XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2611
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo
periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la
presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le
consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2001 per il
rinnovo della Camera dei deputati e dell'Assemblea regionale
siciliana è differito al trentesimo giorno dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. Le quote di rimborso relative agli anni 2001 e 2002
maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione
del comma 1 sono corrisposte in unica soluzione entro
quarantacinque giorni dalla scadenza del termine differito di
cui al medesimo comma 1. L'erogazione delle successive quote
ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6,
della legge 3 giugno 1999, n. 157.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 328.611,95 euro per l'anno 2002 e a 89.621,44
euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.