XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2617
Onorevoli Colleghi! - In un'epoca di grandi mutamenti
quale quella che stiamo vivendo, il nostro Paese ha dovuto
compiere scelte difficili ed impegnative in nome del progresso
culturale e tecnologico.
Gli obiettivi sono la qualità e lo sviluppo, in tutti i
settori produttivi, compresi quelli del terziario e della
pubblica amministrazione.
Per raggiungere questi obiettivi occorre produrre
conoscenze e competenze, perché ogni settore chiede profili
professionali sempre più qualificati.
In questi ultimi anni la conoscenza medica ha subito
un'accelerazione sempre più rapida e l'espandersi dello
scibile medico-biologico, rendendo sempre più difficile una
sua acquisizione estensiva, ha favorito la conoscenza per
settori.
La tradizionale concezione di medicina quale scienza
filosofica ed umanitaria, ruotante attorno alla figura
esclusiva del medico, è stata ormai sostituita da una medicina
plurispecialistica ed ad alta tecnologia.
Il medico, pur mantenendo il suo ruolo centrale
insostituibile, funge da centro motore e coordinatore di
attività di équipe costituite da professioni aggregate
nelle aree infermieristiche e ostetriche, della
riabilitazione, tecnico-sanitarie e della prevenzione.
Inoltre, l'inserimento del nostro Paese nell'Unione
europea ha portato ad un necessario confronto, ad un
adeguamento ed ad uno scambio delle nostre esperienze
formative con quelle dei Paesi a sviluppo tecnologico più
elevato.
Accertato ormai che il funzionamento del Servizio
sanitario nazionale dipende in gran parte dal contributo che
ogni categoria di operatori riesce a dare, il ruolo svolto da
tutte le professioni è ormai diventato insostituibile, in
quanto permette di mantenere un alto livello di attività
assistenziale, preventiva e riabilitativa.
In considerazione della delicatezza e della complessità
delle funzioni delegate ormai da tempo a tutte le professioni,
dell'incessante e rapida evoluzione delle tecnologie mediche,
ed anche del necessario confronto delle nostre esperienze
formative con quelle degli altri Paesi, era diventato urgente
e improrogabile un riordino nella tipologia e nella qualità
della formazione.
Poiché tra livello culturale del processo formativo e
profilo professionale esiste una connessione obbligata, fin
dal 1992 il legislatore ha ritenuto opportuno demandare al
sistema universitario la formazione di tutte le professioni
sanitarie.
Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
all'articolo 6, comma 3, ha inteso riordinare i settori
sanitari nei quali operano le professioni sanitarie,
assegnando al Ministero dell'università il compito della
formazione di base. In attuazione della legge 19 novembre
1990, n. 341, sono stati definiti gli ordinamenti didattici
dei diplomi universitari, relativi alle professioni sanitarie,
individuate dal Ministero della sanità, con i relativi profili
professionali.
Il 14 settembre 1994 furono emanati dieci regolamenti con
decreti del Ministro della sanità relativi alla individuazione
delle seguenti professioni:
n. 665 tecnico ortopedico;
n. 666 podologo;
n. 667 tecnico audiometrista;
n. 668 tecnico audioprotesista;
n. 739 infermiere;
n. 740 ostetrica/o;
n. 741 fisioterapista;
n. 742 logopedista;
n. 743 ortottista-assistente di oftalmologia;
n. 744 dietista.
Il 26 settembre 1994, due regolamenti con decreti del
Ministro della sanità relativi a:
n. 745 tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
n. 746 tecnico sanitario di radiologia medica.
Il 15 marzo 1995, un regolamento con decreto del Ministro
della sanità relativo a:
n. 183 tecnico di neurofisiopatotogia.
Il 17 gennaio 1997, cinque regolamenti con decreti del
Ministro della sanità relativi a:
n. 56 terapista della neuro e psicomotricità dell'età
evolutiva;
n. 58 tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei
luoghi di lavoro;
n. 69 assistente sanitario;
n. 70 infermiere pediatrico;
n. 136 terapista occupazionale.
Il 27 luglio 1998, un regolamento con decreto del Ministro
della sanità relativo a:
n. 316 tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e
perfusione cardiovascolare.
L'8 ottobre 1998, un regolamento con decreto del Ministro
della sanità relativo a:
n. 520 educatore professionale.
Il 15 marzo 1999, un regolamento con decreto del Ministro
della sanità relativo a:
n. 137 igienista dentale.
Il 29 marzo 2001, un regolamento con decreto del Ministro
della sanità relativo a:
n. 182 tecnico della riabilitazione psichiatrica.
La evoluzione del quadro culturale e normativo ha reso
necessario operare un salto di qualità attraverso il
riconoscimento di un'autonomia organizzativa di tipo
professionale.
La legge 26 febbraio 1999, n. 42, ha sancito, con il
superamento del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al
regio decreto n. 1265 del 1934, la scomparsa delle professioni
sanitarie ausiliarie, considerate "di supporto" alle
professioni sanitarie di antica istituzione, e l'affermazione
di esse quali professioni sanitarie a tutti gli effetti, con
dignità propria, autonomia e conseguenti responsabilità.
L'abolizione dei "mansionari" è l'ulteriore conferma,
qualora ce ne fosse stato bisogno, dell'affermarsi di un
concetto moderno e dinamico dello specifico campo di
intervento delle professioni sanitarie.
Tale campo di intervento è definito dal profilo
professionale, dall'ordinamento didattico e dal codice
deontologico, che costituiscono lo strumento più flessibile
per adeguare le regole di condotta professionale e di rapporto
con il cittadino all'evoluzione della ricerca scientifica ed
alle esigenze della persona assistita.
Le professioni sanitarie sono chiamate a collaborare nel
rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali,
con pari dignità.
Considerate la crescente complessità dell'organizzazione
sanitaria e la crescente rilevanza dell'economicità di
gestione, gli operatori sanitari devono essere
responsabilizzati non solo sugli aspetti tecnici relativi allo
specifico professionale, ma anche sul perseguimento
dell'equilibrio dei valori dell'azienda sanitaria.
Per raggiungere questo obiettivo si è resa necessaria
l'emanazione della legge 10 agosto 2000, n. 251, la quale agli
articoli 1, 2, 3 e 4 prevede per tutte le professioni
sanitarie la necessità di emanare atti di indirizzo nazionali
e regionali ai fini della valorizzazione e della
responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle
professioni stesse.
In attuazione dell'articolo 6 della citata legge n. 251
del 2000, si è ritenuto di individuare e classificare le
figure professionali sanitarie suddividendole su quattro aree,
infermieristica e ostetrica, della riabilitazione,
tecnico-sanitaria e della prevenzione (decreto del Ministro
della sanità 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001).
Nel quadro della disciplina generale degli studi
universitari, recata dal regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica n. 509 del 1999, dalla richiamata legge n. 251 del
2000 e del citato decreto del Ministro della sanità 29 marzo
2001, con decreti del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, pubblicati nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del
5 giugno 2001, sono stati rideterminati i percorsi della
formazione universitaria per le professioni sanitarie, con
l'individuazione delle classi di laurea e delle classi di
laurea specialistica, per tutte le professioni sanitarie.
I citati decreti del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001
"Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle
professioni sanitarie" e "Determinazione delle classi delle
lauree specialistiche universitarie delle professioni
sanitarie" hanno inteso rispettare le direttive dell'Unione
europea 77/452/CEE, 77/453/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE ed il
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, recante
l'attuazione della direttiva 89/48/CEE relativa ad un sistema
generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione
superiore, che sanzionano formazioni professionali di una
durata minima di tre anni.
Le direttive dell'Unione europea emanate in materia
fondano il riconoscimento professionale sulla "mutua fiducia"
tra gli Stati membri, vale a dire su una presunzione di
corrispondenza e affidabilità dei rispettivi percorsi
formativi che danno accesso, nei singoli Stati, ad una stessa
attività o ad attività corrispondenti. La libera circolazione
dei lavoratori autonomi e dipendenti costituisce uno degli
obiettivi fondamentali dell'Unione europea.
Viene introdotta dalle direttive la definizione di
professione "regolamentata", cioè quell'attività il cui
accesso o l'esercizio sono subordinati "direttamente o
indirettamente mediante disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative" al possesso di un titolo che
sancisce il completamento di un ciclo di studi di livello
universitario o superiore (direttiva 89/48/CEE).
Fino ad oggi, delle 22 professioni sanitarie individuate
ed inserite nella direttiva 89/48/CEE soltanto quattro sono
regolamentate (infermieri, ostetriche, assistenti sanitarie,
tecnici di radiologia medica).
Appare pertanto indifferibile un provvedimento che
istituisca collegi ed albi per le 18 professioni attualmente
non regolamentate e che preveda la istituzione di federazioni
di albi e collegi per le aree delle professioni sanitarie
interessate, ai sensi di quanto già disposto dalla legge n.
251 del 2000.
Tutto questo per la garanzia dei cittadini e per una
vigilanza seria della deontologia professionale,
nell'interesse della pubblica utilità.