XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2615




        Onorevoli Colleghi! - Il vigente articolo 458 del codice di procedura penale presenta una chiara e notevole anomalia in relazione al principio generale e fondamentale del favor rei; non solo, ma anche, in via più concreta, sembra chiaramente vanificare il disposto, peraltro estremamente chiaro, dell'articolo 438, comma 6, del medesimo codice. Quest'ultimo articolo disciplina, come noto, il rito alternativo costituito dal giudizio abbreviato, il quale, come si evince dal comma 5 dello stesso articolo, può essere richiesto anche subordinandolo ad una integrazione probatoria che, se rigettata, è riproponibile, come stabilisce il comma 2, "fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422".
        Il punctum dolens nasce proprio da quest'ultima disposizione, la cui ratio si rileva nella possibilità di riproporre il rito in questione, nell'eventualità che venga rigettato, in un momento successivo, lasciando sempre viva la possibilità di usufruire della decurtazione premiale del terzo della pena; tale possibilità, invero, risulta venir meno nel momento in cui per qualche evenienza pre-processuale, il pubblico ministero decida di richiedere il giudizio immediato chiamando in causa, appunto, l'articolo 453 e seguenti del codice di procedura penale ed, in particolar modo, l'articolo 458.
        In tale eventualità, dalla disamina dell'articolo in oggetto, non appare in alcun modo rispettata la garanzia di cui al comma 6 dell'articolo 438; infatti, l'articolo 458 in alcuna sua parte sembra concedere all'imputato e al suo procuratore speciale la possibilità, una volta richiesta la conversione del giudizio immediato in giudizio abbreviato subordinato all'integrazione probatoria ed in caso di rigetto da parte del giudice, di poterlo riproporre nella prima udienza del giudizio immediato subito dopo la costituzione delle parti e prima dell'apertura del dibattimento.
        Orbene, non si comprende il perché l'articolo 458 risulti in tale senso lacunoso; invero, dall'esame della ratio legis del codice di rito non può in alcun modo ritenersi preclusa una tale possibilità solo perché il pubblico ministero potrebbe decidere di eliminare la fase dell'udienza preliminare, infatti, così intendendo la norma di specie, si finirebbe per concedere al pubblico ministero, organo per definizione privo del potere di ius dicere, la possibilità di privare l'imputato del beneficio concesso dalla scelta del rito abbreviato nel momento in cui volesse decidere di riproporre la richiesta, anche non subordinata ad alcuna integrazione probatoria, dinanzi ad un giudice persona fisica differente da quello che avrebbe deciso in precedenza.
        Per questi motivi è opportuno, quindi, modificare l'articolo 458, comma 2, sostituendo le parole: "Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5" con le seguenti: "Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3, 5 e 6". In tale guisa, sciogliendo i dubbi su questo rilevante problema, si avrebbe una chiarificazione interpretativa circa l'applicabilità della ratio legis che giustifica l'esistenza del comma 6 dell'articolo 438 e che, per i motivi esposti, non può in alcun modo essere preclusa dalla incerta e frammentaria stesura dell'articolo 458.




Frontespizio Testo articoli