XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2622
Onorevoli Deputati! - Il decreto-legge 21 ottobre 1996,
n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 647, recante disposizioni urgenti per i settori
portuale, marittimo, cantieristico e armatoriale, nonché
interventi per assicurare taluni collegamenti aerei, prevede,
all'articolo 10, comma 8:
"Ai fini della disciplina del noleggio e della locazione
di unità da diporto si intende:
a) per locazione, il contratto con cui una delle
parti si obbliga verso corrispettivo a far godere all'altra
per un dato periodo di tempo l'unità da diporto. L'unità passa
in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con
essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i
rischi;
b) per noleggio di unità da diporto, il
contratto con cui una delle parti in corrispettivo del nolo
pattuito, si obbliga a compiere con l'unità da diporto una
determinata navigazione, ovvero entro il periodo di tempo
convenuto, la navigazione ordinata dall'altra parte alle
condizioni stabilite dal contratto avendo a bordo non più di
dodici passeggeri escluso l'equipaggio. L'unità noleggiata
rimane nella disponibilità del noleggiante alle cui dipendenze
resta anche l'equipaggio".
Tale limitazione, che danneggia e penalizza fortemente gli
operatori del comparto, con particolare riferimento alle ditte
romagnole e marchigiane che hanno investito molto in questo
settore, non trova riscontro tecnico, ma rappresenta solamente
una anticipazione attuativa di una direttiva europea che pone,
quale linea di demarcazione, ai fini dell'applicazione della
normativa SOLAS (surface ocean lower atmosphere study)
proprio il numero massimo dei passeggeri. Tale linea di
demarcazione appare superflua per due ordini di motivi: la
norma SOLAS non può essere applicata alle unità da diporto in
quanto la stessa, per previsione espressa, è unicamente
riconducibile alle navi commerciali, adibite cioè al traffico
di merci e persone; in secondo luogo non esiste l'urgenza di
anticipare l'attuazione di una direttiva che deve essere
ancora emanata poiché i contratti di trasporto e di noleggio
sono già giuridicamente distinti tra loro in base a criteri
intrinseci che non necessitano di limiti numerici. Il
contratto di noleggio delle imbarcazioni da diporto trova la
sua chiara ed inequivoca definizione proprio nell'articolo 10
del citato decreto-legge n. 535 del 1996 che ricalca il
disposto dell'articolo 384 del codice della navigazione, e
sancisce che in tale contratto una delle parti, dietro
corrispettivo di un nolo pattuito, si obbliga a compiere con
l'unità da diporto una determinata navigazione entro un
periodo di tempo convenuto. Il contratto di trasporto di
persone, invece, è disciplinato dall'articolo 1678 del codice
civile che individua quale elemento caratteristico del
medesimo lo spostamento di un bene o persona da un luogo ad un
altro (navigazione predefinita con un posto di partenza ed uno
di arrivo).
Dal punto di vista tecnico la norma in discorso appare in
evidente contraddizione con le previsioni del regolamento
recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto, di
cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
5 ottobre 1999, n. 478, che ancora a precisi criteri tecnici
il numero delle persone trasportabili e sancisce che esso
venga stabilito in sede iniziale, e cioè all'atto
dell'immatricolazione, senza alcun limite preordinato, ma
basandosi su criteri di stabilità statica e dinamica
trasversale e longitudinale adeguati alla tipologia
dell'imbarcazione. Accade così che la stragrande maggioranza
di questo tipo di imbarcazioni siano abilitate dalla licenza
di navigazione ad un numero di persone trasportabili di gran
lunga superiore a 12, disponendo a bordo, concordemente a
quanto stabilito dal citato regolamento, di tutte le dotazioni
previste per la salvaguardia della vita in mare. E' necessario
pertanto, al fine di non vanificare tutte le condizioni
tecniche riportate nelle licenze di navigazione delle
imbarcazioni da diporto adibite al noleggio, modificare la
norma nella parte in cui determina questa ingiustificata
limitazione al libero esercizio di impresa, comprimendo senza
motivo l'esercizio di una attività legislativamente promossa e
riconosciuta. I titolari di attività di noleggio mediante
imbarcazioni da diporto sono soggetti dal punto di vista
fiscale e previdenziale alle stesse condizioni riservate ai
titolari di attività di trasporto che non soggiacciono alla
stessa limitazione.
La presente proposta di legge muove da queste motivazioni
e intende tutelare una attività economica che rischia di
essere cancellata da una norma incompatibile ed inutilmente
dannosa. La proposta consta di un solo articolo che modifica
l'articolo 10, comma 8, lettera b), del citato
decreto-legge n. 535 del 1996 mediante la soppressione delle
parole: "avendo a bordo non più di dodici passeggeri escluso
l'equipaggio" e lasciando il restante testo dell'articolo
invariato.