XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2618




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, è inserito il seguente:

        "1-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aziende sanitarie locali ed ospedaliere, compresi i policlinici universitari e gli IRCCS sono autorizzati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per le spese del personale del Servizio sanitario nazionale, a bandire concorsi riservati per soli titoli, nei limiti delle dotazioni organiche definite ed approvate e nel rispetto dei prinćpi desumibili dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, per la copertura del 50 per cento dei posti vacanti a favore del personale sanitario appartenente ai profili delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, della riabilitazione, tecnico-sanitarie e tecniche della prevenzione di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, il quale sia risultato idoneo in un precedente concorso per titoli ed esami banditi dalle predette strutture e che nei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione abbia prestato servizio, per un periodo complessivo, anche non continuativo, non inferiore a ventiquattro mesi, con contratto di lavoro a tempo determinato in sostituzione di personale assente o per la temporanea copertura di posti vacanti nelle predette discipline, presso la ex unità sanitarie locali, e le aziende sanitarie locali ed ospedaliere, compresi i policlinici universitari e gli IRCCS".


Art. 2.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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