XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2611




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende fare fronte ad alcune difficoltà di ordine pratico susseguenti all'applicazione del nuovo sistema di rimborso delle spese elettorali in favore di movimenti e partiti politici introdotto dalla legge 3 giugno 1999, n. 157. L'articolo 1, comma 2, di tale legge ha infatti stabilito che le richieste di rimborso devono essere presentate, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste per il rinnovo dei due rami del Parlamento, del Parlamento europeo e dei consigli regionali.
        Un disguido di natura postale non ha tuttavia consentito alla lista Vallée d'Aoste di effettuare utilmente nel termine la richiesta di rimborso per il rinnovo della Camera dei deputati del 13 maggio 2001: conseguenza di ciò è stata la dichiarazione di decadenza dai rimborsi di cui al relativo piano di riparto approvato dall'Ufficio di Presidenza di questo ramo del Parlamento il 26 luglio 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2001.
        E' da sottolineare che mentre per i rimborsi connessi al menzionato rinnovo della Camera dei deputati non vi sono altri casi analoghi, viceversa per quanto attiene ai rimborsi per le spese sostenute dai movimenti e partiti politici per le elezioni dell'Assemblea regionale siciliana del 24 giugno 2001 si è registrato un caso di decadenza, quello del Biancofiore di cui al relativo piano di riparto approvato dallo stesso Ufficio di Presidenza il 26 luglio 2001 e pubblicato nella citata Gazzetta Ufficiale n. 175.
        Considerato che soltanto due movimenti politici, a fronte delle spese sostenute per la partecipazione alle campagne elettorali dell'anno 2001, non hanno dunque potuto usufruire, per ragioni esclusivamente procedurali, dei rimborsi a tale fine previsti dalla legge, la presente proposta di legge mira a porre rimedio a tale situazione, determinatasi nell'arco temporale della XIV legislatura.
        A tale fine l'articolo 1, comma 1, della presente proposta di legge, prevede il differimento dell'anzidetto termine per la presentazione della richiesta di rimborso, in modo da consentire anche ai movimenti politici precedentemente esclusi dall'erogazione dei rimborsi di beneficiare dei medesimi, mentre il comma 2 disciplina i termini per l'erogazione. L'articolo 2 contiene infine la norma di copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento, che sono costituiti esclusivamente dalla riassegnazione dei rimborsi originariamente previsti dai piani di riparto citati e per i quali era stata pronunciata la dichiarazione di decadenza.
        Da ultimo, è appena il caso di segnalare, stante l'intervenuta restituzione al Ministero dell'economia e delle finanze dei menzionati rimborsi elettorali non attribuiti per decadenza, che la presente proposta di legge ovviamente non interferisce in alcun modo con i rimborsi elettorali attribuiti ed erogati alle altre forze politiche ai sensi di legge.




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