XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2622
PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE
Art. 1.
1. La lettera b) del comma 8 dell'articolo 10 del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, è
sostituita dalla seguente:
"b) per noleggio di unità da diporto, il contratto
con cui una delle parti in corrispettivo del nolo pattuito, si
obbliga a compiere con l'unità da diporto una determinata
navigazione, ovvero entro il periodo di tempo convenuto, la
navigazione ordinata dall'altra parte alle condizioni
stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella
disponibilità del noleggiante alle cui dipendenze resta anche
l'equipaggio".