XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2617
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione dell'Ordine e degli Albi delle professioni
sanitarie della riabilitazione).
1. Sono istituiti gli Albi delle seguenti professioni
sanitarie riabilitative di cui all'articolo 2 della legge 10
agosto 2000, n. 251: educatore professionale; fisioterapista;
logopedista; ortottista-assistente di oftalmologia; podologo;
tecnico della riabilitazione psichiatrica; terapista della
neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; terapista
occupazionale.
2. E' istituito l'Ordine delle professioni sanitarie della
riabilitazione costituito dagli iscritti agli Albi di cui al
comma 1. L'Ordine è articolato a livello provinciale e
regionale. Gli oneri relativi all'istituzione e alla gestione
degli Albi e dell'Ordine sono a carico degli iscritti.
Art. 2.
(Istituzione dell'Ordine e degli Albi delle professioni
tecnico-sanitarie).
1. Sono istituiti gli Albi delle seguenti professioni
tecnico-sanitarie di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto
2000, n. 251: tecnico audiometrista; tecnico-sanitario di
laboratorio biomedico; tecnico di neurofisiopatologia per
quanto concerne l'area tecnico-diagnostica; tecnico
ortopedico; tecnico audioprotesista; tecnico della
fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare; igienista dentale; dietista per quanto
concerne l'area tecnico-assistenziale.
2. E' istituito l'Ordine delle professioni
tecnico-sanitarie costituito dagli iscritti agli Albi di cui
al comma 1. L'Ordine è articolato a livello provinciale e
regionale. Gli oneri relativi all'istituzione e alla gestione
degli Albi e dell'Ordine sono a carico degli iscritti.
Art. 3.
(Istituzione dell'Ordine e dell'Albo delle professioni
tecniche sanitarie della prevenzione).
1. E' istituito l'Albo delle professioni tecniche
sanitarie della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di
lavoro, di cui all'articolo 4 della legge 10 agosto 2000, n.
251.
2. E' istituito l'Ordine delle professioni tecniche
sanitarie della prevenzione, costituito degli iscritti
all'Albo di cui al comma 1. L'Ordine è articolato a livello
provinciale e regionale. Gli oneri relativi all'istituzione e
alla gestione dell'Albo e dell'Ordine sono a carico degli
iscritti.
Art. 4.
(Requisiti per l'esercizio della professione).
1. Per esercitare le professioni di cui agli articoli 1, 2
e 3 della presente legge è necessario essere in possesso della
laurea universitaria di cui all'articolo 1 del decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno
2001, o dei diplomi, conseguiti ai sensi della normativa
previgente alla data di entrata in vigore del medesimo
decreto, dagli esercenti le citate professioni sanitarie di
cui alle leggi 26 febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n.
251, ed è necessario essere iscritti al relativo Albo e
all'Ordine.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea
universitaria di cui al comma 1 sono definiti ai sensi di
quanto previsto dal decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001.
Art. 5.
(Regolamento di attuazione).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge è adottato il relativo regolamento di
attuazione, con decreto del Ministro della salute, recante, in
particolare, le norme relative all'iscrizione e alla
cancellazione dagli Albi e dagli Ordini di cui agli articoli
1, 2 e 3, all'istituzione delle sedi provinciali e regionali
degli Ordini e all'istituzione, per ciascun Ordine, del
consiglio nazionale nonché le norme sui relativi procedimenti
elettorali. Lo schema del regolamento è predisposto con la
collaborazione dei rappresentanti delle associazioni
maggiormente rappresentative a livello nazionale delle
professioni di cui agli articoli 1, 2 e 3.
Art. 6.
(Ambito di applicazione. Entrata in vigore).
1. La presente legge si applica a tutti gli esercenti le
professioni sanitarie di cui agli articoli 1, 2 e 3 ed entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.