XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2615
Onorevoli Colleghi! - Il vigente articolo 458 del
codice di procedura penale presenta una chiara e notevole
anomalia in relazione al principio generale e fondamentale del
favor rei; non solo, ma anche, in via più concreta,
sembra chiaramente vanificare il disposto, peraltro
estremamente chiaro, dell'articolo 438, comma 6, del medesimo
codice. Quest'ultimo articolo disciplina, come noto, il rito
alternativo costituito dal giudizio abbreviato, il quale, come
si evince dal comma 5 dello stesso articolo, può essere
richiesto anche subordinandolo ad una integrazione probatoria
che, se rigettata, è riproponibile, come stabilisce il comma
2, "fino a che non siano formulate le conclusioni a norma
degli articoli 421 e 422".
Il punctum dolens nasce proprio da quest'ultima
disposizione, la cui ratio si rileva nella possibilità
di riproporre il rito in questione, nell'eventualità che venga
rigettato, in un momento successivo, lasciando sempre viva la
possibilità di usufruire della decurtazione premiale del terzo
della pena; tale possibilità, invero, risulta venir meno nel
momento in cui per qualche evenienza pre-processuale, il
pubblico ministero decida di richiedere il giudizio immediato
chiamando in causa, appunto, l'articolo 453 e seguenti del
codice di procedura penale ed, in particolar modo, l'articolo
458.
In tale eventualità, dalla disamina dell'articolo in
oggetto, non appare in alcun modo rispettata la garanzia di
cui al comma 6 dell'articolo 438; infatti, l'articolo 458 in
alcuna sua parte sembra concedere all'imputato e al suo
procuratore speciale la possibilità, una volta richiesta la
conversione del giudizio immediato in giudizio abbreviato
subordinato all'integrazione probatoria ed in caso di rigetto
da parte del giudice, di poterlo riproporre nella prima
udienza del giudizio immediato subito dopo la costituzione
delle parti e prima dell'apertura del dibattimento.
Orbene, non si comprende il perché l'articolo 458 risulti
in tale senso lacunoso; invero, dall'esame della ratio
legis del codice di rito non può in alcun modo ritenersi
preclusa una tale possibilità solo perché il pubblico
ministero potrebbe decidere di eliminare la fase dell'udienza
preliminare, infatti, così intendendo la norma di specie, si
finirebbe per concedere al pubblico ministero, organo per
definizione privo del potere di ius dicere, la
possibilità di privare l'imputato del beneficio concesso dalla
scelta del rito abbreviato nel momento in cui volesse decidere
di riproporre la richiesta, anche non subordinata ad alcuna
integrazione probatoria, dinanzi ad un giudice persona fisica
differente da quello che avrebbe deciso in precedenza.
Per questi motivi è opportuno, quindi, modificare
l'articolo 458, comma 2, sostituendo le parole: "Nel giudizio
si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli
articoli 438, commi 3 e 5" con le seguenti: "Nel giudizio si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli
articoli 438, commi 3, 5 e 6". In tale guisa, sciogliendo i
dubbi su questo rilevante problema, si avrebbe una
chiarificazione interpretativa circa l'applicabilità della
ratio legis che giustifica l'esistenza del comma 6
dell'articolo 438 e che, per i motivi esposti, non può in
alcun modo essere preclusa dalla incerta e frammentaria
stesura dell'articolo 458.