XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2622




PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE


Art. 1.

        1. La lettera b) del comma 8 dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, è sostituita dalla seguente:

            "b) per noleggio di unità da diporto, il contratto con cui una delle parti in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con l'unità da diporto una determinata navigazione, ovvero entro il periodo di tempo convenuto, la navigazione ordinata dall'altra parte alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio".



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