XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2617




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione dell'Ordine e degli Albi delle professioni
sanitarie della riabilitazione).

        1. Sono istituiti gli Albi delle seguenti professioni sanitarie riabilitative di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251: educatore professionale; fisioterapista; logopedista; ortottista-assistente di oftalmologia; podologo; tecnico della riabilitazione psichiatrica; terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; terapista occupazionale.
        2. E' istituito l'Ordine delle professioni sanitarie della riabilitazione costituito dagli iscritti agli Albi di cui al comma 1. L'Ordine è articolato a livello provinciale e regionale. Gli oneri relativi all'istituzione e alla gestione degli Albi e dell'Ordine sono a carico degli iscritti.


Art. 2.

(Istituzione dell'Ordine e degli Albi delle professioni
tecnico-sanitarie).

        1. Sono istituiti gli Albi delle seguenti professioni tecnico-sanitarie di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 2000, n. 251: tecnico audiometrista; tecnico-sanitario di laboratorio biomedico; tecnico di neurofisiopatologia per quanto concerne l'area tecnico-diagnostica; tecnico ortopedico; tecnico audioprotesista; tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; igienista dentale; dietista per quanto concerne l'area tecnico-assistenziale.
        2. E' istituito l'Ordine delle professioni tecnico-sanitarie costituito dagli iscritti agli Albi di cui al comma 1. L'Ordine è articolato a livello provinciale e regionale. Gli oneri relativi all'istituzione e alla gestione degli Albi e dell'Ordine sono a carico degli iscritti.


Art. 3.

(Istituzione dell'Ordine e dell'Albo delle professioni
tecniche sanitarie della prevenzione).

        1. E' istituito l'Albo delle professioni tecniche sanitarie della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251.
        2. E' istituito l'Ordine delle professioni tecniche sanitarie della prevenzione, costituito degli iscritti all'Albo di cui al comma 1. L'Ordine è articolato a livello provinciale e regionale. Gli oneri relativi all'istituzione e alla gestione dell'Albo e dell'Ordine sono a carico degli iscritti.


Art. 4.

(Requisiti per l'esercizio della professione).

        1. Per esercitare le professioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge è necessario essere in possesso della laurea universitaria di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, o dei diplomi, conseguiti ai sensi della normativa previgente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, dagli esercenti le citate professioni sanitarie di cui alle leggi 26 febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n. 251, ed è necessario essere iscritti al relativo Albo e all'Ordine.
        2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea universitaria di cui al comma 1 sono definiti ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001.

Art. 5.

(Regolamento di attuazione).

        1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è adottato il relativo regolamento di attuazione, con decreto del Ministro della salute, recante, in particolare, le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dagli Albi e dagli Ordini di cui agli articoli 1, 2 e 3, all'istituzione delle sedi provinciali e regionali degli Ordini e all'istituzione, per ciascun Ordine, del consiglio nazionale nonché le norme sui relativi procedimenti elettorali. Lo schema del regolamento è predisposto con la collaborazione dei rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle professioni di cui agli articoli 1, 2 e 3.


Art. 6.

(Ambito di applicazione. Entrata in vigore).

        1. La presente legge si applica a tutti gli esercenti le professioni sanitarie di cui agli articoli 1, 2 e 3 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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