XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2618




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge costituisce il naturale completamento della normativa in materia di organizzazione di personale del settore sanitario, contenuta nella legge 29 dicembre 2000, n. 401, in attuazione di un ordine del giorno votato dal Senato della Repubblica durante il dibattito sul disegno di legge (atto Senato n. 4732 - XIII legislatura) poi definitivamente approvato e divenuto la citata legge n. 401 del 2000.
        In quella sede il Senato della Repubblica durante l'esame del richiamato disegno di legge, prendendo atto che l'adottando provvedimento mirava a risolvere anomalie e a definire situazioni di precarietà createsi nel corso degli anni per varie figure professionali nel Servizio sanitario nazionale, impegnava il Governo ad estendere i benefìci previsti dal suddetto disegno di legge anche al personale infermieristico.
        L'articolo 1 di cui è composto la proposta di legge era stato già presentato come emendamento, peraltro, sempre dal proponente, alla Camera dei deputati nella passata legislatura, come articolo aggiuntivo al disegno di legge atto Camera n. 4932-B, poi divenuto la legge n. 401 del 2000, ed era stato respinto per soli sei voti dalla maggioranza di centro-sinistra.
        Con la presente proposta di legge si affronta il problema dei profili delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, della riabilitazione, dell'area tecnico-diagnostica e dell'area assistenziale per le quali si verifica una situazione particolare.
        E' noto che nell'ambito delle professioni sanitarie non mediche, specificamente per quelle infermieristiche, si registra una cronica mancanza di personale che i recenti miglioramenti economici accordati in sede di rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro, così come gli interventi legislativi allo scopo adottati (vedasi, ad esempio, il decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1) non hanno risolto.
        La situazione si presenta allarmante nelle strutture sanitarie del nord, le quali, oltre a varare diversi incentivi per attirare personale dal sud del Paese, promuovono anche l'inserimento di infermieri provenienti dall'estero.
        In tale quadro, si presenta l'anomalia costituita dal personale precario ovvero da coloro che sono chiamati a coprire temporaneamente i vuoti di organico delle varie strutture sanitarie. Gran parte di questo personale è già risultata idonea in un precedente concorso pubblico e può vantare una esperienza professionale non indifferente. La stabilizzazione della sua posizione lavorativa risulta, però, allo stato della normativa vigente, molto problematica, in quanto le aziende sanitarie locali ed ospedaliere, i policlinici universitari e le altre strutture sanitarie non bandiscono più concorsi pubblici per l'immissione in ruolo di personale sanitario non medico, ritenendo opportuno coprire i posti in organico facendo ricorso all'istituto della mobilità. In tale modo viene favorito il personale già immesso in ruolo, anche se con una minima esperienza professionale, mentre si assiste alla deprecabile situazione di operatori professionali, già avanti nell'età e che vantano un notevole bagaglio professionale, costretti a spostarsi verso il nord del Paese o, in alternativa, a restare disoccupati, o, nel migliore dei casi, a trovare un'occupazione precaria.
        Ciò, peraltro, con notevole nocumento della qualità dell'assistenza sanitaria erogata, oltre che con notevole disagio degli operatori interessati e delle loro famiglie.
        Con la presente proposta di legge, che estende al personale sanitario non medico quanto già previsto per le professioni sanitarie mediche dalla legge n. 401 del 2000 e che ricalca la analoga normativa vigente nell'ambito del settore scolastico (il cosiddetto "doppio canale"), si istituisce un canale preferenziale per gli operatori professionali che sono già risultati idonei in un precedente concorso e che possono vantare una esperienza professionale almeno di ventiquattro mesi nell'arco degli ultimi cinque anni.
        Di contro, non si crea nessuna preclusione per gli operatori professionali neodiplomati e per quelli già immessi in ruolo presso altri enti o strutture sanitarie che aspirano alla mobilità, atteso che la proposta di legge riserva al personale precario con requisiti indicati solo il 50 per cento dei posti disponibili, mentre il restante 50 per cento dei posti potrà essere coperto mediante concorsi pubblici o attivando l'istituto della mobilità.
        Da rilevare, infine, che le disposizioni della presente proposta di legge non violano alcun precetto costituzionale atteso che, per l'accesso alle graduatorie riservate ivi previste, è richiesto il possesso del requisito del superamento di un precedente concorso pubblico per il medesimo profilo professionale per il quale si concorre, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione.




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