XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2623
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO.
SOGGETTI E ATTIVITA' MUSICALI
Art. 1.
(Princìpi generali).
1. Lo Stato considera di assoluta rilevanza la tutela, il
sostegno, la valorizzazione e la diffusione della musica nelle
sue varie espressioni, per il valore culturale, educativo e di
crescita sociale che essa riveste.
2. Lo Stato concorre con gli organismi europei, le regioni
e gli enti locali per assicurare uno sviluppo armonico ed
equilibrato delle attività musicali sul territorio nazionale e
promuove e sostiene la diffusione della musica a livello
europeo ed internazionale.
3. Lo Stato considera fondamentale l'insegnamento della
musica nell'aspetto storico, di educazione all'ascolto e della
pratica strumentale. A tale fine stabilisce che queste
discipline siano inserite, nel rispetto dell'autonomia
scolastica, tra le materie di studio delle scuole materne,
elementari e medie.
4. Le scuole che inseriscono nei programmi di studio
l'insegnamento della musica possono usufruire, oltre alle
risorse gia previste dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di un contributo a valere sul
fondo di cui all'articolo 10, finalizzato all'acquisto di
strumenti e materiali di didattica musicale.
Art. 2.
(Fondazioni lirico-sinfoniche).
1. Le fondazioni lirico-sinfoniche sono enti di
prioritario interesse nazionale che operano nel settore
musicale; esse perseguono la diffusione dell'opera lirica,
della musica sinfonica e del balletto, l'avviamento
professionale dei quadri artistici, nonché la tutela del
patrimonio artistico di cui dispongono.
2. L'accertamento del possesso dei requisiti per il
riconoscimento o la conservazione della qualifica di
fondazione lirico-sinfonica è effettuato dall'Ufficio di
garanzia per la musica di cui al capo II, sentito il parere
vincolante della regione e obbligatoriamente quelli della
provincia, del comune di appartenenza e delle associazioni tra
le fondazioni lirico-sinfoniche.
3. L'Ufficio di garanzia per la musica definisce l'entità
dei contributi da destinare alle attività delle fondazioni
lirico-sinfoniche.
4. Oltre agli eventuali requisiti indicati dalla regione
competente per aspetti di particolare interesse riguardanti la
cultura e le tradizioni regionali, è necessario, ai fini di
cui al comma 3, che le fondazioni lirico-sinfoniche
garantiscano:
a) un numero minimo di almeno quindici produzioni
l'anno;
b) una percentuale minima, su base annua, di
pubblico pagante;
c) la presenza annuale di produzioni musicali
contemporanee in lingua italiana e di autore italiano
espressamente commissionate;
d) una concreta attività di avviamento
professionale artistico e tecnico;
e) una prevalente presenza di interpreti italiani
e comunitari;
f) una significativa attività di scambio tra le
fondazioni liriche;
g) una concreta attività in trasferta estera con
cadenza almeno triennale.
Art. 3.
(Teatri di tradizione ed istituzioni
concertistico-orchestrali).
1. I teatri di tradizione e le istituzioni
concertistico-orchestrali (ICO) sono enti di prioritario
interesse nazionale.
2. L'accertamento del possesso dei requisiti per il
riconoscimento o la conservazione della qualifica di teatro di
tradizione o di ICO è effettuato dall'Ufficio di garanzia per
la musica di cui al capo II, sentito il parere vincolante
della regione e obbligatoriamente quelli della provincia, del
comune di appartenenza e delle associazioni tra i teatri di
tradizione o tra le ICO.
3. L'Ufficio di garanzia per la musica, definisce l'entità
dei contributi da destinare alle attività dei teatri di
tradizione e delle ICO.
4. Oltre agli eventuali requisiti indicati dalla regione
competente per aspetti di particolare interesse riguardanti la
cultura e le tradizioni regionali, è necessario, ai fini di
cui al comma 3, che i teatri di tradizione e le ICO
garantiscano:
a) a un numero minimo di rappresentazioni;
b) una percentuale minima, su base annua, di
pubblico pagante;
c) la presenza annuale di produzioni musicali
contemporanee in lingua italiana e di autore italiano
espressamente commissionate;
d) una congrua presenza di altri contributi
pubblici o privati oltre a quello statale;
e) una concreta attività di avviamento
professionale artistico e tecnico;
f) una prevalente presenza di interpreti italiani
e comunitari;
g) per i soli teatri, una significativa attività
di scambio con enti consimili;
h) l'attivazione di iniziative atte a facilitare
ed incrementare l'accesso dei cittadini agli spettacoli in
sede e di iniziative finalizzate alla formazione del
pubblico.
Art. 4.
(Attività delle associazioni musicali).
1. Lo Stato riconosce e finanzia l'attività degli enti ed
organismi di diritto pubblico o privato senza fini di lucro,
operanti nel settore musicale, di teatro musicale e di
balletto, la cui attività ha rilevanza e carattere nazionale o
internazionale.
2. Il riconoscimento dell'attività di cui al comma 1 è
effettuato dall'Ufficio di garanzia per la musica di cui al
capo II, sentito obbligatoriamente il parere della regione in
cui hanno sede i soggetti di cui al medesimo comma 1.
3. L'Ufficio di garanzia per la musica definisce l'entità
dei contributi da destinare alle attività dei soggetti di cui
al comma 1.
4. Oltre agli eventuali requisiti indicati dalla regione
competente per aspetti di particolare interesse riguardanti la
cultura e le tradizioni regionali, è necessario, ai fini di
cui al comma 3, che i soggetti di cui al comma 1
garantiscano:
a) la qualità e la continuità dell'attivita;
b) la presenza di altri contributi oltre quelli
statali;
c) la presenza annuale di commissioni di nuove
opere musicali in lingua italiana e di autore italiano;
d) la valorizzazione di artisti italiani e
comunitari;
e) la valorizzazione dei luoghi storici o di siti
archeologici;
f) il coinvolgimento di bande musicali e di cori
amatoriali.
5. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1 hanno
titolo di precedenza le iniziative proposte dai conservatori
di musica e dalle accademie di danza.
Art. 5.
(Musica leggera, musica popolare
e musica per le immagini).
1. Lo Stato riconosce e tutela le attività collegate alla
musica leggera, alla musica popolare e alla musica per le
immagini, realizzate su iniziativa di enti o organismi di
diritto pubblico o privato senza scopo di lucro, in quanto
importanti forme espressive della nostra epoca e patrimonio
artistico-culturale della nazione, nonché per il loro
rilevante interesse sociale.
2. Il riconoscimento delle attività di cui al comma 1
effettuato dall'Ufficio di garanzia per la musica di cui al
capo II, sentito obbligatoriamente il parere della regione
competente.
3. L'Ufficio di garanzia per la musica definisce l'entità
dei contributi da destinare alle attività dei soggetti di cui
al comma 1.
4. Oltre agli eventuali requisiti indicati dalla regione
competente per aspetti di particolare interesse riguardanti la
cultura e le tradizioni regionali, è necessario, ai fini di
cui al comma 3, che i soggetti di cui al comma 1
garantiscano:
a) la capacità di progettualità pluriennale;
b) la presenza di altri contributi oltre quelli
statali;
c) la capacità di organizzazione di corsi e
concorsi finalizzati all'inserimento dei vincitori nel mondo
del lavoro;
d) la promozione di opere prime di giovani
interpreti;
e) la creazione di iniziative finalizzate
all'avviamento professionale di artisti, tecnici ed operatori
del settore;
f) la realizzazione di festival musicali;
g) la creazione e la promozione di orchestre
giovanili.
Art. 6.
(Partecipazione dello Stato
alle attività delle regioni).
1. Lo Stato partecipa al finanziamento delle attività
delle regioni finalizzate a:
a) costruzione, adeguamento e restauro di
strutture variamente dimensionate per la realizzazione di
eventi musicali, con particolare riguardo alla costruzione di
strutture all'aperto multifunzionali, quali lirica, balletto e
concerti di tutti i generi musicali, soprattutto nelle
località a vocazione turistica;
b) creazione di circuiti musicali, di teatro
musicale e di balletto, sia regionali che interregionali;
c) distribuzione sul territorio delle attività
musicali;
d) creazione di orchestre sinfoniche con carattere
di stabilità;
e) attività di avviamento professionale;
f) attivazione di iniziative atte a facilitare ed
incrementare l'accesso dei cittadini della regione agli
spettacoli che in essa hanno luogo;
g) promozione delle tradizioni musicali locali;
h) creazione di progetti finalizzati alla
educazione ed alla formazione dello spettatore;
i) creazione di progetti per la catalogazione e la
conservazione del patrimonio musicale;
l) creazione di osservatori per la raccolta di
dati statistici e per le attività di monitoraggio sul
territorio.
2. Lo Stato, attraverso l'Ufficio di garanzia per la
musica di cui al capo II, mediante accordi di programma di
durata massimo triennale, definisce con le regioni gli
obiettivi, le priorità e le risorse da destinare alle attività
delle singole regioni di cui al comma 1. Le quote di
partecipazione dello Stato alle attività delle regioni sono,
comunque, proporzionali alle somme previste per le stesse
finalità nei bilanci regionali.
Art. 7.
(Festival degli eponimi).
1. Lo Stato, in collaborazione con le regioni, incoraggia
la nascita di festival intitolati ai grandi musicisti
italiani autori di musica lirica, sinfonica, leggera e
popolare, finalizzati alla conoscenza ed alla diffusione delle
loro opere ed istituiti nei comuni o nelle province di origine
degli stessi.
2. L'Ufficio di garanzia per la musica di cui al capo II,
sentito il parere vincolante della regione competente, valuta
le proposte dei soggetti interessati al fine di realizzare
iniziative a carattere stabile e, in collaborazione con le
regioni, ne finanzia le attività per i primi tre anni,
mediante il fondo di cui all'articolo 10. A decorrere dal
quarto anno, e ottenuto il riconoscimento del prioritario
interesse nazionale di cui all'articolo 3, i festival
degli eponimi possono usufruire dei finanziamenti del Fondo
unico per lo spettacolo (FUS) secondo le norme della presente
legge.
3. Lo Stato dispone una emissione filatelica dedicata al
musicista eponimo in occasione della istituzione di ciascun
festival.
Capo II
UFFICIO DI GARANZIA E FONDO
DI SOSTEGNO PER LA MUSICA
Art. 8.
(Ufficio di garanzia per la musica).
1. E' istituito presso il Ministero per i beni e le
attività culturali, l'Ufficio di garanzia per la musica, di
seguito denominato "Ufficio di garanzia". L'Ufficio di
garanzia, presieduto dal Ministro per i beni e le attività
culturali o da un suo delegato, è composto da dieci membri dei
quali tre sono designati dalle competenti Commissioni della
Camera dei deputati, tre dalle competenti Commissioni del
Senato della Repubblica, tre dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, uno dalla Conferenza Stato-città ed
autonomie locali.
2. I dieci membri individuati tra qualificate personalità
di riconosciuta competenza nei settori di cui alla presente
legge, sono eletti all'inizio di ogni legislatura e decadono
con la fine di questa, possono essere rieletti una sola volta
e non possono avere, nel periodo in cui sono in carica,
rapporti di lavoro con gli enti che beneficiano di risorse
alla cui ripartizione presiede l'Ufficio di garanzia. Essi
sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali.
3. Ai componenti dell'Ufficio di garanzia è riconosciuta
un'indennità di carica gravante sul FUS, da definire con
apposito provvedimento del Ministro per i beni e le attività
culturali, che stabilisce anche le strutture ed il personale
necessari per lo svolgimento dei compiti dell'Ufficio.
4. All'atto dell'insediamento dei membri del primo Ufficio
di garanzia, da effettuare entro un mese dalla data di entrata
in vigore della presente legge, è soppressa la commissione
consultiva per la musica di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta dei componenti dell'Ufficio di
garanzia nominati ai sensi del comma 1, è adottato, con
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, il
regolamento relativo al funzionamento dell'Ufficio.
Art. 9.
(Compiti dell'Ufficio di garanzia).
1. L'Ufficio di garanzia:
a) conferisce o revoca il titolo per l'accesso al
FUS ai soggetti operanti nel settore musicale, sentito il
parere vincolante delle regioni competenti;
b) coordina i programmi di attività degli enti ai
fini di un più razionale utilizzo delle risorse e di una più
ampia offerta artistica;
c) definisce la ripartizione della quota del FUS
destinata alle diverse attività musicali;
d) definisce le risorse da destinare alla
partecipazione dello Stato alle attività delle singole
regioni;
e) gestisce il fondo di cui all'articolo 10.
2. L'Ufficio di garanzia verifica annualmente i criteri di
finanziamento del fondo di cui all'articolo 10, accertandone
la congruità effettiva ed invia una relazione al Ministro per
i beni e le attività culturali con l'indicazione degli
eventuali aggiornamenti, cambiamenti, ampliamenti ed
implementazioni delle voci di introito che contribuiscono alla
costituzione della quota del fondo stesso.
Art. 10.
(Fondo per il sostegno
delle attività musicali).
1. E' istituito un fondo denominato "fondo per il sostegno
delle attività musicali".
2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere:
a) la partecipazione dello Stato alle attività
promosse dalle regioni;
b) l'incremento della presenza di organici
orchestrali sinfonici italiani nel panorama fonografico
internazionale;
c) l'erogazione di contributi alle scuole,
finalizzati all'acquisto di strumenti e di materiale di
didattica musicale;
d) il finanziamento degli interventi a favore
della musica leggera, della musica popolare e della musica per
le immagini;
e) il finanziamento delle attività dei festival
degli eponimi ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7;
f) la diffusione della cultura musicale italiana
all'estero;
g) le iniziative di gruppi indipendenti italiani,
finalizzate alla organizzazione della esclusiva distribuzione
di prodotti musicali realizzati in Italia con esecutori ed
interpreti italiani;
h) una quota dell'onere per gli interessi
derivanti dal debito contratto per finanziare iniziative
musicali di particolare rilievo, che valorizzino il prodotto
italiano;
i) la rilevazione dei dati di vendita dei prodotti
fonografici italiani al fine di poter stilare una classifica
settimanale riservata alla sola musica italiana.
Art. 11.
(Fonti di finanziamento del fondo
per il sostegno delle attività musicali).
1. Il fondo di cui all'articolo 10 è costituito da:
a) il 50 per cento della somma derivante dalla
riscossione annuale dell'imposta sugli intrattenimenti e
connessi, calcolata esclusivamente sulle esecuzioni musicali
di qualsiasi genere, al netto dell'aggio destinato al soggetto
incaricato dell'accertamento, della riscossione e della
liquidazione di tale imposta;
b) una percentuale pari al 25 per cento delle
somme incassate dal soggetto incaricato della riscossione,
dell'accertamento e della ripartizione dei diritti di cui
all'articolo 34;
c) i proventi derivanti dalla vendita delle
emissioni filateliche di cui al comma 3 dell'articolo 7,
detratte le spese per l'organizzazione e la vendita delle
emissioni stesse;
d) le somme derivanti dalla riscossione delle
sanzioni previste dalla presente legge;
e) i proventi derivanti dalla vendita dei
biglietti della lotteria di cui al comma 3, detratte le spese
per l'organizzazione e la realizzazione della lotteria
medesima;
f) i proventi di cui al comma 2;
g) i proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie
irrogate ai colpevoli di violazioni sul diritto d'autore e ai
colpevoli di violazioni della legislazione in materia di
tutela delle opere dell'ingegno musicale di cui alla legge 18
agosto 2000, n. 248.
2. Per la pubblica rappresentazione od esecuzione o
diffusione o per lo sfruttamento fonomeccanico comunque
attuato, anche attraverso sistemi digitali o di comunicazione
a distanza, di opere di pubblico dominio, è dovuto un compenso
da chi utilizza le opere medesime, fatta eccezione per gli
inni nazionali di tutti i Paesi. Tale compenso è corrisposto
dall'utilizzatore alla Società italiana degli autori ed
editori (SIAE), con le modalità, nelle misure ed alle
condizioni previste per le opere amministrate dalla SIAE
stessa, la quale provvede a riversarlo al fondo di cui
all'articolo 10, al netto di una provvigione pari a quella
determinata dalla SIAE per la riscossione e la ripartizione
dei diritti di autore.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge è istituita una lotteria nazionale della musica
italiana collegata ad una trasmissione televisiva di grande
ascolto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze è adottato, entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il regolamento disciplinante le
modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione,
nonché l'entità e il numero dei premi messi a disposizione.
Capo III
NORME DI PROMOZIONE E TUTELA. MODIFICHE NORMATIVE
Art. 12.
(Incentivi economici).
1. Per le attività musicali di cui al capo I sono previsti
i seguenti incentivi economici:
a) inserimento tra gli oneri deducibili delle
erogazioni liberali a favore dei soggetti
operanti nei settori di cui al medesimo capo I, ai sensi
delle norme vigenti;
b) detassazione degli utili reinvestiti;
c) applicazione del tax shelter, a favore di
aziende, industrie e singoli operatori economici di settore
economico diverso da quello musicale. L'Ufficio di garanzia
definisce i tempi degli interventi, le eventuali limitazioni
per aziende con bilancio consolidato di gruppo, nonché le
certificazioni da annettere ai bilanci delle società
erogatrici e beneficiarie. La durata degli interventi non può
essere inferiore a tre anni.
Art. 13.
(Riduzione dell'aliquota IVA).
1. Al fine di favorire la diffusione della cultura
musicale, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)
sui fonogrammi è ridotta al 4 per cento. I soggetti che
fruiscono di tale riduzione di aliquota sono tenuti a
realizzare almeno una corrispondente riduzione del prezzo
praticato al consumatore.
2. All'Autorità garante della concorrenza e del mercato è
attribuita la specifica competenza di valutare ed
eventualmente sanzionare comportamenti contrari alle
disposizioni di cui al comma 1.
3. E' altresì ridotta al 4 per cento l'aliquota IVA
sull'acquisto di strumenti musicali.
Art. 14.
(Detrazioni fiscali).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, a tutti i lavoratori dello spettacolo iscritti
all'ufficio speciale per il collocamento per i lavoratori
dello spettacolo, nonché agli agenti ed ai produttori di cui
all'articolo 18, è consentita la deduzione dei costi e
dell'IVA per viaggi aerei, ferroviari, navali,
automobilistici, per ristoranti ed hotel, nonché per
tutte le spese riconducibili all'attività professionale.
2. In attuazione delle finalità di cui al comma 1 del
presente articolo, all'articolo 19-bis 1, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), sono aggiunte le
seguenti parole: "e per gli artisti, gli agenti artistici e
gli organizzatori di spettacoli;";
b) alla lettera e), sono aggiunte le
seguenti parole: "le disposizioni di cui alla presente lettera
non si applicano nei confronti degli agenti artistici e degli
organizzatori di spettacolo;".
Art. 15.
(Promozione della musica italiana).
1. Il canone di concessione previsto dall'articolo 27,
comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ridotto del
50 per cento con esclusione delle reti RAI - Radiotelevisione
italiana Spa e delle reti Mediaset, per le emittenti
radiotelevisive che nell'arco della programmazione quotidiana
trasmettono musica italiana nella misura di almeno il 50 per
cento del totale delle emissioni. Tale percentuale deve essere
destinata a produzioni musicali in lingua italiana, create da
autori ed artisti italiani e fissate o realizzate in Italia da
produttori italiani.
2. Almeno il 10 per cento della percentuale di musica
italiana di cui al comma 1 deve essere riservata a produzioni
musicali di opere prime di giovani artisti.
3. La musica italiana di cui ai commi 1 e 2 è equamente
distribuita nelle fasce orarie della programmazione.
4. La SIAE accerta il rispetto da parte dei titolari di
concessione radiotelevisiva delle quote di programmazione
prefissate, secondo modalità definite con provvedimento
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Art. 16.
(Promozione radiotelevisiva della musica).
1. E' fatto obbligo complessivamente alle reti televisive
pubbliche, a decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, di destinare alla
programmazione operistica, concertistica e di balletto
classico, almeno una presenza settimanale adeguatamente
qualificata.
2. Almeno una ogni cinque presenze tra quelle di cui al
comma 1 deve essere destinata alla musica jazz.
3. La programmazione di cui ai commi 1 e 2 deve avere
luogo tra le ore 07.00 e le ore 23.00.
4. E' fatto obbligo alla RAI - Radiotelevisione italiana
Spa di programmare in una delle sue reti radiofoniche, per
almeno l'80 per cento del totale delle emissioni musicali
della rete, la trasmissione di musica prodotta nei Paesi
membri dell'Unione europea.
5. Almeno il 50 per cento del totale delle emissioni delle
reti di cui al comma 1 deve essere destinato a produzioni
musicali in lingua italiana create da autori e da artisti
italiani e fissate o realizzate in Italia da produttori
italiani.
6. Almeno il 10 per cento della musica italiana di cui al
comma 5, che deve essere equamente distribuita nella
programmazione musicale trasmessa tra le 07.30 e le ore 23.00,
deve essere riservato a produzioni musicali di opere prime di
giovani artisti.
Art. 17.
(Musica dal vivo).
1. Per musica dal vivo si intende la musica eseguita con
strumenti musicali tradizionali o elettrici quali chitarra,
basso, batteria, tastiere, strumenti a fiato, strumenti ad
arco ed altri strumenti.
2. Nelle esecuzioni dal vivo è vietato l'utilizzo anche
parziale di supporti o di apparecchiature che contengano
musica preregistrata. A tale fine il responsabile del gruppo
musicale deve rilasciare al gestore del locale o
all'organizzatore della manifestazione musicale, prima
dell'inizio di questa, apposita dichiarazione sottoscritta che
attesti che il gruppo musicale si esibirà suonando dal
vivo.
3. L' esecuzione musicale che faccia uso parziale e non
preponderante di musica preregistrata, effettuata da un
massimo di due esecutori ed in locali che non consentono la
presenza di un pubblico superiore alle cento persone, è
definita come "parzialmente dal vivo" e consente di
beneficiare della defiscalizzazione dell'imposta sugli
intrattenimenti pari al 50 per cento. A tale fine il
responsabile dell'esecuzione musicale deve rilasciare al
gestore del locale o all'organizzatore della manifestazione
musicale, prima dell'inizio di questa, apposita dichiarazione
sottoscritta che attesti che l'esecuzione rientra nelle
fattispecie di cui al presente comma.
4. Il gestore del locale o gli organizzatori della
manifestazione musicale possono beneficiare della
defiscalizzazione dell'imposta sugli intrattenimenti solo se
in possesso delle dichiarazioni di cui ai commi 2 o 3.
5. Agli ispettori della SIAE o agli organi di polizia è
consentito effettuare verifiche a campione sui supporti o
sulle apparecchiature eventualmente adoperati dai musicisti,
per constatare che la manifestazione musicale rientri
effettivamente nelle fattispecie di cui ai commi 2 o 3.
6. In caso di mendace dichiarazione rilasciata ai sensi
dei commi 2 o 3, si applica, a carico dei responsabili, una
sanzione pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, fatte salve
l'eventuale denuncia per frode commerciale o eventuali
ulteriori responsabilità di ordine penale.
Art. 18.
(Disciplina delle professioni di agente
e di produttore).
1. Lo Stato riconosce e disciplina le figure professionali
di:
a) agente di spettacolo e rappresentante di
artisti, comunemente definito agente teatrale, la cui attività
consiste nella consulenza, rappresentanza, organizzazione,
assistenza e tutela delle attività di singoli o gruppi di
artisti, di seguito denominato "agente";
b) produttore e organizzatore di manifestazioni
musicali, teatrali, e di balletto, di seguito denominato
"produttore".
2. Le figure professionali di cui al comma 1 sono
incompatibili ed in nessun caso le due funzioni possono essere
svolte da un unico soggetto né in forma singola né in forma
societaria, né attraverso compartecipazioni.
3. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso
il Ministero per i beni e le attività culturali un registro,
diviso nelle due categorie di cui al medesimo comma 1, i cui
oneri di gestione sono ad esclusivo carico degli iscritti.
4. Per l'esercizio della professione di agente o di
produttore è obbligatoria l'iscrizione al registro di cui al
comma 3. L'iscrizione è subordinata al superamento di un esame
di idoneità effettuato secondo i criteri definiti dalla
commissione di cui al comma 5.
5. E' istituita, con sede presso il Ministero per i beni e
le attività culturali, una commissione deputata alla verifica
dei requisiti di ammissione e di cancellazione, nonché alla
tenuta del registro di cui al comma 3, alla vigilanza
sull'attività degli iscritti secondo i princìpi di uno
specifico codice deontologico espressamente predisposto,
nonché alla definizione e alla quantificazione dei compensi
spettanti agli agenti. La commissione, la cui attività è
disciplinata da un regolamento del Ministro per i beni e le
attività culturali, da adottare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, dura in carica tre
anni ed è composta da:
a) un magistrato, con funzioni di presidente;
b) due rappresentanti degli agenti, uno per
categoria, eletti tra gli iscritti al registro;
c) un rappresentante del Ministero per i beni e le
attività culturali;
d) un rappresentante del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali;
e) due musicisti di chiara fama nominati dal
Ministro per i beni e le attività culturali operanti in
diversi settori dell'attività musicale.
6. E' interdetta l'iscrizione al registro di cui al comma
3 di chi abbia carichi pendenti o abbia riportato condanne
penali o abbia commesso illeciti disciplinari.
7. E' fatto esplicito divieto alla creazione di cartelli e
di iniziative monopolistiche o oligopolistiche, anche a
livello regionale. A tale scopo deve essere definito dalla
commissione di cui al comma 5 il numero massimo di artisti
rappresentabili da ciascun agente.
8. L'agente è legittimato a rappresentare l'artista solo
mediante specifico contratto scritto di procura che stabilisca
la forma, gli obblighi dei contraenti, le condizioni e le
modalità di recesso anticipato.
9. Resta sempre possibile il reclutamento di artisti per
chiamata diretta del singolo per coloro che non hanno
designato un rappresentante o non hanno definito contratti di
esclusiva.
10. Alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al comma 5, chi è già in possesso del requisito richiesto può
automaticamente essere iscritto al registro di cui al comma 3.
Successivamente a tale data l'iscrizione al registro è
subordinata al superamento dell'esame di cui al comma 4.
11. L'esercizio abusivo della professione di agente o di
produttore è punito con un'ammenda da 2.500 euro a 25.000
euro.
Capo IV
RIORDINO DELLE FONDAZIONI
LIRICO-SINFONICHE
Art. 19.
(Statuto e organi).
1. Le fondazioni lirico-sinfoniche, di seguito denominate
"fondazioni", sono disciplinate dallo statuto che, nel
rispetto della presente legge, deve prevedere, oltre allo
scopo della fondazione, la composizione, le competenze, i
poteri dei suoi organi, i soggetti che ad essa concorrono ed i
criteri in base ai quali altri soggetti possono intervenire.
2. Organi delle fondazioni sono:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti;
d) l'assemblea dei soci.
3. Agli organi della fondazione è garantita la più ampia
autonomia di decisione ed i loro componenti, che devono
possedere requisiti di onorabilità e di professionalità, non
rappresentano chi li ha nominati né ad essi rispondono.
Art. 20.
(Presidente).
1. Presidente della fondazione è il sindaco del comune nel
quale essa ha sede; la sua nomina è indipendente da quella
degli altri componenti del consiglio di amministrazione.
2. Il presidente è il legale rappresentante della
fondazione, convoca e presiede il consiglio di amministrazione
e cura che gli atti da esso deliberati abbiano esecuzione.
3. La fondazione dell'Accademia di Santa Cecilia è
presieduta dal presidente dell'Accademia medesima, che svolge
anche le funzioni di direttore generale e di direttore
artistico.
4. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi
componenti un vicepresidente che sostituisce il presidente in
caso di impedimento o di assenza.
Art. 2l.
(Composizione del consiglio
di amministrazione).
1. Il consiglio di amministrazione delle fondazioni è
composto da cinque membri, compreso il presidente, e dagli
eventuali consiglieri nominati dai privati ai sensi del comma
3. Dura in carica quattro anni. I suoi membri possono essere
riconfermati per una sola volta.
2. Oltre al presidente fanno parte del consiglio di
amministrazione:
a) un membro nominato dal Ministro per i beni e le
attività culturali;
b) un membro nominato dal presidente della regione
in cui ha sede la fondazione;
c) un membro nominato dal presidente della
provincia in cui ha sede la fondazione, scelto tra musicisti
professionisti con specifica competenza nel settore lirico o
sinfonico;
d) il direttore del conservatorio di musica della
città in cui ha sede la fondazione.
3. I soggetti privati che, come singoli o cumulativamente,
assicurino un apporto annuo per i tre anni successivi al loro
ingresso nella fondazione, non inferiore al 6 per cento del
totale dei finanziamenti statali per la gestione, verificato
con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella
fondazione, hanno diritto di nominare, come singoli o
cumulativamente, un proprio rappresentante nel consiglio di
amministrazione. Essi assumono la qualifica di soci
fondatori.
4. Il numero dei consiglieri nominato dai soci fondatori
di cui al comma 3 non può superare il numero di quattro.
5. Il consiglio di amministrazione dell'Accademia di Santa
Cecilia, oltre agli eventuali quattro soci di cui al comma 3,
è composto da nove membri, di seguito indicati:
a) il presidente, che è il presidente
dell'Accademia stessa;
b) un membro nominato dal Ministro per i beni e le
attività culturali;
c) un membro nominato dal presidente della regione
in cui ha sede la fondazione;
d) un membro nominato dal presidente della
provincia in cui ha sede la fondazione;
e) il sindaco di Roma o un suo rappresentante;
f) il direttore del conservatorio di musica di
Santa Cecilia;
g) tre rappresentanti indicati dal corpo
accademico.
Art. 22.
(Funzioni del consiglio
di amministrazione).
1. Il consiglio di amministrazione:
a) approva il bilancio di esercizio;
b) approva il programma di attività;
c) nomina e revoca il direttore generale;
d) nomina e revoca il direttore artistico;
e) approva lo statuto e le sue modifiche;
f) definisce gli obiettivi di gestione economica e
finanziaria;
g) nomina, su indicazione del direttore artistico,
un eventuale direttore principale o musicale individuato tra i
direttori d'orchestra di maggiore prestigio;
h) nomina e revoca i dirigenti della fondazione,
su proposta del direttore generale;
i) ha ogni potere concernente l'amministrazione
ordinaria o straordinaria che non sia attribuito ad altro
organo dalla legge o dallo statuto.
2. Alle riunioni del consiglio di amministrazione
partecipano il direttore generale ed il direttore artistico
senza diritto di voto.
3. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza
dei presenti; in caso di parità prevale il voto del
presidente.
Art. 23.
(Collegio dei revisori dei conti).
1. Il collegio dei revisori dei conti esercita il
controllo sull'amministrazione della fondazione e ne riferisce
trimestralmente al Ministero per i beni e le attività
culturali. Esso è composto da tre membri effettivi e da un
supplente. Un membro effettivo ed il supplente sono nominati
dal Ministro dell'economia e delle finanze, gli altri due
membri sono proposti dal consiglio di amministrazione tra gli
iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso
il Ministero della giustizia.
2. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per i beni e le attività
culturali.
3. Il rappresentante nominato dal Ministro dell'economia e
delle finanze è presidente del collegio dei revisori dei
conti.
4. I revisori dei conti durano in carica quattro anni e
decadono in caso di cessazione del consiglio di
amministrazione. I revisori possono essere rimossi
dall'incarico, per giusta causa, da chi li ha nominati.
Art. 24.
(Soci ed assemblea dei soci).
1. Sono definiti soci necessari ed hanno l'obbligo di
concorrere alla formazione del patrimonio:
a) il Ministero per i beni e le attività
culturali;
b) la regione in cui ha sede la fondazione;
c) la provincia in cui ha sede la fondazione;
d) il comune in cui ha sede la fondazione.
2. Ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 è
rappresentato, nell'assemblea dei soci, dal legale
rappresentante o da persona da lui designata.
3. Il consiglio di amministrazione conferisce la qualifica
di socio benemerito a soggetti pubblici o privati, italiani o
stranieri, persone fisiche o enti, anche se privi di
personalità giuridica, che si impegnano a versare alla
fondazione, per un periodo di almeno tre anni, una somma in
denaro di importo non inferiore a 250.000 euro per ciascun
anno, finalizzata allo svolgimento dell'attività della
fondazione ovvero alla realizzazione di singoli progetti o
iniziative, secondo termini e modalità concordati di volta in
volta.
4. I soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri,
persone fisiche o enti, anche se privi di personalità
giuridica, che si impegnano a versare alla fondazione, per un
periodo di almeno tre anni, una somma in denaro di importo non
inferiore a 10.000 euro annui, sono definiti soci
sostenitori.
5. L'assemblea è costituita da tutti i soci; ad essa
partecipano i componenti del consiglio di amministrazione e
del collegio dei revisori dei conti.
6. Il ruolo e le prerogative dell'assemblea dei soci sono
definiti dallo statuto.
Art. 25.
(Direttore generale).
1. Il direttore generale è nominato e revocato dal
consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta, decade
dall'incarico unitamente a chi lo ha nominato e può essere
riconfermato.
2. Il direttore generale:
a) predispone il bilancio preventivo e consuntivo
di esercizio da sottoporre all'approvazione del consiglio di
amministrazione;
b) dirige e coordina, nel rispetto dei vincoli di
bilancio e dei programmi approvati, l'attività della
fondazione;
c) partecipa alle riunioni del consiglio di
amministrazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 22,
comma 2;
d) invia annualmente all'Ufficio di garanzia una
dettagliata relazione sulle attività della fondazione,
predisposta in collaborazione con il direttore artistico;
e) propone al consiglio di amministrazione la
nomina o la revoca dei dirigenti della fondazione.
3. L'incarico di direttore generale è incompatibile con
qualsiasi altro incarico analogo esercitato in Italia.
Art. 26.
(Direttore artistico).
1. Il direttore artistico è individuato tra i direttori
d'orchestra o tra i compositori ovvero tra i registi di
comprovata competenza nel settore del teatro musicale. Decade
dall'incarico unitamente al consiglio di amministrazione che
lo ha nominato e può essere riconfermato. Può essere revocato
dal consiglio di amministrazione con una deliberazione presa a
maggioranza assoluta dei membri.
2. Il direttore artistico:
a) predispone i programmi di attività artistica da
sottoporre al consiglio di amministrazione;
b) è responsabile della conduzione artistica della
fondazione e della realizzazione del prodotto;
c) indica al consiglio di amministrazione un
eventuale direttore principale o musicale;
d) partecipa alle riunioni del consiglio di
amministrazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 22,
comma 2;
e) coadiuva il direttore generale nella stesura
della relazione destinata all'Ufficio di garanzia.
3. L'incarico di direttore artistico è incompatibile con
qualsiasi altro incarico analogo esercitato in Italia.
Capo V
NORME FINALI E TRANSITORIE.
ABROGAZIONI
Art. 27.
(Pensione di vecchiaia per i danzatori).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, per i lavoratori dello spettacolo appartenenti
alle categorie dei tersicorei e ballerini, già iscritti
all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i
lavoratori dello spettacolo alla data del 31 dicembre 1995, il
diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato al compimento
del quarantacinquesimo anno di età per gli uomini e del
quarantesimo anno di età per le donne.
Art. 28.
(Lavoro a tempo determinato).
1. Al personale artistico e tecnico dei soggetti operanti
nel campo delle attività musicali di cui alla presente legge,
non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5
del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
Art. 29.
(Modifica all'articolo 74-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).
1. All'articolo 74-quater del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 6 è
aggiunto il seguente:
"6-bis. Per le prestazioni musicali di cui alla
tabella C allegata al presente decreto, rese nei confronti di
comitati spontanei locali, costituiti in occasione di feste
patronali, da parte di soggetti in regime ordinario di
imposta, l'aliquota IVA è ridotta al 2 per cento. La
disposizione di cui al presente comma si applica anche alle
agenzie di spettacolo delegate alla rappresentanza di
artisti".
Art. 30.
(Modifica dell'articolo 78 della legge
22 aprile 1941, n. 633).
1. L'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è
sostituito dal seguente:
"Art. 78 - 1. Si intende per produttore del
fonogramma, il soggetto che sotto gli aspetti creativo ed
economico prende l'iniziativa ed assume la responsabilità
della prima fissazione di suoni e di voci che provengono da
una interpretazione o esecuzione o da altri suoni o
rappresentazioni di suoni. Il produttore è proprietario
esclusivo della matrice originale o di qualsivoglia sistema di
natura analogica o digitale attuale e futuro atto a contenere
suoni e voci.
2. E' considerato come luogo della produzione quello
nel quale avviene la diretta registrazione originale".
Art. 31.
(Modifica dell'articolo 72 della legge
22 aprile 1941, n. 633).
1. L'articolo 72 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 72 - 1. Salvi i diritti spettanti all'autore
ai sensi del titolo I, il produttore dell'opera musicale
registrata di suoni e di voci, di seguito denominata
"fonogramma", ha il diritto esclusivo, per la durata e alle
condizioni stabilite, di riprodurre, con qualsiasi processo di
duplicazione, tale fonogramma e di distribuirlo.
2. Il produttore del fonogramma ha, altresì, il
diritto esclusivo di noleggiare e dare in prestito, nonché
autorizzare il noleggio ed il prestito del fonogramma. Tale
diritto non si esaurisce con la vendita o con la distribuzione
in qualsiasi forma del fonogramma".
Art. 32.
(Modifica dell'articolo 73 della legge
22 aprile 1941, n. 633).
1. L'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 73 - 1. Il produttore del fonogramma, nonché
gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano
compiuto l'interpretazione o l'esecuzione registrata
dell'opera, indipendentemente dai diritti di distribuzione,
noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un
compenso per l'utilizzazione, a scopo di lucro, del
fonogramma, a mezzo della diffusione radiofonica e televisiva,
ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, della
cinematografia, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici
esercizi ed in occasione di qualsiasi altra utilizzazione
degli stessi attuale e futura. L'esercizio di tale diritto
spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli
artisti interpreti o esecutori interessati, o tra le loro
associazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi
nazionali di lavoro del settore industria.
2. Ogni forma di utilizzazione del fonogramma
elencata al comma 1, deve essere preventivamente autorizzata
dal produttore del fonogramma. L'autorizzazione deve indicare
la misura del compenso e le modalità necessarie
all'identificazione dei supporti diffusi e deve essere
rinnovata ogni anno. La misura e le modalità di corresponsione
del compenso oggetto dell'autorizzazione sono determinate
mediante accordi generali e periodici stipulati tra le parti
interessate o tra le loro associazioni di categoria firmatarie
dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.
3. L'abusiva diffusione del fonogramma, in mancanza
di autorizzazione del produttore o in violazione di questa, è
punita con la multa da 1.500 euro a 15.000 euro, oltre
l'interdizione dall'attività commerciale, industriale o di
servizio per un periodo da un minimo di un mese ad un massimo
di tre mesi.
4. La quota di ripartizione dell'ammontare del
compenso riscosso dai produttori ai sensi del presente
articolo e spettante agli artisti interpreti o esecutori le
cui prestazioni sono registrate nell'opera, è pari al 50 per
cento dell'ammontare globale del compenso stesso.
5. Gli accordi generali e periodici stipulati tra
associazioni o enti che rappresentano le due parti ai sensi
del comma 2 continuano ad avere vigore anche dopo la loro
scadenza, fino a che non siano stati stipulati nuovi
accordi".
Art. 33.
(Introduzione dell'articolo 73-ter della legge 22
aprile 1941, n. 633).
1. Dopo l'articolo 73-bis della legge 22 aprile
1941, n. 633, è inserito il seguente:
"Art. 73-ter. - 1. Nell'ambito delle garanzie di
protezione previste dalla presente legge, escluso il caso di
cessione a titolo definitivo del master originale, al
produttore del fonogramma, come definito all'articolo 78,
compete in ogni caso, a titolo di tutela residuale
indisponibile, il 50 per cento della quota parte dei proventi
per utilizzazioni economiche riservate allo stesso ai sensi
degli articoli 73 e 73-bis. Ogni pattuizione contraria è
nulla ed inefficace".
Art. 34.
(Copia privata).
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 93, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 22
aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, gli autori ed
i produttori di fonogrammi nonché i produttori originari di
opere audiovisive e videomusicali hanno diritto di esigere un
compenso per la riproduzione privata per uso personale e senza
scopo di lucro di fonogrammi e di opere audiovisive come
determinati dal comma 2.
2. Il compenso di cui al comma 1 è fissato nelle
seguenti misure:
a) nastro audio vergine: 0,29 euro per ciascuna
ora di registrazione, pari a 0,0048 euro per ciascun minuto di
registrazione dei nastri o supporti analoghi di
registrazione;
b) nastro video vergine: 0,43 euro per ciascuna
ora di registrazione, pari a 0,0078 euro per ciascun minuto di
registrazione dei nastri o supporti analoghi di registrazione
video;
c) minidisc: 0,56 euro per ciascun supporto, con
una capacità di registrazione di 74 minuti, pari a 0,01 euro
per ciascun minuto di registrazione;
d) CD-R e RW audio: 0,56 euro per ciascun
supporto, con una capacità di registrazione di 74 minuti, pari
a 0,01 euro per ciascun minuto di registrazione;
e) CD-R e RW data: 0,33 euro ogni 650
mega-byte;
f) DVD-R e RW video: 3,77 euro per una capacità di
registrazione di 180 minuti;
g) DVD ram e DVD-R e RW data: 1,59
euro per 32 mega-byte;
h) DVHS: 8,80 euro per una capacità di
registrazione di 420 minuti, pari a 0,023 euro per ciascun
minuto di registrazione;
i) detachable memory dedicated audio e devices
(audio smart card): 0,34 euro per 32 mega-byte;
l) memory integrated in MP3 walkman: 0,34
euro per 32 mega-byte;
m) apparecchi di registrazione audio e video: 2
per cento del prezzo di vendita al rivenditore;
n) apparecchiature relative ai personal
computer: 0,5 per cento del prezzo di vendita al
rivenditore.
2-bis. La tabella merceologica di cui al comma 2 e i
relativi compensi restano in vigore per un periodo di tre anni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Successivamente a tale scadenza i compensi saranno variati
secondo l'indice ISTAT. Uno speciale comitato di sette membri,
pariteticamente composto da tre rappresentanti dei titolari
dei diritti ed, in particolare, da un rappresentante degli
autori designato dalla SIAE, da un rappresentante dei
produttori di fonogrammi designato dalle associazioni
maggiormente rappresentative, da un rappresentante dei
produttori di opere audiovisive designato dalle associazioni
maggiormente rappresentative e da tre rappresentanti dei
soggetti tenuti al pagamento del compenso, oltre al presidente
nominato dal Ministero per i beni e le attività culturali, può
essere convocato su iniziativa delle parti allo scopo di
individuare nuovi supporti e stabilire diversi compensi.
2-ter. La mancata corresponsione del compenso è
punita con la multa da 2.500 euro a 25.000 euro, ed in caso di
recidiva con la reclusione da sei mesi ad un anno, oltre
all'interdizione dall'attività commerciale, industriale o di
servizio per un periodo da un minimo di un mese ad un massimo
di tre mesi".
Art. 35.
(Norma transitoria).
1. Per il primo triennio a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i soggetti che godono del
riconoscimento di ente di prioritario interesse nazionale
mantengono tale qualifica.
Art. 36.
(Abrogazioni).
1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1^
settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
252 del 20 settembre 1975, e il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 15 luglio 1976, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 201 del 31 luglio 1976, sono
abrogati a decorrere dal sesto mese dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Sono abrogati:
a) il titolo II ed il titolo III, ad esclusione
dell'articolo 40, della legge 14 agosto 1967, n. 800, e
successive modificazioni;
b) gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367;
c) il comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1997, n. 30.