XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2618
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
costituisce il naturale completamento della normativa in
materia di organizzazione di personale del settore sanitario,
contenuta nella legge 29 dicembre 2000, n. 401, in attuazione
di un ordine del giorno votato dal Senato della Repubblica
durante il dibattito sul disegno di legge (atto Senato n. 4732
- XIII legislatura) poi definitivamente approvato e divenuto
la citata legge n. 401 del 2000.
In quella sede il Senato della Repubblica durante l'esame
del richiamato disegno di legge, prendendo atto che
l'adottando provvedimento mirava a risolvere anomalie e a
definire situazioni di precarietà createsi nel corso degli
anni per varie figure professionali nel Servizio sanitario
nazionale, impegnava il Governo ad estendere i benefìci
previsti dal suddetto disegno di legge anche al personale
infermieristico.
L'articolo 1 di cui è composto la proposta di legge era
stato già presentato come emendamento, peraltro, sempre dal
proponente, alla Camera dei deputati nella passata
legislatura, come articolo aggiuntivo al disegno di legge atto
Camera n. 4932-B, poi divenuto la legge n. 401 del 2000, ed
era stato respinto per soli sei voti dalla maggioranza di
centro-sinistra.
Con la presente proposta di legge si affronta il problema
dei profili delle professioni sanitarie infermieristiche,
ostetrica, della riabilitazione, dell'area tecnico-diagnostica
e dell'area assistenziale per le quali si verifica una
situazione particolare.
E' noto che nell'ambito delle professioni sanitarie non
mediche, specificamente per quelle infermieristiche, si
registra una cronica mancanza di personale che i recenti
miglioramenti economici accordati in sede di rinnovo dei
contratti collettivi nazionali di lavoro, così come gli
interventi legislativi allo scopo adottati (vedasi, ad
esempio, il decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402,
convertito, con modificazioni dalla legge 8 gennaio 2002, n.
1) non hanno risolto.
La situazione si presenta allarmante nelle strutture
sanitarie del nord, le quali, oltre a varare diversi incentivi
per attirare personale dal sud del Paese, promuovono anche
l'inserimento di infermieri provenienti dall'estero.
In tale quadro, si presenta l'anomalia costituita dal
personale precario ovvero da coloro che sono chiamati a
coprire temporaneamente i vuoti di organico delle varie
strutture sanitarie. Gran parte di questo personale è già
risultata idonea in un precedente concorso pubblico e può
vantare una esperienza professionale non indifferente. La
stabilizzazione della sua posizione lavorativa risulta, però,
allo stato della normativa vigente, molto problematica, in
quanto le aziende sanitarie locali ed ospedaliere, i
policlinici universitari e le altre strutture sanitarie non
bandiscono più concorsi pubblici per l'immissione in ruolo di
personale sanitario non medico, ritenendo opportuno coprire i
posti in organico facendo ricorso all'istituto della mobilità.
In tale modo viene favorito il personale già immesso in ruolo,
anche se con una minima esperienza professionale, mentre si
assiste alla deprecabile situazione di operatori
professionali, già avanti nell'età e che vantano un notevole
bagaglio professionale, costretti a spostarsi verso il nord
del Paese o, in alternativa, a restare disoccupati, o, nel
migliore dei casi, a trovare un'occupazione precaria.
Ciò, peraltro, con notevole nocumento della qualità
dell'assistenza sanitaria erogata, oltre che con notevole
disagio degli operatori interessati e delle loro famiglie.
Con la presente proposta di legge, che estende al
personale sanitario non medico quanto già previsto per le
professioni sanitarie mediche dalla legge n. 401 del 2000 e
che ricalca la analoga normativa vigente nell'ambito del
settore scolastico (il cosiddetto "doppio canale"), si
istituisce un canale preferenziale per gli operatori
professionali che sono già risultati idonei in un precedente
concorso e che possono vantare una esperienza professionale
almeno di ventiquattro mesi nell'arco degli ultimi cinque
anni.
Di contro, non si crea nessuna preclusione per gli
operatori professionali neodiplomati e per quelli già immessi
in ruolo presso altri enti o strutture sanitarie che aspirano
alla mobilità, atteso che la proposta di legge riserva al
personale precario con requisiti indicati solo il 50 per cento
dei posti disponibili, mentre il restante 50 per cento dei
posti potrà essere coperto mediante concorsi pubblici o
attivando l'istituto della mobilità.
Da rilevare, infine, che le disposizioni della presente
proposta di legge non violano alcun precetto costituzionale
atteso che, per l'accesso alle graduatorie riservate ivi
previste, è richiesto il possesso del requisito del
superamento di un precedente concorso pubblico per il medesimo
profilo professionale per il quale si concorre, ai sensi
dell'articolo 97 della Costituzione.