XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2618
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 29 dicembre
2000, n. 401, è inserito il seguente:
"1-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, le aziende sanitarie
locali ed ospedaliere, compresi i policlinici universitari e
gli IRCCS sono autorizzati, nell'ambito delle risorse
finanziarie disponibili per le spese del personale del
Servizio sanitario nazionale, a bandire concorsi riservati per
soli titoli, nei limiti delle dotazioni organiche definite ed
approvate e nel rispetto dei prinćpi desumibili dall'articolo
5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, per la
copertura del 50 per cento dei posti vacanti a favore del
personale sanitario appartenente ai profili delle professioni
sanitarie infermieristiche, ostetriche, della riabilitazione,
tecnico-sanitarie e tecniche della prevenzione di cui alla
legge 10 agosto 2000, n. 251, il quale sia risultato idoneo in
un precedente concorso per titoli ed esami banditi dalle
predette strutture e che nei cinque anni precedenti alla data
di entrata in vigore della presente disposizione abbia
prestato servizio, per un periodo complessivo, anche non
continuativo, non inferiore a ventiquattro mesi, con contratto
di lavoro a tempo determinato in sostituzione di personale
assente o per la temporanea copertura di posti vacanti nelle
predette discipline, presso la ex unità sanitarie locali, e le
aziende sanitarie locali ed ospedaliere, compresi i
policlinici universitari e gli IRCCS".
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.