XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2616




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, dopo il comma 6-ter, sono inseriti i seguenti:

        "6-quater. Coloro che hanno già conseguito il titolo di specializzazione per le attività di sostegno presso le facoltà universitarie di scienze della formazione ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, sono ammessi a sostenere una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità a richiesta per l'insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica.
            6-quinquies. Gli esami di cui al comma 6-quater devono essere sostenuti al termine del corso effettuato per il conseguimento del titolo di specializzazione per le attività di sostegno di cui al medesimo comma 1 e hanno valore di prova concorsuale valida ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, limitatamente alla classe di concorso o alla tipologia di posto comune d'insegnamento relativa al titolo di studio posseduto per l'accesso al citato corso di specializzazione.
            6-sexies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabilite le prove di esame, che devono accertare il possesso delle necessarie conoscenze disciplinari e delle competenze professionali, nonchè le relative modalità di svolgimento. Con il medesimo decreto sono altresì determinati i criteri e le modalità di costituzione delle commissioni di esame, ed il punteggio da attribuire al termine dell'esame.
            6-septies. Gli idonei alla sessione riservata di esami possono presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui al comma 6-quinques del presente articolo, in deroga alla data si scadenza prevista del decreto del Direttore generale del personale della scuola e dell'amministrazione - Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4^ serie speciale n. 14 del 19 febbraio 2002, e sono equiparati ai soggetti già iscritti nelle medesime graduatorie ai fini dell'insegnamento delle attività di sostegno, a condizione che la sessione riservata di esami si concluda con lo svolgimento di esami finali entro e non oltre il 20 luglio 2002".

        2. Le disposizioni di cui ai commi da 6-quater a 6-septies dell'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, introdotti dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge frequentano ancora i corsi biennali di specializzazione istituiti limitatamente alle sezioni di scuola primaria, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, presso le facoltà di scienze della formazione, a condizione che tali corsi si concludano entro il 31 dicembre 2002.


Art. 2.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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