XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2615




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 2 dell'articolo 458 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "2. Se la richiesta è ammissibile, il giudice fissa con decreto l'udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3, 5 e 6, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato".



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