XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2611
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
intende fare fronte ad alcune difficoltà di ordine pratico
susseguenti all'applicazione del nuovo sistema di rimborso
delle spese elettorali in favore di movimenti e partiti
politici introdotto dalla legge 3 giugno 1999, n. 157.
L'articolo 1, comma 2, di tale legge ha infatti stabilito che
le richieste di rimborso devono essere presentate, a pena di
decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al
Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive
competenze, entro dieci giorni dalla data di scadenza del
termine per la presentazione delle liste per il rinnovo dei
due rami del Parlamento, del Parlamento europeo e dei consigli
regionali.
Un disguido di natura postale non ha tuttavia consentito
alla lista Vallée d'Aoste di effettuare utilmente nel termine
la richiesta di rimborso per il rinnovo della Camera dei
deputati del 13 maggio 2001: conseguenza di ciò è stata la
dichiarazione di decadenza dai rimborsi di cui al relativo
piano di riparto approvato dall'Ufficio di Presidenza di
questo ramo del Parlamento il 26 luglio 2001 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2001.
E' da sottolineare che mentre per i rimborsi connessi al
menzionato rinnovo della Camera dei deputati non vi sono altri
casi analoghi, viceversa per quanto attiene ai rimborsi per le
spese sostenute dai movimenti e partiti politici per le
elezioni dell'Assemblea regionale siciliana del 24 giugno 2001
si è registrato un caso di decadenza, quello del Biancofiore
di cui al relativo piano di riparto approvato dallo stesso
Ufficio di Presidenza il 26 luglio 2001 e pubblicato nella
citata Gazzetta Ufficiale n. 175.
Considerato che soltanto due movimenti politici, a fronte
delle spese sostenute per la partecipazione alle campagne
elettorali dell'anno 2001, non hanno dunque potuto usufruire,
per ragioni esclusivamente procedurali, dei rimborsi a tale
fine previsti dalla legge, la presente proposta di legge mira
a porre rimedio a tale situazione, determinatasi nell'arco
temporale della XIV legislatura.
A tale fine l'articolo 1, comma 1, della presente proposta
di legge, prevede il differimento dell'anzidetto termine per
la presentazione della richiesta di rimborso, in modo da
consentire anche ai movimenti politici precedentemente esclusi
dall'erogazione dei rimborsi di beneficiare dei medesimi,
mentre il comma 2 disciplina i termini per l'erogazione.
L'articolo 2 contiene infine la norma di copertura degli oneri
derivanti dall'attuazione del presente provvedimento, che sono
costituiti esclusivamente dalla riassegnazione dei rimborsi
originariamente previsti dai piani di riparto citati e per i
quali era stata pronunciata la dichiarazione di decadenza.
Da ultimo, è appena il caso di segnalare, stante
l'intervenuta restituzione al Ministero dell'economia e delle
finanze dei menzionati rimborsi elettorali non attribuiti per
decadenza, che la presente proposta di legge ovviamente non
interferisce in alcun modo con i rimborsi elettorali
attribuiti ed erogati alle altre forze politiche ai sensi di
legge.