XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2616




        Onorevoli Colleghi! - Anche per l'anno scolastico 2001-2002 sono state emanate misure urgenti per l'avvio dell'anno scolastico, le quali fanno riferimento anche a quanto è già stato previsto dal decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306.
        Tuttavia, le misure adottate per il corrente anno scolastico non affrontano né risolvono definitivamente l'annosa problematica delle diverse migliaia di docenti che, da notizie pervenuteci dal Comitato italiano insegnanti di sostegno e dalla Federazione delle associazioni dei docenti per la integrazione scolastica, in quasi tutte le regioni italiane risultano già da mesi aver concluso le loro attività formative seguite nei numerosi corsi attivati per la specializzazione polivalente di insegnante di sostegno alle classi con presenza di alunni portatori di handicap, e istituiti presso alcune facoltà di scienze della formazione delle università degli studi ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999.
        Quanto alle finalità perseguite da tali corsi di specializzazione per il sostegno, va sottolineato che tali corsi hanno avuto come finalità principale l'effettiva realizzazione del diritto all'istruzione ed alla integrazione scolastica garantito dalla Carta costituzionale a tutti i cittadini, compresi quelli più svantaggiati e più deboli come tutti quegli studenti portatori di handicap che vedono così assegnati alle proprie classi scolastiche docenti specializzati per la integrazione scolastica, fondamentali per la integrazione scolastica di ogni portatore di handicap.
        Va rammentato, inoltre, che le suddette norme costituzionali sono state poste a garanzia del diritto all'istruzione ed all'integrazione scolastica delle persone disabili e, in particolare, sono state recepite nella legge quadro n. 104 del 1992 che all'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 6 del citato decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, ha generato, di fatto, come detto, una ampia classe di docenti precari della scuola specializzati ma non "abilitati" per le attività di sostegno.
        Inoltre, il diploma di specializzazione conseguito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975 e del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, è riconosciuto come abilitante per l'accesso alla docenza su posti di sostegno, ma non consente una stabilizzazione sul posto di lavoro dei docenti che ne risultano in possesso, poiché tale diploma di specializzazione non assume anche un valore di "abilitazione", necessaria, come è risaputo, per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato presso l'amministrazione scolastica di tale categoria di docenti, che continuano ad essere quasi dei "clandestini" per l'amministrazione scolastica, oltre che essere nello specifico alieni da qualsiasi rilevazione, deduzione e, soprattutto, disposizione adottate in materia di insegnamento di sostegno da parte dell'amministrazione scolastica stessa!
        Ed ancora, ai sensi della legge n. 104 del 1992 sono stati per di più attivati in quasi tutte le università italiane apposite scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) (per la sezione secondaria) ed appositi corsi di laurea in scienze della formazione primaria (per la sezione primaria), ai quali si accede nel rispetto dei contingenti numerici limitati e per i quali, ai sensi del decreto-legge n. 240 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 306 del 2000, le stesse università sono autorizzate a rilasciare dei diplomi di specializzazione per le prime, e di laurea per le seconde, riconosciuti come parimenti "abilitanti" per l'insegnamento del sostegno ai soggetti portatori di handicap, oltre che ad assumere il valore di "abilitazione" che, di fatto, mortificano le aspettative di diritto di tutto quel vasto personale precario già specializzato con i suddetti corsi per il sostegno con analogo percorso biennale e universitario ma non "abilitato" e, dunque, ingiustamente discriminato!
        In conseguenza, appare palese l'evidente discriminazione operata su tutti quei docenti che, nel frattempo, si sono specializzati ed a breve si andranno a specializzare per il sostegno (si veda, ad esempio, quelli che attualmente frequentano ancora i corsi - per la sola sezione primaria - attivi presso l'università di Trento), mediante i corsi istituiti ai sensi dei citati decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975 e decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998. Il richiamato decreto-legge n. 240 del 2000, convertito, con modificazioni, alla legge n. 306 del 2000, non consente, pertanto, anche a questi ultimi docenti di possedere un titolo "abilitante" per l'insegnamento su posti di sostegno, che presenti contestualmente anche il valore di "abilitazione", come al contrario avviene, per quei docenti specializzatisi presso le SISS e per quei docenti che si stanno laureando con la nuova laurea specialistica in scienze della formazione primaria.
        In tale maniera, continua a perdurare nell'intero Paese una situazione di contraddittoria discriminazione dei docenti specializzatisi per il sostegno la quale, oltre che nascere da una norma sindacabile anche sotto il profilo della stessa legittimità costituzionale, si pone sicuramente come disagiante e mortificante per le legittime aspettative di tutti gli studenti portatori di handicap che, attualmente, non vedono pienamente garantito il loro diritto costituzionale alla istruzione scolastica specialistica ed alla continuità didattica!
        Dunque, onorevoli colleghi, continua a perdurare nell'intero Paese una non meno mortificante ed alienante condizione di precariato per tale vessata categoria di docenti specializzati per il sostegno mediante i corsi istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975 e del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, la quale viene così "condannata" ad uno stato di insicurezza occupazionale, atteso che anche per essa non viene ancora proposto ed attivato alcun percorso riservato o alternativo per il conseguimento della abilitazione all'insegnamento!
        Questi ultimi docenti specializzatisi per il sostegno, tuttavia, ora rischiano di vedere cancellati i numerosi sforzi che fino ad oggi hanno compiuto e tutte le attività accademiche di studio e gli esami che, alla stregua dei loro "privilegiati" colleghi delle SISS, hanno effettuato presso le diverse università italiane; tutto ciò per effetto delle omesse decisioni e degli omessi provvedimenti che opportunamente andavano e vanno adottati da chi detiene la legittimità ed il potere di intervento.
        Per altri versi, con il recente decreto 20 febbraio 2002 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nulla ha previsto per la soluzione del problema, mentre ha previsto di indire ulteriori percorsi di specializzazione per il sostegno presso le SISS rivolti a tutti quegli insegnanti già in possesso di una abilitazione e che hanno effettuato preferibilmente almeno un anno scolastico di servizio nel sostegno, tralasciando, però, di considerare che esistono già tutte le denunciate migliaia di "clandestini" docenti specializzatisi recentemente per il sostegno e che, ancora, nella incertezza per il loro futuro occupazionale, entro il 31 dicembre del corrente anno accademico dovranno conseguire la loro specializzazione per il sostegno, limitatamente agli indirizzi di scuola primaria!
        Con la consapevolezza che è necessario risolvere tale precaria situazione e le evidenti ingiustificate disparità di trattamento tra studenti specializzati per il sostegno in virtù di percorsi accademici previsti da differenti normative che lo hanno istituito, con la presente proposta di legge si intende intervenire per una equa regolarizzazione dell'accesso all'attività di sostegno in ogni ordine e grado del servizio scolastico pubblico, così come già operato in passato, auspicando che il Parlamento approvi con urgenza le opportune modifiche in materia di accesso e di disciplina generale della professione docente.




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