avviamento professionale artistico e tecnico;

                f) una prevalente presenza di interpreti italiani e comunitari;

                g) per i soli teatri, una significativa attività di scambio con enti consimili;

                h) l'attivazione di iniziative atte a facilitare ed incrementare l'accesso dei cittadini agli spettacoli in sede e di iniziative finalizzate alla formazione del pubblico.


Art. 4.

(Attività delle associazioni musicali).

        1. Lo Stato riconosce e finanzia l'attività degli enti ed organismi di diritto pubblico o privato senza fini di lucro, operanti nel settore musicale, di teatro musicale e di balletto, la cui attività ha rilevanza e carattere nazionale o internazionale.
        2. Il riconoscimento dell'attività di cui al comma 1 è effettuato dall'Ufficio di garanzia per la musica di cui al capo II, sentito obbligatoriamente il parere della regione in cui hanno sede i soggetti di cui al medesimo comma 1.
        3. L'Ufficio di garanzia per la musica definisce l'entità dei contributi da destinare alle attività dei soggetti di cui al comma 1.
        4. Oltre agli eventuali requisiti indicati dalla regione competente per aspetti di particolare interesse riguardanti la cultura e le tradizioni regionali, è necessario, ai fini di cui al comma 3, che i soggetti di cui al comma 1 garantiscano:

                a) la qualità e la continuità dell'attivita;

                b) la presenza di altri contributi oltre quelli statali;

                c) la presenza annuale di commissioni di nuove opere musicali in lingua italiana e di autore italiano;

                d) la valorizzazione di artisti italiani e comunitari;

                e) la valorizzazione dei luoghi storici o di siti archeologici;

                f) il coinvolgimento di bande musicali e di cori amatoriali.

        5. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1 hanno titolo di precedenza le iniziative proposte dai conservatori di musica e dalle accademie di danza.


Art. 5.

(Musica leggera, musica popolare
e musica per le immagini).

        1. Lo Stato riconosce e tutela le attività collegate alla musica leggera, alla musica popolare e alla musica per le immagini, realizzate su iniziativa di enti o organismi di diritto pubblico o privato senza scopo di lucro, in quanto importanti forme espressive della nostra epoca e patrimonio artistico-culturale della nazione, nonché per il loro rilevante interesse sociale.
        2. Il riconoscimento delle attività di cui al comma 1 effettuato dall'Ufficio di garanzia per la musica di cui al capo II, sentito obbligatoriamente il parere della regione competente.
        3. L'Ufficio di garanzia per la musica definisce l'entità dei contributi da destinare alle attività dei soggetti di cui al comma 1.
        4. Oltre agli eventuali requisiti indicati dalla regione competente per aspetti di particolare interesse riguardanti la cultura e le tradizioni regionali, è necessario, ai fini di cui al comma 3, che i soggetti di cui al comma 1 garantiscano:

                a) la capacità di progettualità pluriennale;

                b) la presenza di altri contributi oltre quelli statali;

                c) la capacità di organizzazione di corsi e concorsi finalizzati all'inserimento dei vincitori nel mondo del lavoro;

                d) la promozione di opere prime di giovani interpreti;

                e) la creazione di iniziative finalizzate all'avviamento professionale di artisti, tecnici ed operatori del settore;

                f) la realizzazione di festival musicali;

                g) la creazione e la promozione di orchestre giovanili.


Art. 6.

(Partecipazione dello Stato
alle attività delle regioni).

        1. Lo Stato partecipa al finanziamento delle attività delle regioni finalizzate a:

                a) costruzione, adeguamento e restauro di strutture variamente dimensionate per la realizzazione di eventi musicali, con particolare riguardo alla costruzione di strutture all'aperto multifunzionali, quali lirica, balletto e concerti di tutti i generi musicali, soprattutto nelle località a vocazione turistica;

                b) creazione di circuiti musicali, di teatro musicale e di balletto, sia regionali che interregionali;

                c) distribuzione sul territorio delle attività musicali;

                d) creazione di orchestre sinfoniche con carattere di stabilità;

                e) attività di avviamento professionale;

                f) attivazione di iniziative atte a facilitare ed incrementare l'accesso dei cittadini della regione agli spettacoli che in essa hanno luogo;

                g) promozione delle tradizioni musicali locali;

                h) creazione di progetti finalizzati alla educazione ed alla formazione dello spettatore;

                i) creazione di progetti per la catalogazione e la conservazione del patrimonio musicale;

                l) creazione di osservatori per la raccolta di dati statistici e per le attività di monitoraggio sul territorio.

        2. Lo Stato, attraverso l'Ufficio di garanzia per la musica di cui al capo II, mediante accordi di programma di durata massimo triennale, definisce con le regioni gli obiettivi, le priorità e le risorse da destinare alle attività delle singole regioni di cui al comma 1. Le quote di partecipazione dello Stato alle attività delle regioni sono, comunque, proporzionali alle somme previste per le stesse finalità nei bilanci regionali.


Art. 7.

(Festival degli eponimi).

        1. Lo Stato, in collaborazione con le regioni, incoraggia la nascita di festival intitolati ai grandi musicisti italiani autori di musica lirica, sinfonica, leggera e popolare, finalizzati alla conoscenza ed alla diffusione delle loro opere ed istituiti nei comuni o nelle province di origine degli stessi.
        2. L'Ufficio di garanzia per la musica di cui al capo II, sentito il parere vincolante della regione competente, valuta le proposte dei soggetti interessati al fine di realizzare iniziative a carattere stabile e, in collaborazione con le regioni, ne finanzia le attività per i primi tre anni, mediante il fondo di cui all'articolo 10. A decorrere dal quarto anno, e ottenuto il riconoscimento del prioritario interesse nazionale di cui all'articolo 3, i festival degli eponimi possono usufruire dei finanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) secondo le norme della presente legge.
        3. Lo Stato dispone una emissione filatelica dedicata al musicista eponimo in occasione della istituzione di ciascun festival.


Capo II

UFFICIO DI GARANZIA E FONDO
DI SOSTEGNO PER LA MUSICA


Art. 8.

(Ufficio di garanzia per la musica).

        1. E' istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali, l'Ufficio di garanzia per la musica, di seguito denominato "Ufficio di garanzia". L'Ufficio di garanzia, presieduto dal Ministro per i beni e le attività culturali o da un suo delegato, è composto da dieci membri dei quali tre sono designati dalle competenti Commissioni della Camera dei deputati, tre dalle competenti Commissioni del Senato della Repubblica, tre dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
        2. I dieci membri individuati tra qualificate personalità di riconosciuta competenza nei settori di cui alla presente legge, sono eletti all'inizio di ogni legislatura e decadono con la fine di questa, possono essere rieletti una sola volta e non possono avere, nel periodo in cui sono in carica, rapporti di lavoro con gli enti che beneficiano di risorse alla cui ripartizione presiede l'Ufficio di garanzia. Essi sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.
        3. Ai componenti dell'Ufficio di garanzia è riconosciuta un'indennità di carica gravante sul FUS, da definire con apposito provvedimento del Ministro per i beni e le attività culturali, che stabilisce anche le strutture ed il personale necessari per lo svolgimento dei compiti dell'Ufficio.
        4. All'atto dell'insediamento dei membri del primo Ufficio di garanzia, da effettuare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, è soppressa la commissione consultiva per la musica di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
        5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei componenti dell'Ufficio di garanzia nominati ai sensi del comma 1, è adottato, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, il regolamento relativo al funzionamento dell'Ufficio.


Art. 9.

(Compiti dell'Ufficio di garanzia).

        1. L'Ufficio di garanzia:

                a) conferisce o revoca il titolo per l'accesso al FUS ai soggetti operanti nel settore musicale, sentito il parere vincolante delle regioni competenti;

                b) coordina i programmi di attività degli enti ai fini di un più razionale utilizzo delle risorse e di una più ampia offerta artistica;
                c) definisce la ripartizione della quota del FUS destinata alle diverse attività musicali;

                d) definisce le risorse da destinare alla partecipazione dello Stato alle attività delle singole regioni;

                e) gestisce il fondo di cui all'articolo 10.

        2. L'Ufficio di garanzia verifica annualmente i criteri di finanziamento del fondo di cui all'articolo 10, accertandone la congruità effettiva ed invia una relazione al Ministro per i beni e le attività culturali con l'indicazione degli eventuali aggiornamenti, cambiamenti, ampliamenti ed implementazioni delle voci di introito che contribuiscono alla costituzione della quota del fondo stesso.


Art. 10.

(Fondo per il sostegno
delle attività musicali).

        1. E' istituito un fondo denominato "fondo per il sostegno delle attività musicali".
        2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere:

                a) la partecipazione dello Stato alle attività promosse dalle regioni;

                b) l'incremento della presenza di organici orchestrali sinfonici italiani nel panorama fonografico internazionale;

                c) l'erogazione di contributi alle scuole, finalizzati all'acquisto di strumenti e di materiale di didattica musicale;

                d) il finanziamento degli interventi a favore della musica leggera, della musica popolare e della musica per le immagini;

                e) il finanziamento delle attività dei festival degli eponimi ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7;

                f) la diffusione della cultura musicale italiana all'estero;
                g) le iniziative di gruppi indipendenti italiani, finalizzate alla organizzazione della esclusiva distribuzione di prodotti musicali realizzati in Italia con esecutori ed interpreti italiani;

                h) una quota dell'onere per gli interessi derivanti dal debito contratto per finanziare iniziative musicali di particolare rilievo, che valorizzino il prodotto italiano;

                i) la rilevazione dei dati di vendita dei prodotti fonografici italiani al fine di poter stilare una classifica settimanale riservata alla sola musica italiana.


Art. 11.

(Fonti di finanziamento del fondo
per il sostegno delle attività musicali).

        1. Il fondo di cui all'articolo 10 è costituito da:

                a) il 50 per cento della somma derivante dalla riscossione annuale dell'imposta sugli intrattenimenti e connessi, calcolata esclusivamente sulle esecuzioni musicali di qualsiasi genere, al netto dell'aggio destinato al soggetto incaricato dell'accertamento, della riscossione e della liquidazione di tale imposta;

                b) una percentuale pari al 25 per cento delle somme incassate dal soggetto incaricato della riscossione, dell'accertamento e della ripartizione dei diritti di cui all'articolo 34;

                c) i proventi derivanti dalla vendita delle emissioni filateliche di cui al comma 3 dell'articolo 7, detratte le spese per l'organizzazione e la vendita delle emissioni stesse;

                d) le somme derivanti dalla riscossione delle sanzioni previste dalla presente legge;

                e) i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti della lotteria di cui al comma 3, detratte le spese per l'organizzazione e la realizzazione della lotteria medesima;

                f) i proventi di cui al comma 2;
                g) i proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie irrogate ai colpevoli di violazioni sul diritto d'autore e ai colpevoli di violazioni della legislazione in materia di tutela delle opere dell'ingegno musicale di cui alla legge 18 agosto 2000, n. 248.

        2. Per la pubblica rappresentazione od esecuzione o diffusione o per lo sfruttamento fonomeccanico comunque attuato, anche attraverso sistemi digitali o di comunicazione a distanza, di opere di pubblico dominio, è dovuto un compenso da chi utilizza le opere medesime, fatta eccezione per gli inni nazionali di tutti i Paesi. Tale compenso è corrisposto dall'utilizzatore alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), con le modalità, nelle misure ed alle condizioni previste per le opere amministrate dalla SIAE stessa, la quale provvede a riversarlo al fondo di cui all'articolo 10, al netto di una provvigione pari a quella determinata dalla SIAE per la riscossione e la ripartizione dei diritti di autore.
        3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita una lotteria nazionale della musica italiana collegata ad una trasmissione televisiva di grande ascolto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è adottato, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento disciplinante le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, nonché l'entità e il numero dei premi messi a disposizione.


Capo III

NORME DI PROMOZIONE E TUTELA. MODIFICHE NORMATIVE


Art. 12.

(Incentivi economici).

        1. Per le attività musicali di cui al capo I sono previsti i seguenti incentivi economici:


                a) inserimento tra gli oneri deducibili delle erogazioni liberali a favore dei soggetti operanti nei settori di cui al medesimo capo I, ai sensi delle norme vigenti;

                b) detassazione degli utili reinvestiti;

                c) applicazione del tax shelter, a favore di aziende, industrie e singoli operatori economici di settore economico diverso da quello musicale. L'Ufficio di garanzia definisce i tempi degli interventi, le eventuali limitazioni per aziende con bilancio consolidato di gruppo, nonché le certificazioni da annettere ai bilanci delle società erogatrici e beneficiarie. La durata degli interventi non può essere inferiore a tre anni.


Art. 13.

(Riduzione dell'aliquota IVA).

        1. Al fine di favorire la diffusione della cultura musicale, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui fonogrammi è ridotta al 4 per cento. I soggetti che fruiscono di tale riduzione di aliquota sono tenuti a realizzare almeno una corrispondente riduzione del prezzo praticato al consumatore.
        2. All'Autorità garante della concorrenza e del mercato è attribuita la specifica competenza di valutare ed eventualmente sanzionare comportamenti contrari alle disposizioni di cui al comma 1.
        3. E' altresì ridotta al 4 per cento l'aliquota IVA sull'acquisto di strumenti musicali.


Art. 14.

(Detrazioni fiscali).

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a tutti i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ufficio speciale per il collocamento per i lavoratori dello spettacolo, nonché agli agenti ed ai produttori di cui all'articolo 18, è consentita la deduzione dei costi e dell'IVA per viaggi aerei, ferroviari, navali, automobilistici, per ristoranti ed hotel, nonché per tutte le spese riconducibili all'attività professionale.
        2. In attuazione delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo, all'articolo 19-bis 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) alla lettera c), sono aggiunte le seguenti parole: "e per gli artisti, gli agenti artistici e gli organizzatori di spettacoli;";

                b) alla lettera e), sono aggiunte le seguenti parole: "le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano nei confronti degli agenti artistici e degli organizzatori di spettacolo;".


Art. 15.

(Promozione della musica italiana).

        1. Il canone di concessione previsto dall'articolo 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ridotto del 50 per cento con esclusione delle reti RAI - Radiotelevisione italiana Spa e delle reti Mediaset, per le emittenti radiotelevisive che nell'arco della programmazione quotidiana trasmettono musica italiana nella misura di almeno il 50 per cento del totale delle emissioni. Tale percentuale deve essere destinata a produzioni musicali in lingua italiana, create da autori ed artisti italiani e fissate o realizzate in Italia da produttori italiani.
        2. Almeno il 10 per cento della percentuale di musica italiana di cui al comma 1 deve essere riservata a produzioni musicali di opere prime di giovani artisti.
        3. La musica italiana di cui ai commi 1 e 2 è equamente distribuita nelle fasce orarie della programmazione.
        4. La SIAE accerta il rispetto da parte dei titolari di concessione radiotelevisiva delle quote di programmazione prefissate, secondo modalità definite con provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 16.

(Promozione radiotelevisiva della musica).

        1. E' fatto obbligo complessivamente alle reti televisive pubbliche, a decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di destinare alla programmazione operistica, concertistica e di balletto classico, almeno una presenza settimanale adeguatamente qualificata.
        2. Almeno una ogni cinque presenze tra quelle di cui al comma 1 deve essere destinata alla musica jazz.
        3. La programmazione di cui ai commi 1 e 2 deve avere luogo tra le ore 07.00 e le ore 23.00.
        4. E' fatto obbligo alla RAI - Radiotelevisione italiana Spa di programmare in una delle sue reti radiofoniche, per almeno l'80 per cento del totale delle emissioni musicali della rete, la trasmissione di musica prodotta nei Paesi membri dell'Unione europea.
        5. Almeno il 50 per cento del totale delle emissioni delle reti di cui al comma 1 deve essere destinato a produzioni musicali in lingua italiana create da autori e da artisti italiani e fissate o realizzate in Italia da produttori italiani.
        6. Almeno il 10 per cento della musica italiana di cui al comma 5, che deve essere equamente distribuita nella programmazione musicale trasmessa tra le 07.30 e le ore 23.00, deve essere riservato a produzioni musicali di opere prime di giovani artisti.


Art. 17.

(Musica dal vivo).

        1. Per musica dal vivo si intende la musica eseguita con strumenti musicali tradizionali o elettrici quali chitarra, basso, batteria, tastiere, strumenti a fiato, strumenti ad arco ed altri strumenti.
        2. Nelle esecuzioni dal vivo è vietato l'utilizzo anche parziale di supporti o di apparecchiature che contengano musica preregistrata. A tale fine il responsabile del gruppo musicale deve rilasciare al gestore del locale o all'organizzatore della manifestazione musicale, prima dell'inizio di questa, apposita dichiarazione sottoscritta che attesti che il gruppo musicale si esibirà suonando dal vivo.
        3. L' esecuzione musicale che faccia uso parziale e non preponderante di musica preregistrata, effettuata da un massimo di due esecutori ed in locali che non consentono la presenza di un pubblico superiore alle cento persone, è definita come "parzialmente dal vivo" e consente di beneficiare della defiscalizzazione dell'imposta sugli intrattenimenti pari al 50 per cento. A tale fine il responsabile dell'esecuzione musicale deve rilasciare al gestore del locale o all'organizzatore della manifestazione musicale, prima dell'inizio di questa, apposita dichiarazione sottoscritta che attesti che l'esecuzione rientra nelle fattispecie di cui al presente comma.
        4. Il gestore del locale o gli organizzatori della manifestazione musicale possono beneficiare della defiscalizzazione dell'imposta sugli intrattenimenti solo se in possesso delle dichiarazioni di cui ai commi 2 o 3.
        5. Agli ispettori della SIAE o agli organi di polizia è consentito effettuare verifiche a campione sui supporti o sulle apparecchiature eventualmente adoperati dai musicisti, per constatare che la manifestazione musicale rientri effettivamente nelle fattispecie di cui ai commi 2 o 3.
        6. In caso di mendace dichiarazione rilasciata ai sensi dei commi 2 o 3, si applica, a carico dei responsabili, una sanzione pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, fatte salve l'eventuale denuncia per frode commerciale o eventuali ulteriori responsabilità di ordine penale.


Art. 18.

(Disciplina delle professioni di agente
e di produttore).

        1. Lo Stato riconosce e disciplina le figure professionali di:

                a) agente di spettacolo e rappresentante di artisti, comunemente definito agente teatrale, la cui attività consiste nella consulenza, rappresentanza, organizzazione, assistenza e tutela delle attività di singoli o gruppi di artisti, di seguito denominato "agente";

                b) produttore e organizzatore di manifestazioni musicali, teatrali, e di balletto, di seguito denominato "produttore".

        2. Le figure professionali di cui al comma 1 sono incompatibili ed in nessun caso le due funzioni possono essere svolte da un unico soggetto né in forma singola né in forma societaria, né attraverso compartecipazioni.
        3. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un registro, diviso nelle due categorie di cui al medesimo comma 1, i cui oneri di gestione sono ad esclusivo carico degli iscritti.
        4. Per l'esercizio della professione di agente o di produttore è obbligatoria l'iscrizione al registro di cui al comma 3. L'iscrizione è subordinata al superamento di un esame di idoneità effettuato secondo i criteri definiti dalla commissione di cui al comma 5.
        5. E' istituita, con sede presso il Ministero per i beni e le attività culturali, una commissione deputata alla verifica dei requisiti di ammissione e di cancellazione, nonché alla tenuta del registro di cui al comma 3, alla vigilanza sull'attività degli iscritti secondo i princìpi di uno specifico codice deontologico espressamente predisposto, nonché alla definizione e alla quantificazione dei compensi spettanti agli agenti. La commissione, la cui attività è disciplinata da un regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dura in carica tre anni ed è composta da:

                a) un magistrato, con funzioni di presidente;

                b) due rappresentanti degli agenti, uno per categoria, eletti tra gli iscritti al registro;

                c) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

                d) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
                e) due musicisti di chiara fama nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali operanti in diversi settori dell'attività musicale.

        6. E' interdetta l'iscrizione al registro di cui al comma 3 di chi abbia carichi pendenti o abbia riportato condanne penali o abbia commesso illeciti disciplinari.
        7. E' fatto esplicito divieto alla creazione di cartelli e di iniziative monopolistiche o oligopolistiche, anche a livello regionale. A tale scopo deve essere definito dalla commissione di cui al comma 5 il numero massimo di artisti rappresentabili da ciascun agente.
        8. L'agente è legittimato a rappresentare l'artista solo mediante specifico contratto scritto di procura che stabilisca la forma, gli obblighi dei contraenti, le condizioni e le modalità di recesso anticipato.
        9. Resta sempre possibile il reclutamento di artisti per chiamata diretta del singolo per coloro che non hanno designato un rappresentante o non hanno definito contratti di esclusiva.
        10. Alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5, chi è già in possesso del requisito richiesto può automaticamente essere iscritto al registro di cui al comma 3. Successivamente a tale data l'iscrizione al registro è subordinata al superamento dell'esame di cui al comma 4.
        11. L'esercizio abusivo della professione di agente o di produttore è punito con un'ammenda da 2.500 euro a 25.000 euro.


Capo IV

RIORDINO DELLE FONDAZIONI
LIRICO-SINFONICHE


Art. 19.

(Statuto e organi).

        1. Le fondazioni lirico-sinfoniche, di seguito denominate "fondazioni", sono disciplinate dallo statuto che, nel rispetto della presente legge, deve prevedere, oltre allo scopo della fondazione, la composizione, le competenze, i poteri dei suoi organi, i soggetti che ad essa concorrono ed i criteri in base ai quali altri soggetti possono intervenire.
        2. Organi delle fondazioni sono:

                a) il presidente;

                b) il consiglio di amministrazione;

                c) il collegio dei revisori dei conti;

                d) l'assemblea dei soci.

        3. Agli organi della fondazione è garantita la più ampia autonomia di decisione ed i loro componenti, che devono possedere requisiti di onorabilità e di professionalità, non rappresentano chi li ha nominati né ad essi rispondono.


Art. 20.

(Presidente).

        1. Presidente della fondazione è il sindaco del comune nel quale essa ha sede; la sua nomina è indipendente da quella degli altri componenti del consiglio di amministrazione.
        2. Il presidente è il legale rappresentante della fondazione, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e cura che gli atti da esso deliberati abbiano esecuzione.
        3. La fondazione dell'Accademia di Santa Cecilia è presieduta dal presidente dell'Accademia medesima, che svolge anche le funzioni di direttore generale e di direttore artistico.
        4. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti un vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di impedimento o di assenza.


Art. 2l.

(Composizione del consiglio
di amministrazione).

        1. Il consiglio di amministrazione delle fondazioni è composto da cinque membri, compreso il presidente, e dagli eventuali consiglieri nominati dai privati ai sensi del comma 3. Dura in carica quattro anni. I suoi membri possono essere riconfermati per una sola volta.
        2. Oltre al presidente fanno parte del consiglio di amministrazione:

                a) un membro nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali;

                b) un membro nominato dal presidente della regione in cui ha sede la fondazione;

                c) un membro nominato dal presidente della provincia in cui ha sede la fondazione, scelto tra musicisti professionisti con specifica competenza nel settore lirico o sinfonico;

                d) il direttore del conservatorio di musica della città in cui ha sede la fondazione.

        3. I soggetti privati che, come singoli o cumulativamente, assicurino un apporto annuo per i tre anni successivi al loro ingresso nella fondazione, non inferiore al 6 per cento del totale dei finanziamenti statali per la gestione, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella fondazione, hanno diritto di nominare, come singoli o cumulativamente, un proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione. Essi assumono la qualifica di soci fondatori.
        4. Il numero dei consiglieri nominato dai soci fondatori di cui al comma 3 non può superare il numero di quattro.
        5. Il consiglio di amministrazione dell'Accademia di Santa Cecilia, oltre agli eventuali quattro soci di cui al comma 3, è composto da nove membri, di seguito indicati:

                a) il presidente, che è il presidente dell'Accademia stessa;

                b) un membro nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali;

                c) un membro nominato dal presidente della regione in cui ha sede la fondazione;
                d) un membro nominato dal presidente della provincia in cui ha sede la fondazione;

                e) il sindaco di Roma o un suo rappresentante;

                f) il direttore del conservatorio di musica di Santa Cecilia;

                g) tre rappresentanti indicati dal corpo accademico.


Art. 22.

(Funzioni del consiglio
di amministrazione).

        1. Il consiglio di amministrazione:

                a) approva il bilancio di esercizio;

                b) approva il programma di attività;

                c) nomina e revoca il direttore generale;

                d) nomina e revoca il direttore artistico;

                e) approva lo statuto e le sue modifiche;

                f) definisce gli obiettivi di gestione economica e finanziaria;

                g) nomina, su indicazione del direttore artistico, un eventuale direttore principale o musicale individuato tra i direttori d'orchestra di maggiore prestigio;

                h) nomina e revoca i dirigenti della fondazione, su proposta del direttore generale;

                i) ha ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria che non sia attribuito ad altro organo dalla legge o dallo statuto.

        2. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipano il direttore generale ed il direttore artistico senza diritto di voto.
        3. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.


Art. 23.

(Collegio dei revisori dei conti).

        1. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione e ne riferisce trimestralmente al Ministero per i beni e le attività culturali. Esso è composto da tre membri effettivi e da un supplente. Un membro effettivo ed il supplente sono nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, gli altri due membri sono proposti dal consiglio di amministrazione tra gli iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.
        2. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.
        3. Il rappresentante nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze è presidente del collegio dei revisori dei conti.
        4. I revisori dei conti durano in carica quattro anni e decadono in caso di cessazione del consiglio di amministrazione. I revisori possono essere rimossi dall'incarico, per giusta causa, da chi li ha nominati.


Art. 24.

(Soci ed assemblea dei soci).

        1. Sono definiti soci necessari ed hanno l'obbligo di concorrere alla formazione del patrimonio:

                a) il Ministero per i beni e le attività culturali;

                b) la regione in cui ha sede la fondazione;

                c) la provincia in cui ha sede la fondazione;

                d) il comune in cui ha sede la fondazione.
        2. Ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 è rappresentato, nell'assemblea dei soci, dal legale rappresentante o da persona da lui designata.
        3. Il consiglio di amministrazione conferisce la qualifica di socio benemerito a soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, persone fisiche o enti, anche se privi di personalità giuridica, che si impegnano a versare alla fondazione, per un periodo di almeno tre anni, una somma in denaro di importo non inferiore a 250.000 euro per ciascun anno, finalizzata allo svolgimento dell'attività della fondazione ovvero alla realizzazione di singoli progetti o iniziative, secondo termini e modalità concordati di volta in volta.
        4. I soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, persone fisiche o enti, anche se privi di personalità giuridica, che si impegnano a versare alla fondazione, per un periodo di almeno tre anni, una somma in denaro di importo non inferiore a 10.000 euro annui, sono definiti soci sostenitori.
        5. L'assemblea è costituita da tutti i soci; ad essa partecipano i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti.
        6. Il ruolo e le prerogative dell'assemblea dei soci sono definiti dallo statuto.


Art. 25.

(Direttore generale).

        1. Il direttore generale è nominato e revocato dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta, decade dall'incarico unitamente a chi lo ha nominato e può essere riconfermato.
        2. Il direttore generale:

                a) predispone il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione;

                b) dirige e coordina, nel rispetto dei vincoli di bilancio e dei programmi approvati, l'attività della fondazione;
                c) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2;

                d) invia annualmente all'Ufficio di garanzia una dettagliata relazione sulle attività della fondazione, predisposta in collaborazione con il direttore artistico;

                e) propone al consiglio di amministrazione la nomina o la revoca dei dirigenti della fondazione.

        3. L'incarico di direttore generale è incompatibile con qualsiasi altro incarico analogo esercitato in Italia.


Art. 26.

(Direttore artistico).

        1. Il direttore artistico è individuato tra i direttori d'orchestra o tra i compositori ovvero tra i registi di comprovata competenza nel settore del teatro musicale. Decade dall'incarico unitamente al consiglio di amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato. Può essere revocato dal consiglio di amministrazione con una deliberazione presa a maggioranza assoluta dei membri.
        2. Il direttore artistico:

                a) predispone i programmi di attività artistica da sottoporre al consiglio di amministrazione;

                b) è responsabile della conduzione artistica della fondazione e della realizzazione del prodotto;

                c) indica al consiglio di amministrazione un eventuale direttore principale o musicale;

                d) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2;

                e) coadiuva il direttore generale nella stesura della relazione destinata all'Ufficio di garanzia.

        3. L'incarico di direttore artistico è incompatibile con qualsiasi altro incarico analogo esercitato in Italia.

Capo V

NORME FINALI E TRANSITORIE.
ABROGAZIONI


Art. 27.

(Pensione di vecchiaia per i danzatori).

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini, già iscritti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo alla data del 31 dicembre 1995, il diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato al compimento del quarantacinquesimo anno di età per gli uomini e del quarantesimo anno di età per le donne.


Art. 28.

(Lavoro a tempo determinato).

        1. Al personale artistico e tecnico dei soggetti operanti nel campo delle attività musicali di cui alla presente legge, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.


Art. 29.

(Modifica all'articolo 74-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

        1. All'articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

        "6-bis. Per le prestazioni musicali di cui alla tabella C allegata al presente decreto, rese nei confronti di comitati spontanei locali, costituiti in occasione di feste patronali, da parte di soggetti in regime ordinario di imposta, l'aliquota IVA è ridotta al 2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle agenzie di spettacolo delegate alla rappresentanza di artisti".

Art. 30.

(Modifica dell'articolo 78 della legge
22 aprile 1941, n. 633).

        1. L'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

        "Art. 78 - 1. Si intende per produttore del fonogramma, il soggetto che sotto gli aspetti creativo ed economico prende l'iniziativa ed assume la responsabilità della prima fissazione di suoni e di voci che provengono da una interpretazione o esecuzione o da altri suoni o rappresentazioni di suoni. Il produttore è proprietario esclusivo della matrice originale o di qualsivoglia sistema di natura analogica o digitale attuale e futuro atto a contenere suoni e voci.
            2. E' considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta registrazione originale".


Art. 31.

(Modifica dell'articolo 72 della legge
22 aprile 1941, n. 633).

        1. L'articolo 72 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 72 - 1. Salvi i diritti spettanti all'autore ai sensi del titolo I, il produttore dell'opera musicale registrata di suoni e di voci, di seguito denominata "fonogramma", ha il diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite, di riprodurre, con qualsiasi processo di duplicazione, tale fonogramma e di distribuirlo.
            2. Il produttore del fonogramma ha, altresì, il diritto esclusivo di noleggiare e dare in prestito, nonché autorizzare il noleggio ed il prestito del fonogramma. Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma del fonogramma".

Art. 32.

(Modifica dell'articolo 73 della legge
22 aprile 1941, n. 633).

        1. L'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 73 - 1. Il produttore del fonogramma, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione registrata dell'opera, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione, a scopo di lucro, del fonogramma, a mezzo della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, della cinematografia, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra utilizzazione degli stessi attuale e futura. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati, o tra le loro associazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore industria.
            2. Ogni forma di utilizzazione del fonogramma elencata al comma 1, deve essere preventivamente autorizzata dal produttore del fonogramma. L'autorizzazione deve indicare la misura del compenso e le modalità necessarie all'identificazione dei supporti diffusi e deve essere rinnovata ogni anno. La misura e le modalità di corresponsione del compenso oggetto dell'autorizzazione sono determinate mediante accordi generali e periodici stipulati tra le parti interessate o tra le loro associazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.
            3. L'abusiva diffusione del fonogramma, in mancanza di autorizzazione del produttore o in violazione di questa, è punita con la multa da 1.500 euro a 15.000 euro, oltre l'interdizione dall'attività commerciale, industriale o di servizio per un periodo da un minimo di un mese ad un massimo di tre mesi.
            4. La quota di ripartizione dell'ammontare del compenso riscosso dai produttori ai sensi del presente articolo e spettante agli artisti interpreti o esecutori le cui prestazioni sono registrate nell'opera, è pari al 50 per cento dell'ammontare globale del compenso stesso.
            5. Gli accordi generali e periodici stipulati tra associazioni o enti che rappresentano le due parti ai sensi del comma 2 continuano ad avere vigore anche dopo la loro scadenza, fino a che non siano stati stipulati nuovi accordi".


Art. 33.

(Introduzione dell'articolo 73-ter della legge 22
aprile 1941, n. 633).

        1. Dopo l'articolo 73-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

        "Art. 73-ter. - 1. Nell'ambito delle garanzie di protezione previste dalla presente legge, escluso il caso di cessione a titolo definitivo del master originale, al produttore del fonogramma, come definito all'articolo 78, compete in ogni caso, a titolo di tutela residuale indisponibile, il 50 per cento della quota parte dei proventi per utilizzazioni economiche riservate allo stesso ai sensi degli articoli 73 e 73-bis. Ogni pattuizione contraria è nulla ed inefficace".


Art. 34.

(Copia privata).

        1. I commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, sono sostituiti dai seguenti:

        "1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, gli autori ed i produttori di fonogrammi nonché i produttori originari di opere audiovisive e videomusicali hanno diritto di esigere un compenso per la riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro di fonogrammi e di opere audiovisive come determinati dal comma 2.
            2. Il compenso di cui al comma 1 è fissato nelle seguenti misure:

                a) nastro audio vergine: 0,29 euro per ciascuna ora di registrazione, pari a 0,0048 euro per ciascun minuto di registrazione dei nastri o supporti analoghi di registrazione;

                b) nastro video vergine: 0,43 euro per ciascuna ora di registrazione, pari a 0,0078 euro per ciascun minuto di registrazione dei nastri o supporti analoghi di registrazione video;

                c) minidisc: 0,56 euro per ciascun supporto, con una capacità di registrazione di 74 minuti, pari a 0,01 euro per ciascun minuto di registrazione;

                d) CD-R e RW audio: 0,56 euro per ciascun supporto, con una capacità di registrazione di 74 minuti, pari a 0,01 euro per ciascun minuto di registrazione;

                e) CD-R e RW data: 0,33 euro ogni 650 mega-byte;

                f) DVD-R e RW video: 3,77 euro per una capacità di registrazione di 180 minuti;

                g) DVD ram e DVD-R e RW data: 1,59 euro per 32 mega-byte;

                h) DVHS: 8,80 euro per una capacità di registrazione di 420 minuti, pari a 0,023 euro per ciascun minuto di registrazione;

                i) detachable memory dedicated audio e devices (audio smart card): 0,34 euro per 32 mega-byte;

                l) memory integrated in MP3 walkman: 0,34 euro per 32 mega-byte;

                m) apparecchi di registrazione audio e video: 2 per cento del prezzo di vendita al rivenditore;

                n) apparecchiature relative ai personal computer: 0,5 per cento del prezzo di vendita al rivenditore.

            2-bis. La tabella merceologica di cui al comma 2 e i relativi compensi restano in vigore per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Successivamente a tale scadenza i compensi saranno variati secondo l'indice ISTAT. Uno speciale comitato di sette membri, pariteticamente composto da tre rappresentanti dei titolari dei diritti ed, in particolare, da un rappresentante degli autori designato dalla SIAE, da un rappresentante dei produttori di fonogrammi designato dalle associazioni maggiormente rappresentative, da un rappresentante dei produttori di opere audiovisive designato dalle associazioni maggiormente rappresentative e da tre rappresentanti dei soggetti tenuti al pagamento del compenso, oltre al presidente nominato dal Ministero per i beni e le attività culturali, può essere convocato su iniziativa delle parti allo scopo di individuare nuovi supporti e stabilire diversi compensi.
            2-ter. La mancata corresponsione del compenso è punita con la multa da 2.500 euro a 25.000 euro, ed in caso di recidiva con la reclusione da sei mesi ad un anno, oltre all'interdizione dall'attività commerciale, industriale o di servizio per un periodo da un minimo di un mese ad un massimo di tre mesi".


Art. 35.

(Norma transitoria).

        1. Per il primo triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti che godono del riconoscimento di ente di prioritario interesse nazionale mantengono tale qualifica.


Art. 36.

(Abrogazioni).

        1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1^ settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 20 settembre 1975, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 luglio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 31 luglio 1976, sono abrogati a decorrere dal sesto mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Sono abrogati:

                a) il titolo II ed il titolo III, ad esclusione dell'articolo 40, della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni;

                b) gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;

                c) il comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.



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