XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2622




        Onorevoli Deputati! - Il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico e armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei, prevede, all'articolo 10, comma 8:

            "Ai fini della disciplina del noleggio e della locazione di unità da diporto si intende:

                a) per locazione, il contratto con cui una delle parti si obbliga verso corrispettivo a far godere all'altra per un dato periodo di tempo l'unità da diporto. L'unità passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi;

                b) per noleggio di unità da diporto, il contratto con cui una delle parti in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con l'unità da diporto una determinata navigazione, ovvero entro il periodo di tempo convenuto, la navigazione ordinata dall'altra parte alle condizioni stabilite dal contratto avendo a bordo non più di dodici passeggeri escluso l'equipaggio. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio".

        Tale limitazione, che danneggia e penalizza fortemente gli operatori del comparto, con particolare riferimento alle ditte romagnole e marchigiane che hanno investito molto in questo settore, non trova riscontro tecnico, ma rappresenta solamente una anticipazione attuativa di una direttiva europea che pone, quale linea di demarcazione, ai fini dell'applicazione della normativa SOLAS (surface ocean lower atmosphere study) proprio il numero massimo dei passeggeri. Tale linea di demarcazione appare superflua per due ordini di motivi: la norma SOLAS non può essere applicata alle unità da diporto in quanto la stessa, per previsione espressa, è unicamente riconducibile alle navi commerciali, adibite cioè al traffico di merci e persone; in secondo luogo non esiste l'urgenza di anticipare l'attuazione di una direttiva che deve essere ancora emanata poiché i contratti di trasporto e di noleggio sono già giuridicamente distinti tra loro in base a criteri intrinseci che non necessitano di limiti numerici. Il contratto di noleggio delle imbarcazioni da diporto trova la sua chiara ed inequivoca definizione proprio nell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 535 del 1996 che ricalca il disposto dell'articolo 384 del codice della navigazione, e sancisce che in tale contratto una delle parti, dietro corrispettivo di un nolo pattuito, si obbliga a compiere con l'unità da diporto una determinata navigazione entro un periodo di tempo convenuto. Il contratto di trasporto di persone, invece, è disciplinato dall'articolo 1678 del codice civile che individua quale elemento caratteristico del medesimo lo spostamento di un bene o persona da un luogo ad un altro (navigazione predefinita con un posto di partenza ed uno di arrivo).
        Dal punto di vista tecnico la norma in discorso appare in evidente contraddizione con le previsioni del regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto, di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478, che ancora a precisi criteri tecnici il numero delle persone trasportabili e sancisce che esso venga stabilito in sede iniziale, e cioè all'atto dell'immatricolazione, senza alcun limite preordinato, ma basandosi su criteri di stabilità statica e dinamica trasversale e longitudinale adeguati alla tipologia dell'imbarcazione. Accade così che la stragrande maggioranza di questo tipo di imbarcazioni siano abilitate dalla licenza di navigazione ad un numero di persone trasportabili di gran lunga superiore a 12, disponendo a bordo, concordemente a quanto stabilito dal citato regolamento, di tutte le dotazioni previste per la salvaguardia della vita in mare. E' necessario pertanto, al fine di non vanificare tutte le condizioni tecniche riportate nelle licenze di navigazione delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio, modificare la norma nella parte in cui determina questa ingiustificata limitazione al libero esercizio di impresa, comprimendo senza motivo l'esercizio di una attività legislativamente promossa e riconosciuta. I titolari di attività di noleggio mediante imbarcazioni da diporto sono soggetti dal punto di vista fiscale e previdenziale alle stesse condizioni riservate ai titolari di attività di trasporto che non soggiacciono alla stessa limitazione.
        La presente proposta di legge muove da queste motivazioni e intende tutelare una attività economica che rischia di essere cancellata da una norma incompatibile ed inutilmente dannosa. La proposta consta di un solo articolo che modifica l'articolo 10, comma 8, lettera b), del citato decreto-legge n. 535 del 1996 mediante la soppressione delle parole: "avendo a bordo non più di dodici passeggeri escluso l'equipaggio" e lasciando il restante testo dell'articolo invariato.




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