XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2616
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 2000,
n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
2000, n. 306, dopo il comma 6-ter, sono inseriti i
seguenti:
"6-quater. Coloro che hanno già conseguito il titolo
di specializzazione per le attività di sostegno presso le
facoltà universitarie di scienze della formazione ai sensi e
per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 31
ottobre 1975, n. 970, e del decreto del Ministro della
pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, sono
ammessi a sostenere una sessione riservata di esami per il
conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità a richiesta
per l'insegnamento nella scuola materna, nella scuola
elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria
ed artistica.
6-quinquies. Gli esami di cui al comma
6-quater devono essere sostenuti al termine del corso
effettuato per il conseguimento del titolo di specializzazione
per le attività di sostegno di cui al medesimo comma 1 e hanno
valore di prova concorsuale valida ai fini dell'inserimento
nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge
3 maggio 1999, n. 124, limitatamente alla classe di concorso o
alla tipologia di posto comune d'insegnamento relativa al
titolo di studio posseduto per l'accesso al citato corso di
specializzazione.
6-sexies. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca sono stabilite le prove di
esame, che devono accertare il possesso delle necessarie
conoscenze disciplinari e delle competenze professionali,
nonchè le relative modalità di svolgimento. Con il medesimo
decreto sono altresì determinati i criteri e le modalità di
costituzione delle commissioni di esame, ed il punteggio da
attribuire al termine dell'esame.
6-septies. Gli idonei alla sessione riservata di
esami possono presentare domanda per l'inserimento nelle
graduatorie permanenti di cui al comma 6-quinques del
presente articolo, in deroga alla data si scadenza prevista
del decreto del Direttore generale del personale della scuola
e dell'amministrazione - Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 12 febbraio 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 4^ serie speciale n. 14 del 19
febbraio 2002, e sono equiparati ai soggetti già iscritti
nelle medesime graduatorie ai fini dell'insegnamento delle
attività di sostegno, a condizione che la sessione riservata
di esami si concluda con lo svolgimento di esami finali entro
e non oltre il 20 luglio 2002".
2. Le disposizioni di cui ai commi da 6-quater a
6-septies dell'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto
2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 2000, n. 306, introdotti dal comma 1 del presente
articolo, si applicano anche nei confronti di coloro che alla
data di entrata in vigore della presente legge frequentano
ancora i corsi biennali di specializzazione istituiti
limitatamente alle sezioni di scuola primaria, ai sensi e per
gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 31
ottobre 1975, n. 970, e del decreto del Ministro della
pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, presso le
facoltà di scienze della formazione, a condizione che tali
corsi si concludano entro il 31 dicembre 2002.
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.