XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2615
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 2 dell'articolo 458 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"2. Se la richiesta è ammissibile, il giudice fissa
con decreto l'udienza dandone avviso almeno cinque giorni
prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla
persona offesa. Nel giudizio si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3, 5 e
6, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo
441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con
cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza
per il giudizio immediato".